Sentenza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- della determinazione dirigenziale n. DD -OMISSIS-, con la quale il Dipartimento viabilità e trasporti - Direzione trasporti e mobilità sostenibile della Città metropolitana di Torino ha revocato l'autorizzazione prot. n. -OMISSIS-; - della comunicazione avente ad oggetto “Studio di consulenza “-OMISSIS-” di -ricorrente-, Comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione prot. n. -OMISSIS-”; - nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, preordinati, conseguenziali e connessi”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (ente autorizzante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, subentrata nella gestione dell’agenzia già appartenuta alla madre deceduta, aveva ottenuto autorizzazioni provvisorie alla prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 4, comma 4, l. n. 11/1994, dapprima per due anni, prorogati per un ulteriore anno, e successivamente fino all’espletamento dei corsi di formazione professionale. A seguito di un’ispezione, l’Amministrazione aveva accertato che la titolare non possedeva né l’attestato di idoneità professionale né il titolo di studio necessario per sostenere l’esame abilitativo. Dopo aver concesso termini per la regolarizzazione e prospettato la possibilità di costituire una società con un soggetto abilitato o di sospendere l’attività, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento di revoca e, valutate le osservazioni della ricorrente, aveva adottato il provvedimento impugnato. Con sei motivi, esaminati congiuntamente, la ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo: che l’attestato non fosse necessario; che fosse applicabile l’esenzione prevista per i dirigenti degli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club con almeno quindici anni di servizio; che operasse la disciplina transitoria prevista dall’art. 10 l. n. 264/1991, come modificato dall’art. 4 l. n. 11/1994; che la successione nella titolarità dell’agenzia comportasse il subentro automatico nell’autorizzazione della madre; e che la protratta attività e la mancata attivazione dei corsi regionali potessero fondare un affidamento sulla definitività dell’autorizzazione. L’Amministrazione ha eccepito anche la genericità dei motivi, eccezione dalla quale il Collegio ha prescisso, ritenendo comunque il ricorso infondato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 5, comma 4, l. n. 264/1991, poiché la ricorrente non era mai stata dirigente degli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club e l’attività lavorativa presso un’agenzia privata non è equiparabile a tale qualifica; trattandosi inoltre di un’eccezione alla regola dell’abilitazione, essa non è estensibile analogicamente. Ha escluso anche l’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 10 l. n. 264/1991, perché essa riguarda chi, all’entrata in vigore della legge, esercitava l’attività sulla base di una licenza personale rilasciata dal questore, mentre la ricorrente lavorava presso l’agenzia della madre, che era la titolare della licenza e aveva beneficiato della disciplina transitoria. Il subentro ereditario non ha comportato il trasferimento automatico dell’autorizzazione, essendo questa nominativa e non trasferibile: l’art. 4, comma 4, l. n. 11/1994 consentiva soltanto la prosecuzione provvisoria, entro termini determinati, imponendo agli eredi di conseguire l’attestato di idoneità professionale. La mancata attivazione dei corsi regionali ha reso più difficile l’accesso all’esame, ma non ha eliminato il requisito legale dell’attestato, posto a tutela dell’interesse pubblico alla verifica delle competenze professionali. Nel caso concreto, la ricorrente aveva comunque beneficiato di un periodo ampiamente superiore ai termini ordinari, della possibilità di regolarizzare la posizione mediante costituzione di una società con soggetto abilitato e, in via eccezionale, dell’ammissione all’esame anche senza diploma; l’esame era stato sostenuto ma non superato. Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento sulla definitività dell’autorizzazione, poiché i provvedimenti erano espressamente temporanei e la stessa ricorrente aveva chiesto proroghe per regolarizzare la posizione senza contestare la necessità dell’abilitazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5 l. n. 264/1991
eventuale attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
L’attestato di idoneità professionale è requisito imprescindibile per l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’attività.
art. 5, comma 2, l. n. 264/1991
diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato
Il possesso del diploma costituisce il requisito ordinario per l’ammissione all’esame di idoneità professionale.
art. 5, comma 4, l. n. 264/1991
L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni
L’esenzione è eccezionale, riferita esclusivamente ai dirigenti degli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club, e non è applicabile analogicamente a chi abbia lavorato presso un’agenzia privata.
art. 10 l. n. 264/1991
coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitavano l'attività sulla base di licenza rilasciata dal questore
La disciplina transitoria opera a favore del titolare della licenza personale che esercitava l’attività alla data prevista, non del familiare o dipendente che lavorava presso l’agenzia altrui.
art. 4 l. n. 11/1994
In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale
La successione consente agli eredi soltanto la prosecuzione provvisoria dell’attività entro limiti temporali, non il trasferimento automatico dell’autorizzazione né l’esonero dall’abilitazione.
art. 4, comma 6, l. n. 11/1994
I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame ... producendo ... attestato di partecipazione al corso di formazione professionale
La norma prevede uno specifico meccanismo per consentire ai subentranti privi del titolo di studio di accedere all’esame, senza eliminare l’obbligo di conseguire l’attestato.
art. 4, comma 7, l. n. 11/1994
il familiare del titolare che ha coadiuvato ... nella conduzione dell’impresa deve comunque ottenere il predetto attestato di idoneità
Anche il familiare che abbia collaborato nella gestione dell’impresa deve conseguire l’attestato, pur potendo beneficiare di modalità agevolate di accesso all’esame.
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
eventuale difetto della specificità dei motivi
Il TAR ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, decidendo comunque il ricorso nel merito.
Massime di principio
- L’erede del titolare di un’impresa individuale di consulenza automobilistica può proseguire l’attività solo provvisoriamente e per i termini previsti dalla legge; il subentro ereditario non trasferisce automaticamente un’autorizzazione nominativa e non esonera dal conseguimento dell’attestato di idoneità professionale.
- Le esenzioni dall’esame di idoneità professionale previste per categorie specifiche di soggetti costituiscono eccezioni alla disciplina generale e non possono essere estese analogicamente a chi abbia svolto attività lavorativa presso un’agenzia privata, senza possedere la qualifica normativamente richiesta.
- La disciplina transitoria riferita a chi esercitava l’attività sulla base di una licenza personale alla data di entrata in vigore della legge non si applica al familiare o dipendente che operava presso l’agenzia intestata ad altro soggetto.
- La mancata attivazione dei corsi di formazione previsti dalla legge può rendere più difficile l’accesso all’abilitazione, ma non elimina il requisito dell’attestato quando questo è richiesto per tutelare l’interesse pubblico alla verifica delle competenze professionali.
- La protrazione dell’attività e il rilascio di autorizzazioni espressamente provvisorie non fondano un legittimo affidamento sulla definitività del titolo quando il beneficiario conosceva i limiti temporali dell’autorizzazione e l’obbligo di regolarizzazione.
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