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Sentenza

Sentenza n. 11833/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del ministero della giustizia (codice 02)”, bandito il 25 luglio 2025, pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, unitamente a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare ma non esclusivo riferimento alla graduatoria del concorso, a tutti i verbali della commissione di valutazione, ove occorra, in parte qua, al bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse, a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, ai contratti di lavoro, eventualmente stipulati nelle more del giudizio; Il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna ricorrente nella graduatoria impugnata e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante; nonché, occorrendo, per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell’articolo 30 C.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso; nonché per l’accertamento - della corretta votazione complessiva superiore riportata dalla ricorrente; - della correttezza della risposta fornita da parte della ricorrente al quesito n. 14 della prova, con eliminazione della relativa penalità di -0,25 e assegnazione del punteggio positivo di + 0,75; - della correttezza della risposta fornita da parte del ricorrente al quesito n. 15 della prova scritta, con eliminazione della relativa penalità di -0,25 e assegnazione del punteggio positivo di + 0,75; - dell’annullamento del quesito n. 20 in quanto formulato in maniera erronea e fuorviante prevedendo 2 alternative egualmente corrette, con conseguente suo annullamento ai fini del calcolo della graduatoria e comunque per l’attribuzione alla ricorrente di +0,75 punti e con l’eliminazione della relativa penalità di 0,25.

Giustizia amministrativa202604777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, unitamente agli atti di correzione dei quesiti e agli atti connessi

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, sostenendo di avere diritto a un punteggio maggiore e di poter così superare la soglia di idoneità fissata a 21/30. In particolare, ha contestato la correzione dei quesiti nn. 14 e 15, chiedendo l'eliminazione delle penalità attribuite e l'assegnazione del punteggio positivo per le risposte ritenute corrette; ha inoltre dedotto l'erroneità e la natura fuorviante del quesito n. 20, asseritamente caratterizzato dalla presenza di due alternative egualmente corrette, chiedendone l'annullamento o comunque la rettifica del punteggio. Ha proposto anche domanda di accertamento del corretto punteggio, domanda cautelare e, occorrendo, domanda risarcitoria in forma specifica. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito le contestazioni relative ai quesiti e al punteggio. La ricorrente aveva conosciuto il voto conseguito nella prova scritta il 28 ottobre 2025, mediante avviso pubblicato su InPA. Il mancato raggiungimento della soglia di idoneità aveva prodotto già allora una lesione diretta e immediata, poiché impediva alla candidata di proseguire nella procedura concorsuale. Di conseguenza, il termine per impugnare decorreva dalla conoscenza dell'esito della prova scritta, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., e non poteva essere differito alla successiva pubblicazione della graduatoria finale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, condannata alla rifusione, in solido a favore delle amministrazioni resistenti, di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza della lesione diretta e immediata. Nel caso di una prova concorsuale con soglia di idoneità, il mancato superamento della prova determina la lesione già con la conoscenza del relativo esito, senza che sia necessario attendere la pubblicazione della graduatoria finale.

  • art. 60 c.p.a.

    Quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti ne sono state avvisate, il giudizio può essere definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, il mancato superamento di una prova soggetta a una soglia minima di idoneità determina una lesione diretta, concreta e immediata della posizione del candidato escluso.
  • Quando il candidato conosce l'esito negativo della prova concorsuale, il termine per impugnare decorre da tale conoscenza, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., e non dalla successiva pubblicazione della graduatoria finale.
  • L'impugnazione proposta soltanto contro la graduatoria finale è irricevibile se la lesione derivante dal mancato superamento della prova si era già verificata ed era conosciuta dal candidato oltre il termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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