Cassazione Penale, Sentenza n. 27633/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Gli imputati avevano patteggiato davanti al GIP del Tribunale di Verona la pena per un capo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati di falso, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, oltre ai reati-scopo loro singolarmente contestati. Il GIP aveva anche disposto la confisca, diretta o per equivalente, del profitto, ripartendola in parti uguali in mancanza di elementi per individuare con precisione la quota di arricchimento di ciascun concorrente. Con il ricorso per cassazione gli imputati deducevano: 1) l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non vi fosse un’associazione per delinquere ma solo concorso di persone nei singoli reati, perché le condotte sarebbero state poste in essere in contesti territoriali e temporali diversi e i ricorrenti non sarebbero stati imputati dei medesimi reati-scopo; 2) la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla confisca, ritenuta priva di adeguata giustificazione quanto ai presupposti, alla base normativa, alla natura facoltativa o obbligatoria della misura e al criterio di riparto del profitto, anche in possibile duplicazione rispetto al sequestro preventivo già emesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché nel patteggiamento il sindacato di legittimità sull’erronea qualificazione del fatto è ammesso solo per errori manifesti; nel caso concreto la sequenza delle imputazioni e le modalità reiterate delle condotte rendevano non palesemente eccentrica la qualificazione in termini di associazione per delinquere, anziché di mero concorso di persone. Il secondo motivo è stato invece accolto: la motivazione sulla confisca è stata giudicata incongrua, poiché la sentenza di patteggiamento non indicava le norme applicate, non chiariva se si trattasse di confisca facoltativa ex art. 240 c.p. o obbligatoria in base ad altre disposizioni, né spiegava adeguatamente il criterio di ripartizione del profitto per singolo imputato. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Verona in diversa persona fisica; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto.
Norme richiamate
artt. 444 e segg. c.p.p.
la sentenza di patteggiamento è impugnabile nei limiti consentiti dalla disciplina speciale e, per la confisca non oggetto di accordo, resta esperibile il ricorso per vizio di motivazione secondo le regole generali.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato per affermare che la ricorribilità della sentenza di patteggiamento sulla misura di sicurezza segue il regime speciale solo se la misura è stata oggetto dell'accordo tra le parti.
art. 606 c.p.p.
richiamato come base del sindacato di legittimità per vizio di motivazione quando la misura non sia stata concordata.
art. 240 c.p.
indicata come possibile base della confisca facoltativa, che il giudice avrebbe dovuto esplicitare ove ritenuta applicabile.
art. 322-ter c.p.
richiamata come possibile base della confisca obbligatoria in relazione ai reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
art. 316-ter c.p.
richiamato come reato in relazione al quale può operare la confisca obbligatoria ex art. 322-ter c.p.
art. 648-quater c.p.
richiamato come base della confisca in materia di autoriciclaggio, comprensiva anche del prodotto del reato.
art. 240-bis c.p.
richiamato come ulteriore possibile base normativa della confisca.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo se l’errore è manifesto; se la diversa qualificazione è solo opinabile, il ricorso è inammissibile o comunque manifestamente infondato.
- La qualificazione del fatto in termini di associazione per delinquere può essere ritenuta non manifestamente eccentrica rispetto alle imputazioni quando le condotte descritte rivelino una reiterazione organizzata di comportamenti illeciti, appoggiati su un medesimo strumento societario e funzionali alla commissione di più reati-fine.
- La sentenza di patteggiamento che disponga una confisca non concordata tra le parti è impugnabile per vizio di motivazione secondo l’art. 606 c.p.p., non nei limiti speciali dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. riservati alle misure oggetto dell’accordo.
- La confisca deve essere sorretta da motivazione che individui la base normativa applicata, la natura della misura come facoltativa o obbligatoria e i criteri di determinazione del profitto o della quota confiscabile, specie quando la ripartizione tra concorrenti sia effettuata in via presuntiva.
- In presenza di più possibili fondamenti normativi della confisca, il giudice deve specificare con chiarezza quale disposizione intenda applicare e perché, non essendo sufficiente il generico richiamo ai capi di imputazione o al sequestro preventivo precedentemente emesso.
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