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Sentenza

Sentenza n. 992/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) della comunicazione del 17 novembre 2023 con cui è stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per annullamento parziale in autotutela della graduatoria del 14 luglio 2023 relativa all’avviso pubblico per l’avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56/1987 adottato dall’amministrazione regionale in data 13 gennaio 2023; 2) del conseguente provvedimento del 20 novembre 2023 di annullamento parziale in autotutela ai sensi dell’art.21-nonies, l. n. 241/1990 del decreto dirigenziale n. 10071 del 14 luglio 2023 avente ad oggetto “approvazione graduatoria definitiva integrata avviso pubblico avviamento a selezione art. 16 legge 56/87- Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- per n. 3 unità a tempo indeterminato - full time, profilo operatori con la qualifica di Operatori e degli Assistenti del C.N.V.V.F”; e ove occorra 3) del decreto dipartimentale del Ministero dell’Interno n. 362 del 21 novembre 2022; 4) dell’avviso pubblico di avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56/1987; 5) della graduatoria definitiva della selezione approvata con decreto dirigenziale n. 10071 del 14 luglio 2023; 6) dell'allegato “B” dell’avviso pubblico avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56/1987, 7) del D.P.C.M. 17 novembre 2021; 8) del D.M. n. 550/2019 e del D.M. n. 197/2012 nella parte in cui stabiliscono il limite d’età di 45 anni, per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, 9) di ogni atto prodromico e conseguenziale all’atto di esclusione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202401314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di annullamento parziale in autotutela della graduatoria e conseguente esclusione dalla procedura di assunzione per superamento del limite di età di 45 anni, nonché le clausole dell'avviso e del decreto ministeriale che prevedevano tale limite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, inizialmente inserito nella graduatoria della procedura ex art. 16 l. n. 56/1987 per tre posti di operatore presso un Comando dei Vigili del fuoco e avviato alle prove di idoneità, è stato successivamente escluso con provvedimento regionale di autotutela perché aveva superato il limite anagrafico di 45 anni previsto dal decreto dipartimentale del Ministero dell'Interno e richiamato dall'avviso pubblico. Il ricorrente ha dedotto la violazione della direttiva 2000/78/CE, dell'art. 3, comma 6, l. n. 127/1997, degli artt. 3 e 97 Cost., del principio di non discriminazione, del principio del merito e della par condicio, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento, disparità di trattamento, arbitrarietà, irragionevolezza e difetto di istruttoria. Ha inoltre contestato gli atti presupposti e il limite di età previsto dalla disciplina regolamentare e dall'avviso. La Regione ha eccepito la tardività dell'impugnazione della clausola escludente e l'assenza di pregiudizio, sostenendo che il candidato non avrebbe superato le prove; l'istruttoria giudiziale ha invece accertato che le prove erano state superate e che l'unica ragione della non idoneità era il mancato rispetto del requisito anagrafico.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle procedure ex art. 16 l. n. 56/1987 per la costituzione di rapporti di impiego nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi degli artt. 3, comma 1-bis, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Ha ritenuto il ricorso tempestivo, riconoscendo comunque al ricorrente la rimessione in termini per impugnare la clausola escludente e il decreto presupposto: l'amministrazione lo aveva dapprima inserito nella graduatoria, pubblicizzato come utilmente collocato e avviato alle verifiche finali, procedendo all'esclusione soltanto successivamente in autotutela. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittimo e discriminatorio il limite di età di 45 anni. L'art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 pone infatti il divieto generale di limiti anagrafici per l'accesso ai concorsi pubblici, ammettendo deroghe solo se previste da regolamenti e giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione. Anche la direttiva 2000/78/CE consente differenze di trattamento fondate sull'età soltanto quando siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e siano appropriate e necessarie. La mera appartenenza del Corpo dei Vigili del fuoco ai servizi di soccorso non giustifica automaticamente un limite anagrafico per ogni profilo. Occorre invece verificare le mansioni specifiche. Le funzioni degli operatori e degli assistenti, come descritte dall'art. 70 d.lgs. n. 217/2005, sono prevalentemente basiche, amministrative, tecniche e di supporto operativo, senza che l'amministrazione abbia dimostrato la necessità del limite di età per garantire funzionalità ed efficienza del comparto. Il TAR ha quindi disapplicato la previsione regolamentare dell'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Interno n. 167/2019 e annullato le corrispondenti clausole del decreto dipartimentale e dell'avviso pubblico, nonché il provvedimento di esclusione in autotutela. Ha disposto la definitiva ammissione del ricorrente alla procedura e la stabilizzazione degli atti adottati in esecuzione della misura cautelare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1 e 4-bis c.p.a.

    Attribuisce la competenza accentrata al TAR Lazio, sede di Roma, per la controversia, secondo quanto rilevato dal TAR Catanzaro.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Concorre a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla procedura di costituzione del rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Radica la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali e selettive per l'accesso ai rapporti di lavoro pubblico indicati dalla norma.

  • art. 16 l. 28 febbraio 1987, n. 56

    Disciplina l'avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego, procedura applicata per la copertura dei posti di operatore.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Costituisce la base normativa del provvedimento regionale di annullamento in autotutela della graduatoria e dell'esclusione del candidato.

  • art. 3, comma 6, l. n. 127/1997

    La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

    Stabilisce il principio generale dell'assenza di limiti di età per l'accesso agli impieghi pubblici e configura i limiti anagrafici come deroghe eccezionali, da giustificare in concreto.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati quali parametri costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 6 direttiva 2000/78/CE

    Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

    Consente deroghe al divieto di discriminazione per età solo se fondate su una finalità legittima e se il requisito è appropriato e necessario.

  • considerando n. 18 direttiva 2000/78/CE

    La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere i servizi di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

    Salvaguarda il carattere operativo dei servizi di soccorso, ma non autorizza automaticamente limiti anagrafici indistinti per ogni ruolo dell'amministrazione.

  • art. 70 d.lgs. n. 217/2005

    Descrive le mansioni degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ritenute prevalentemente amministrative, tecniche e di supporto, non tali da giustificare il limite anagrafico senza una specifica dimostrazione dell'esigenza.

  • art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Interno n. 167/2019

    Prevede il limite di età oggetto di disapplicazione perché non adeguatamente giustificato rispetto alle mansioni del profilo.

Massime di principio

  • Il limite di età per l'accesso agli impieghi pubblici costituisce una deroga al principio generale di libertà di accesso senza limiti anagrafici e può essere previsto soltanto se giustificato dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione.
  • La mera appartenenza del candidato a un'amministrazione preposta alla sicurezza, alla difesa o ai servizi di soccorso non legittima automaticamente un limite di età uniforme per tutti i profili professionali. La deroga deve essere calibrata sulle mansioni concrete della qualifica messa a selezione.
  • Una disparità di trattamento fondata sull'età è compatibile con il diritto dell'Unione solo se persegue una finalità legittima e il requisito anagrafico è oggettivamente e ragionevolmente giustificato, appropriato e necessario rispetto a tale finalità.
  • Per i profili di operatore e assistente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, caratterizzati da funzioni amministrative, tecniche e di supporto, il limite anagrafico di 45 anni è illegittimo quando l'amministrazione non dimostri in concreto il suo nesso con la funzionalità e l'efficienza delle mansioni.
  • Quando l'amministrazione ammette un candidato, lo inserisce nella graduatoria, ne pubblicizza la posizione utile e lo avvia alle verifiche finali senza applicare tempestivamente una clausola escludente, tale condotta può giustificare la rimessione in termini per impugnare la clausola e gli atti presupposti, soprattutto se l'esclusione interviene soltanto successivamente in autotutela.
  • Nelle procedure ex art. 16 l. n. 56/1987 per la costituzione di rapporti di impiego nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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