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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05908/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti religiosi)

La controversia

La lite nasce da una domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare proposta contro la promittente venditrice, poi deceduta. Dopo la morte della convenuta, sono emerse contestazioni sulla qualità di eredi di alcuni enti istituiti per testamento e sulla necessità di nominare un curatore dell’eredità giacente. Il Tribunale di Piacenza aveva inizialmente aperto l’eredità giacente e nominato il curatore; poi, su reclamo di alcuni enti che si affermavano eredi beneficiati e già nel possesso dei beni, aveva revocato la nomina e dichiarato cessata la curatela. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 327 e 739 c.p.c., sostenendo l’erronea applicazione del termine annuale anziché semestrale per il reclamo; 2) violazione degli artt. 528 c.c., 739 e 747 c.p.c. e dell’art. 105 d.lgs. 51/1998, deducendo l’incompetenza del Tribunale in composizione collegiale, che avrebbe dovuto trasmettere il reclamo alla Corte d’appello; 3) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 12 disp. prel. c.c., per asserita lesione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Milano; 4) violazione degli artt. 473, 485 e 487 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., contestando la legittimazione e l’interesse degli enti reclamanti, in ragione della loro asserita decadenza dal beneficio d’inventario e dell’impossibilità di accettare puramente e semplicemente l’eredità.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi, ma ha ritenuto preliminarmente inammissibile il ricorso perché il provvedimento impugnato è un decreto reso in sede di volontaria giurisdizione, privo dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. La Corte ha distinto tale provvedimento dalla sola statuizione sulle spese processuali, che in astratto sarebbe ricorribile; tuttavia, i motivi proposti non investivano il capo sulle spese, ma solo le statuizioni sostanziali relative all’eredità giacente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore delle controricorrenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato solo per descrivere la domanda originaria di esecuzione specifica del preliminare

  • art. 528 c.c.

    norma relativa all’apertura dell’eredità giacente e alla nomina del curatore, richiamata nei motivi e nella ricostruzione della vicenda

  • art. 586 c.c.

    richiamato nel precedente giudizio per la devoluzione allo Stato in mancanza di altri eredi legittimi

  • art. 739 c.p.c.

    norma sul reclamo avverso i provvedimenti camerali, richiamata anche ai fini della verifica della ricorribilità in cassazione

  • art. 747 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la diversa competenza funzionale sul reclamo

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione, contestato quanto alla sua versione applicabile

  • art. 360, comma primo, nn. 3) c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per denunciare la violazione del giudicato sostanziale

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato formale della sentenza precedente

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nell’interpretazione delle norme e del giudicato implicito

  • art. 473 c.c.

    richiamato nel quarto motivo insieme alle norme sulla decadenza dal beneficio d’inventario

  • art. 485 c.c.

    richiamato per sostenere la decadenza dal beneficio d’inventario per omesso inventario nei termini

  • art. 487 c.c.

    richiamato per le conseguenze della mancata osservanza degli adempimenti dell’erede beneficiato

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare l’interesse e la legittimazione al reclamo

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento del ricorso straordinario avverso provvedimenti non sentenza, solo se decisori e definitivi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per affermare la ricorribilità della sola statuizione sulle spese, quale capo autonomamente decisorio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 742 c.p.c.

    richiamato per l’istanza di revoca/cessazione dell’eredità giacente nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17

    richiamata quale fonte della modifica del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58

    richiamata per la disciplina transitoria dell’applicazione del nuovo termine

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata per l’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano, insieme, carattere di decisorietà e definitività; i provvedimenti di volontaria giurisdizione, modificabili o revocabili dallo stesso giudice, ne sono normalmente esclusi.
  • In materia di eredità giacente, il decreto camerale che decide sul reclamo contro l’apertura della procedura e la nomina del curatore, quando resta interno alla volontaria giurisdizione, non è di per sé ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
  • La sola statuizione sulle spese di un procedimento camerale può essere autonomamente impugnabile in cassazione, perché incide su un rapporto obbligatorio di debito-credito dotato di attitudine al giudicato; tuttavia il ricorso deve investire specificamente quel capo.
  • La verifica della ricorribilità in cassazione va compiuta avendo riguardo alla natura sostanziale del provvedimento impugnato e non alla sola forma adottata; se il contenuto è meramente ordinatorio o gestionale di un procedimento non contenzioso, manca il requisito della decisorietà.
  • La possibilità che un giudice camerale modifichi o revochi il proprio provvedimento per motivi sopravvenuti o per circostanze preesistenti è indice della sua inidoneità al giudicato e, quindi, della sua non ricorribilità ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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