Cassazione Penale, Sentenza n. 12540/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo e la restituzione della società TRE Q s.r.l., contestando la motivazione "apparente" del provvedimento. Il ricorrente sosteneva che la sentenza di primo grado aveva assolto dai reati di intestazione fittizia e che dall'istruttoria (anche con consulenza tecnica di parte e documentazione sulla lecita provenienza dei flussi finanziari) non emergerebbe una correlazione concreta tra la società e l'attività delittuosa della consorteria. Denunciava inoltre che l'ordinanza si era basata soprattutto sull'art. 416-bis, comma 7, c.p., senza valutare adeguatamente le argomentazioni difensive e il contrasto giurisprudenziale sull'estensione della confisca/ablazione alle imprese.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse motivata in modo logico, coerente ed esaustivo circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 416-bis, comma 7, c.p. La Corte ha richiamato il fatto che il Quattromani risultava condannato, anche se con sentenza non definitiva, per il reato di associazione mafiosa e che la sentenza di primo grado, unitamente agli elementi raccolti (es.: ruolo di Sestito nella gestione e nella diffusione dei prodotti, pagamenti e rapporti con esponenti della consorteria), attestava la "strumentalità" dell'impresa rispetto ai progetti criminali. La Corte ha escluso l'incidenza della consulenza di parte ai fini della decisione, ha ritenuto non sussistente la necessità di rimessione alle Sezioni Unite (mancanza di contrasto giurisprudenziale sufficientemente consolidato) e ha disposto la condanna del ricorrente alle spese conseguenti al rigetto.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Usato come titolo legittimante il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria dei beni "che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego"; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto sussistesse la pertinenzialità/strumentalità dell'impresa rispetto al sodalizio mafioso
art. 240 cod. pen.
citato nel decreto di sequestro
Richiamato tra le norme a giustificazione del vincolo ablatorio, in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche facoltativa)
art. 240-bis cod. pen.
citato nel decreto di sequestro
Norma sul sequestro per sproporzione finalizzato alla confisca allargata; la Corte ha precisato che il sequestro è stato disposto a prescindere dai risvolti relativi a quest'articolo, ritenendo irrilevante la consulenza di parte su tale profilo
art. 321 cod. proc. pen.
primo e secondo comma (sequestro impeditivo)
Richiamato nel decreto di sequestro come causa possibile (sequestro impeditivo) ma la Corte ha ritenuto in ordine al caso che la motivazione dell'ordinanza non fosse meramente apparente rispetto a questo profilo
art. 322-bis cod. proc. pen.
citato nel procedimento di impugnazione
Norma relativa all'appello ex art. 322-bis; richiamata nel contesto processuale ma non determinante per la decisione di legittimità sul punto ablatorio
art. 323, comma 3 cod. proc. pen.
citato nella pronuncia di annullamento con rinvio
Richiama la possibilità di ricorso in determinate fasi anche quando sia stata disposta la confisca e fino a quando la decisione non sia irrevocabile
art. 618 cod. proc. pen.
Richiesta rimessione alle Sezioni Unite: la Corte ricorda che la rimessione è facoltativa secondo il comma 1 e obbligatoria solo nelle ipotesi di cui al comma 1-bis; ha escluso la necessità di rimessione ritenendo non consolidato il contrasto giurisprudenziale
Massime di principio
- Per disporre il sequestro/confisca di un'impresa ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, c.p. è necessaria una correlazione concreta e non occasionale tra l'attività imprenditoriale e le finalità del sodalizio mafioso: basta la strumentalità dell'impresa (uso per la realizzazione del programma criminoso, controllo diretto o sovrapposizione operativa) e non è indispensabile che l'impresa sia formalmente intestata agli esponenti della cosca
- L'assoluzione o l'esclusione di talune contestazioni penali (es. intestazione fittizia) non determina automaticamente la revoca del sequestro se permangono elementi probatori che collegano l'impresa alle attività del sodalizio (pagamenti, ruolo operativo di soggetti legati alla consorteria, utilizzo dei locali, rete distributiva a vantaggio del clan)
- La valutazione dell'idoneità della prova (compresi accertamenti tecnici di parte) resta rimessa al giudice del merito: la Corte di legittimità verifica la sufficienza e la coerenza della motivazione, non riforma la valutazione probatoria se questa è logicamente motivata
- La rimessione alle Sezioni Unite è una misura discrezionale che richiede l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sufficientemente consolidato e non la mera indicazione di pronunce divergenti; non si ottiene per questioni ancora in evoluzione giurisprudenziale
- Il sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p. e il sequestro per sproporzione ex art. 240-bis hanno finalità e presupposti distinti: il primo mira a impedire l'aggravamento o la persistenza delle conseguenze del reato, il secondo a recuperare beni sproporzionati rispetto ai redditi leciti; la difesa deve pertanto articolare specifiche contestazioni su ciascun fondamento per ottenere la revoca
- In casi analoghi, è utile raccogliere e documentare elementi che dimostrino l'autonomia gestionale e la lecita provenienza dei flussi aziendali (contabilità, contratti, fatture, testimoni, consulenze tecniche indipendenti) e dimostrare l'assenza di controllo operativo o progettuale da parte di soggetti riconducibili alla consorteria
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