Cassazione Penale, Sentenza n. 06224/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che, il 25/06/2025, ha respinto la richiesta di misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare). Il ricorso per cassazione deduce: 1) violazione dell'art. 666, comma 3 c.p.p. e mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nonostante elezione di domicilio e partecipazione al procedimento; 2) manifesta illogicità della motivazione sul presunto stato di latitanza, sulla genericità e carenza di interesse dell'istanza e sulla mancata valutazione della documentazione probatoria (certificato di residenza in Germania, contratto di lavoro, buste paga) e delle dichiarazioni delle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. La decisione si fonda sul rilievo che, pur essendo stata eletta dimora in Italia, la notifica dell'avviso di udienza inviata al domicilio risultò inevasa e non risulta effettuata la notificazione al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p., applicabile per effetto dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p.; la mancata notifica al difensore costituisce vizio procedurale che ha reso necessario l'annullamento e il rinvio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando è dedotto un "error in procedendo", di esaminare direttamente gli atti e valutare anche questioni di fatto per decidere sull'errore di procedimento.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato quale motivo relativo a mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha assorbito questo motivo dopo aver deciso per l'errore di procedimento.
art. 666, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma la cui violazione sarebbe avvenuta per mancata notifica dell'udienza; la Corte ha però analizzato la questione alla luce delle norme sulle notificazioni e sull'elezione di domicilio.
art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede che, nelle procedure aventi ad oggetto l'applicazione di misure alternative alla detenzione, si applichino le disposizioni dell'art. 161 c.p.p.; pertanto l'elezione di domicilio e le relative verifiche incidono sulle modalità di notificazione.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di inidoneità, insufficienza o mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio, le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore: qui la mancata notificazione al difensore ha determinato il vizio procedurale.
Massime di principio
- Se il destinatario elegge domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, e la notifica presso quel domicilio risulta inefficace, il giudice deve accertare e, se previsto, notificare l'atto al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; il mancato rispetto di questa regola può comportare l'annullamento del provvedimento.
- La Corte di cassazione, quando è dedotto un "error in procedendo" (art. 606, comma 1, lett. c), può esaminare direttamente gli atti e valutare fatti e modalità di notifica, non essendo limitata al testo motivazionale del provvedimento impugnato.
- Il giudice di merito non deve decidere l'istanza senza aver valutato documentazione rilevante (es. certificati di residenza, contratti di lavoro, buste paga) o senza avere acquisito rapporti essenziali (es. relazione del servizio sociale): in presenza di elementi utili, è preferibile rinviare o integrare l'istruttoria anziché respingere per genericità o mancanza di interesse.
- Le dichiarazioni delle persone offese che attestano di non avere più pretese possono essere valutate come elementi favorevoli all'ammissibilità della misura alternativa e non richiedono formalismi eccessivi di autenticazione per essere tenute in considerazione.
- Difetti formali nella notifica (in particolare la mancata consegna al difensore quando dovuta) sono vizi procedurali rilevanti che compromettono la validità del provvedimento e giustificano l'annullamento con rinvio.
- Memorie o documenti depositati fuori termine possono essere considerati inutili ai fini della decisione se non tempestivamente prodotti; è importante rispettare i termini processuali per far valere elementi decisivi.
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