Cassazione Penale, Ordinanza n. 19669/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna per furto in abitazione pronunciata in primo grado e confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, a fronte del mero rinvenimento presso la sua abitazione della merce sottratta, la Corte territoriale avrebbe dovuto semmai ravvisare il diverso reato di ricettazione e non la sua responsabilità per furto in abitazione.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
È richiamato come norma incriminatrice del furto in abitazione, la cui configurabilità è stata contestata dal ricorrente.
art. 648 c.p.
È invocato dalla difesa come possibile qualificazione alternativa dei fatti, in termini di ricettazione, in luogo del furto.
Massime di principio
- La mera presenza presso l'abitazione dell'imputato della merce sottratta non è, da sola, sufficiente a fondare in cassazione una rivalutazione del fatto quando la decisione di merito abbia già ritenuto integrato il furto in abitazione.
- La deduzione che i fatti integrerebbero piuttosto il reato di ricettazione, in luogo del furto contestato, non è idonea a superare la decisione di merito se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale senza evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico della sentenza impugnata, può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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