Cassazione Penale, Ordinanza n. 02565/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9 settembre 2024 del giudice/magistrato di sorveglianza di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato in materia di rimedi restitutori ex art. 35-ter ord. penit. Il ricorso non conteneva una questione di merito sulla misura richiesta, ma riguardava la validità soggettiva e formale dell'impugnazione, poiché era stato presentato direttamente dall'interessato senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La Corte ha quindi esaminato la legittimazione a ricorrere personalmente dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'imputato e anche il condannato non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in quanto non sono stati esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. penit.
indica il rimedio restitutorio oggetto del reclamo dichiarato inammissibile dal magistrato di sorveglianza; la Corte non entra nel merito della domanda.
art. 571, comma 1, c.p.p.
richiamato per affermare che, dopo la riforma, l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
richiamato per stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso personale non sottoscritto da difensore abilitato.
legge n. 103 del 2017
ha modificato il regime del ricorso personale per cassazione, escludendo la facoltà dell'imputato/condannato di proporlo direttamente.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
precedente delle Sezioni Unite richiamato a sostegno del principio per cui il ricorso personale per cassazione non è più consentito nei casi disciplinati dalla riforma.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non possono escludersi profili di colpa nella sua proposizione, è dovuta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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