Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro normativo unico e rafforzato per i dispositivi medici nell’Unione, sostituendo le precedenti direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Introduce regole più stringenti su classificazione, valutazione della conformità, vigilanza, tracciabilità tramite UDI, banca dati Eudamed, indagini cliniche e responsabilità degli operatori economici. Prevede inoltre obblighi specifici per fabbricanti, mandatari, importatori, distributori e organismi notificati, con un ampio sistema di transizione dal vecchio regime al nuovo.
Regolamento sui dispositivi medici per uso umano nell’Unione, con regole su immissione sul mercato, messa in servizio, vigilanza, tracciabilità, valutazione clinica, indagini cliniche e sorveglianza post-commercializzazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi medici per uso umano e ai relativi accessori immessi sul mercato, messi a disposizione o messi in servizio nell’Unione, nonché alle indagini cliniche su tali dispositivi condotte nell’Unione. Si applica anche a taluni prodotti senza destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI, dalla data di applicazione delle specifiche comuni adottate ai sensi dell’articolo 9; per tali prodotti la disciplina riguarda anche le indagini cliniche. Sono esclusi, tra gli altri, i dispositivi medico-diagnostici in vitro (regolamento (UE) 2017/746), i medicinali, i medicinali per terapie avanzate, il sangue umano e i suoi componenti, i prodotti cosmetici, gli alimenti, gli organi/tessuti/cellule umani o animali e i prodotti che li contengono o ne sono costituiti, salvo le eccezioni espressamente previste per alcuni dispositivi fabbricati con materiali non vitali o resi non vitali. Sono previsti regimi particolari per dispositivi su misura, dispositivi oggetto di indagine, dispositivi impiantabili, prodotti offerti a distanza nell’Unione e dispositivi fabbricati/utilizzati all’interno di istituzioni sanitarie. La disciplina si applica con piena efficacia dal 26 maggio 2020, con numerose decorrenze transitorie specifiche per organismi notificati, UDI, Eudamed e altri obblighi.
Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici
Il regolamento istituisce un quadro unitario e direttamente applicabile per i dispositivi medici nell’Unione, sostituendo il precedente sistema fondato sulle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. La finalità dichiarata è duplice: garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza di pazienti e utilizzatori e, al contempo, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.
Ambito di applicazione e delimitazione rispetto ad altri settori
Il regolamento si applica ai dispositivi medici per uso umano e agli accessori destinati a tali dispositivi, sia quando sono immessi sul mercato sia quando sono messi a disposizione o in servizio nell’Unione. Si applica anche alle indagini cliniche condotte nell’Unione e, dalla data di applicazione delle specifiche comuni adottate ai sensi dell’articolo 9, ai gruppi di prodotti non aventi destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI. Restano fuori dal suo perimetro i dispositivi medico-diagnostici in vitro, i medicinali, i prodotti cosmetici, gli alimenti, il sangue e i suoi derivati, i tessuti e organi umani o animali e altri prodotti espressamente esclusi, salvo specifiche eccezioni per dispositivi fabbricati con materiali biologici non vitali o resi non vitali.
Definizioni, classificazione del prodotto e status normativo
L’articolo 2 fornisce definizioni estese e determinanti per l’intera disciplina: dispositivo medico, accessorio, fabbricante, mandatario, importatore, distributore, UDI, valutazione clinica, sorveglianza post-commercializzazione, incidente grave, richiamo, ritiro, norma armonizzata e specifiche comuni. L’articolo 3 consente l’aggiornamento della definizione di nanomateriale tramite atti delegati. L’articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di risolvere i casi di qualificazione normativa, ossia se un prodotto rientri o meno nella definizione di dispositivo medico o di accessorio, previa consultazione dell’MDCG e, nei casi pertinenti, delle agenzie settoriali europee.
Regole di immissione sul mercato, uso a distanza e informazioni ingannevoli
I dispositivi possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi al regolamento, correttamente installati, mantenuti e utilizzati secondo la destinazione d’uso. La conformità richiede il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’allegato I e una valutazione clinica adeguata. Il regolamento si applica anche ai dispositivi offerti a distanza nell’Unione e ai servizi diagnostici o terapeutici forniti tramite servizi della società dell’informazione. È espressamente vietato l’uso di indicazioni, immagini o segni che possano indurre in errore su destinazione d’uso, sicurezza, prestazioni o caratteristiche del dispositivo.
Obblighi degli operatori economici e responsabilità lungo la filiera
Il fabbricante è il perno del sistema: deve progettare e fabbricare il dispositivo in conformità al regolamento, istituire un sistema di gestione del rischio, effettuare la valutazione clinica, predisporre la documentazione tecnica, rilasciare la dichiarazione di conformità UE, apporre la marcatura CE, gestire UDI e registrazioni, tenere la documentazione per 10 anni o 15 per gli impiantabili e reagire a non conformità, incidenti e rischi gravi con azioni correttive, ritiro o richiamo. L’articolo 15 impone una persona responsabile del rispetto della normativa all’interno di fabbricanti e mandatari, con requisiti di qualifica ed esperienza; le PMI possono farvi ricorso all’esterno purché la disponibilità sia permanente. Gli importatori e i distributori hanno obblighi di verifica, conservazione, registrazione, tracciabilità, cooperazione con le autorità e segnalazione di rischi e non conformità. L’articolo 16 estende gli obblighi del fabbricante a chi reimmette sul mercato un dispositivo col proprio nome, ne modifica la destinazione d’uso o interviene sul prodotto in modo da comprometterne la conformità.
Ricondizionamento, dispositivi impiantabili e documentazione per il paziente
Il ricondizionamento dei dispositivi monouso è ammesso solo se consentito dal diritto nazionale e in presenza di rigorose garanzie; il ricondizionatore è trattato come fabbricante e, in linea di principio, assume i relativi obblighi. Sono previste possibili deroghe nazionali per il ricondizionamento interno alle istituzioni sanitarie, purché il livello di sicurezza e prestazione sia equivalente a quello del dispositivo originario e siano rispettate specifiche condizioni tecniche e informative. Per i dispositivi impiantabili, il fabbricante deve fornire una tessera per il portatore di impianto e informazioni chiare e comprensibili per il paziente, incluse identificazione del dispositivo, avvertenze, compatibilità, vita utile e follow-up. Alcuni impianti di uso comune sono esentati dall’articolo 18.
Marcatura CE, dichiarazione di conformità e libera circolazione
La dichiarazione di conformità UE deve contenere elementi minimi specifici, restare aggiornata e può cumularsi con dichiarazioni richieste da altri atti dell’Unione. La marcatura CE è obbligatoria per i dispositivi conformi, salvo dispositivi su misura e oggetto di indagine, e deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile. Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione o la messa in servizio dei dispositivi conformi, salvo limitazioni su aspetti non disciplinati dal regolamento.
Tracciabilità, UDI, registrazioni ed Eudamed
Uno degli assi portanti del regolamento è la tracciabilità: ogni dispositivo, salvo eccezioni, è identificato da un UDI composto da UDI-DI e UDI-PI, apposto sull’etichetta e sui livelli esterni di confezionamento secondo regole tecniche dettagliate dell’allegato VI. Fabbricanti, importatori, istituzioni sanitarie e operatori sanitari devono registrare e conservare gli UDI per alcune categorie di dispositivi, soprattutto impiantabili di classe III e ulteriori categorie individuate dalla Commissione. La Commissione deve inoltre istituire e gestire Eudamed, banca dati europea che integra le informazioni su dispositivi, operatori economici, organismi notificati, certificati, indagini cliniche, vigilanza e sorveglianza del mercato; il sistema è accompagnato da specifiche regole sulla protezione dei dati, sull’accessibilità e sull’interoperabilità con le banche dati nazionali.
Organismi notificati: designazione, sorveglianza e certificazione
Il regolamento rafforza in modo significativo il regime degli organismi notificati. Gli Stati membri devono designare un’autorità responsabile, indipendente e imparziale, mentre gli organismi notificati devono disporre di adeguato personale, risorse, indipendenza, gestione della qualità e riservatezza. La designazione avviene mediante una procedura formale con domanda, valutazione, audit in loco, coinvolgimento di un gruppo di valutazione congiunta e raccomandazione dell’MDCG. La Commissione e gli Stati membri esercitano un controllo continuo e possono sospendere, limitare o ritirare le designazioni; i certificati possono restare temporaneamente validi in caso di sospensione o revoca a condizioni precise. Gli organismi notificati devono pubblicare il tariffario, collaborare con il sistema di coordinamento e svolgere audit, test e verifiche in modo rigoroso e documentato.
Classificazione dei dispositivi e procedure di conformità
I dispositivi sono classificati in classe I, IIa, IIb o III secondo regole di rischio dell’allegato VIII. L’articolo 52 combina la classe di rischio con la procedura di valutazione della conformità: autocertificazione per la classe I, salvo sottocategorie; intervento di organismo notificato per le classi superiori; procedura speciale per dispositivi su misura, prodotti con sostanze medicinali, dispositivi contenenti tessuti/cellule umani o animali e altri casi specifici. Il regolamento prevede una distinzione tra valutazione del sistema qualità, valutazione della documentazione tecnica, esame di tipo e verifica del prodotto, con numerosi rinvii agli allegati IX-XI. Alcuni dispositivi ad alto rischio sono soggetti a consultazione della valutazione clinica con gruppi di esperti. I certificati hanno durata massima di cinque anni e possono essere rinnovati; sono previste anche deroghe per motivi di salute pubblica o sicurezza.
Valutazione clinica, evidenza clinica e follow-up post-commercializzazione
La valutazione clinica è al centro della dimostrazione di conformità: deve basarsi su dati clinici sufficienti, essere aggiornata lungo tutto il ciclo di vita del dispositivo e, quando appropriato, fare ricorso a indagini cliniche. Per dispositivi impiantabili e di classe III, l’indagine clinica è in linea generale necessaria, salvo eccezioni legate a equivalenza o a specifiche categorie di dispositivi già immessi sul mercato secondo il vecchio regime. Il PMCF costituisce il complemento post-commercializzazione della valutazione clinica e mira a raccogliere dati proattivi per confermare sicurezza e prestazioni, individuare effetti indesiderati e rischi emergenti e mantenere la valutazione benefici-rischi. L’allegato XIV dettaglia il contenuto del piano di valutazione clinica e del piano PMCF, nonché i requisiti di equivalenza.
Indagini cliniche: autorizzazione, consenso, tutele e risultati
Gli articoli 62-82 disciplinano in modo esteso le indagini cliniche. Sono previsti requisiti etici, scientifici e procedurali, autorizzazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, consenso informato scritto, protezioni specifiche per soggetti incapaci, minori, donne in gravidanza o allattamento e situazioni di emergenza. Per le indagini multinazionali è prevista una procedura coordinata con Stato membro coordinatore, domanda unica, scadenze definite e convergenza delle valutazioni; la procedura diventerà obbligatoria per tutti gli Stati membri dal 27 maggio 2027, dopo una fase volontaria. Lo sponsor deve registrare e segnalare eventi avversi gravi e difetti dei dispositivi, presentare relazione finale e sintesi comprensibile, e garantire la protezione dei dati personali e il follow-up dei soggetti. Il sistema elettronico per le indagini cliniche deve essere interoperabile con la banca dati UE sui medicinali.
Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato
Il regolamento impone ai fabbricanti un sistema di sorveglianza post-commercializzazione proporzionato al rischio, integrato nel sistema qualità, con piano PMS, rapporto PMS per la classe I e PSUR per le classi IIa, IIb e III. I fabbricanti devono segnalare incidenti gravi, azioni correttive di sicurezza e tendenze statisticamente significative, mentre le autorità competenti effettuano valutazioni, scambiano informazioni tramite sistemi elettronici e possono adottare misure restrittive o preventive, inclusi ritiro, richiamo, divieto o limitazione della commercializzazione. La vigilanza e la sorveglianza del mercato sono coordinate a livello europeo, con sistemi elettronici dedicati e forte interazione tra autorità nazionali, Commissione e organismi notificati.
Cooperazione istituzionale, esperti e governance scientifica
Il regolamento istituisce una struttura articolata di cooperazione: MDCG, gruppi di esperti, laboratori specializzati, scambio di esperienze tra autorità responsabili degli organismi notificati e supporto scientifico, tecnico e logistico della Commissione. I gruppi di esperti sono cruciali per la valutazione clinica dei dispositivi ad alto rischio e per fornire pareri su quesiti scientifici specifici, mentre i laboratori specializzati supportano analisi fisico-chimiche e test specialistici. Sono previste regole severe sui conflitti di interesse e sull’indipendenza di chi partecipa ai processi di valutazione.
Riservatezza, dati personali, tariffe e sanzioni
Le informazioni ottenute nell’applicazione del regolamento sono soggette a obblighi di riservatezza, in particolare per tutelare i dati personali, i segreti commerciali e l’efficacia delle ispezioni e della vigilanza. Il trattamento dei dati personali è rimesso alla disciplina UE e nazionale applicabile, con specifica responsabilità della Commissione per i sistemi elettronici di propria competenza. Gli Stati membri possono imporre tariffe, ma devono farlo in modo trasparente e basato sul recupero dei costi. Devono inoltre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.
Regime transitorio, abrogazione e decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 26 maggio 2020, con numerose deroghe e scadenze differenziate per organismi notificati, UDI, Eudamed, registrazioni, indagini cliniche e procedura coordinata. I certificati rilasciati sotto il regime delle direttive previgenti mantengono validità per periodi determinati, con limiti specifici al 27 maggio 2022, 27 maggio 2024 o 27 maggio 2025, a seconda dei casi. Le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE sono abrogate dal 26 maggio 2020, con ulteriori regimi transitori per vigilanza, registrazioni e certificati. La Commissione è tenuta a valutare l’attuazione del regolamento entro il 27 maggio 2027.
Disposizioni principali
Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 disciplina l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e dei relativi accessori, nonché le indagini cliniche nell’Unione. Sono inclusi anche i prodotti dell’allegato XVI, a decorrere dall’applicazione delle specifiche comuni adottate ai sensi dell’articolo 9. L’articolo 1, paragrafi 6-16, elenca le esclusioni e i regimi particolari: esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, medicinali, ATMP, sangue e componenti ematici, cosmetici, alimenti, organi/tessuti/cellule umani o animali, con eccezioni per dispositivi fabbricati con materiali non vitali o resi non vitali; disciplina specifica per prodotti combinati con medicinali, tessuti/cellule e per dispositivi che incorporano un IVDR o una sostanza medicinale con funzione accessoria; il regolamento non pregiudica direttive su radiazioni ionizzanti, macchine, libertà di espressione e alcune scelte nazionali sui servizi sanitari.
Definizioni e status normativo dei prodotti
L’articolo 2 contiene un ampio catalogo di definizioni: dispositivo medico, accessorio, dispositivo su misura, attivo, impiantabile, invasivo, UDI, fabbricante, mandatario, importatore, distributore, istituzione sanitaria, ricondizionamento, valutazione clinica, indagine clinica, PMS, vigilanza, incidente grave, richiamo e ritiro, norma armonizzata e specifiche comuni. L’articolo 3 consente alla Commissione di aggiornare con atti delegati la definizione di nanomateriale e quelle collegate. L’articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di decidere, su richiesta di uno Stato membro o d’iniziativa, se un prodotto o categoria rientri nella definizione di dispositivo medico o accessorio, con consultazione del MDCG e, se del caso, di EMA, ECHA ed EFSA.
Immissione sul mercato, messa in servizio e vendita a distanza
L’articolo 5 consente l’immissione sul mercato o la messa in servizio solo dei dispositivi conformi al regolamento, correttamente installati, manutenuti e usati secondo la destinazione d’uso; la conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’allegato I include la valutazione clinica. Per i dispositivi fabbricati e usati in istituzioni sanitarie sono previste deroghe condizionate (art. 5, par. 5), con obblighi di documentazione, giustificazione, qualità, informazione all’autorità e accesso ispettivo. L’articolo 6 estende la disciplina alle vendite a distanza e ai servizi diagnostici/terapeutici forniti tramite servizi della società dell’informazione nell’Unione, con obbligo di rendere disponibile la dichiarazione di conformità UE su richiesta e facoltà degli Stati membri di disporre la cessazione delle attività per tutela della salute pubblica. L’articolo 7 vieta dichiarazioni ingannevoli su etichetta, istruzioni, messa a disposizione, messa in servizio e pubblicità.
Norme armonizzate e specifiche comuni
L’articolo 8 prevede la presunzione di conformità per i dispositivi conformi alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale, estendendo il meccanismo anche a sistemi e processi (qualità, rischio, PMS, valutazione clinica e PMCF). L’articolo 9 consente alla Commissione di adottare specifiche comuni quando mancano norme armonizzate o non sono sufficienti, ovvero in presenza di preoccupazioni per la salute pubblica; le SC coprono requisiti generali di sicurezza e prestazione, documentazione tecnica, valutazione clinica, PMCF e indagini cliniche, e sono vincolanti salvo equivalenza dimostrata dal fabbricante; per l’allegato XVI la loro osservanza è obbligatoria.
Obblighi generali di fabbricanti, mandatari, importatori e distributori
L’articolo 10 impone ai fabbricanti di progettare e fabbricare i dispositivi conformemente al regolamento, istituire un sistema di gestione del rischio, effettuare la valutazione clinica, redigere e aggiornare la documentazione tecnica, emettere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE, adempiere agli obblighi UDI e di registrazione, conservare la documentazione per almeno 10 anni, o 15 per gli impiantabili, predisporre un sistema di qualità e di PMS, reagire immediatamente a non conformità, incidenti e rischi gravi, e fornire informazioni e campioni alle autorità. L’articolo 10, par. 16, introduce anche un obbligo di misure di copertura finanziaria proporzionate per la responsabilità da prodotti difettosi. L’articolo 11 richiede al fabbricante extra UE la designazione di un mandatario unico nell’Unione, con compiti minimi tipizzati e responsabilità solidale in caso di dispositivi difettosi se il fabbricante non rispetta gli obblighi. Gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente gli obblighi degli importatori e dei distributori, inclusa la verifica preliminare di marcatura CE, dichiarazione di conformità, UDI, etichettatura e istruzioni, la tenuta di registri e il dovere di cooperazione con le autorità. L’articolo 15 impone la presenza di una persona responsabile del rispetto della normativa all’interno del fabbricante e del mandatario, con requisiti di qualifica e competenze; le PMI possono avvalersene all’esterno purché in modo permanente. L’articolo 16 stabilisce quando gli obblighi del fabbricante si applicano a distributori, importatori o altri soggetti che rivendano, rietichettino, riconfezionino o modifichino il dispositivo.
Ricondizionamento, impianti e informazioni al paziente
L’articolo 17 disciplina il ricondizionamento dei dispositivi monouso, consentito solo se ammesso dal diritto nazionale e nel rispetto del regolamento; il ricondizionatore è considerato fabbricante, salvo possibili deroghe nazionali per ricondizionamento interno alle istituzioni sanitarie, purché siano rispettate condizioni stringenti di sicurezza, equivalenza prestazionale, SC, tracciabilità e informazione al paziente. L’articolo 18 introduce la tessera per il portatore di impianto e le informazioni obbligatorie per il paziente: identificazione del dispositivo, avvertenze, vita utile, follow-up e accesso tramite supporti rapidi; alcuni impianti elencati sono esentati. L’articolo 19 disciplina la dichiarazione di conformità UE, il suo contenuto minimo e l’aggiornamento continuo. L’articolo 20 stabilisce la marcatura CE, le sue modalità di apposizione e il collegamento con il numero dell’organismo notificato. L’articolo 21 tutela i dispositivi oggetto di indagine e i dispositivi su misura, che non recano marcatura CE; l’articolo 22 disciplina sistemi e kit procedurali; l’articolo 23 disciplina parti e componenti sostitutivi; l’articolo 24 garantisce la libera circolazione dei dispositivi conformi.
Identificazione, tracciabilità e registrazione
Il capo III introduce il sistema UDI (artt. 25-31) e la banca dati UDI (art. 28), la registrazione dei dispositivi e degli operatori economici (artt. 29-31), la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica (art. 32) e la banca dati europea Eudamed (artt. 33-34). L’UDI consente l’identificazione univoca e la tracciabilità dei dispositivi, con struttura UDI-DI/UDI-PI, obbligo di apposizione sull’etichetta e sui livelli esterni di confezionamento, e registrazione in banca dati per determinate categorie, in particolare impiantabili di classe III e ulteriori categorie individuate dalla Commissione. Gli operatori economici devono registrarsi, ottenere un numero di registrazione unico e aggiornare i dati; le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari hanno obblighi di registrazione e conservazione degli UDI per i dispositivi impiantabili di classe III e, per altri dispositivi, possono esservi obbligati dagli Stati membri. L’articolo 32 richiede una sintesi pubblica per i dispositivi impiantabili e di classe III, con contenuti minimi prestabiliti. L’articolo 33 istituisce Eudamed, che integra i sistemi su dispositivi, UDI, operatori, organismi notificati, indagini cliniche, vigilanza e sorveglianza del mercato; l’articolo 34 subordina la piena operatività del sistema a una pubblicazione formale della Commissione.
Organismi notificati
Gli articoli 35-50 disciplinano l’autorità responsabile degli organismi notificati, le prescrizioni organizzative, la sottocontrattazione, la domanda di designazione, la valutazione, la notifica, il monitoraggio, la rivalutazione, le modifiche, la contestazione della competenza, il peer review e il coordinamento. Gli Stati membri devono istituire un’autorità responsabile indipendente e imparziale; gli organismi notificati devono disporre di personale, competenze e sistema di qualità adeguati, operare con indipendenza e riservatezza, e pubblicare un tariffario. La designazione avviene tramite procedura formalizzata con valutazione congiunta di esperti, controllo da parte della Commissione e dell’MDCG e iscrizione in NANDO. Sono previste revoca, limitazione o sospensione della designazione, con effetti sui certificati già rilasciati, e un sistema di scambio di informazioni e valutazione inter pares tra autorità competenti. Il gruppo di coordinamento degli organismi notificati opera con riunioni periodiche.
Classificazione dei dispositivi e procedure di valutazione della conformità
L’articolo 51 conferma la classificazione in classi I, IIa, IIb e III secondo rischio e destinazione d’uso, con potere della Commissione di chiarire o riclassificare casi specifici. L’articolo 52 distingue le procedure di conformità: per la classe I, in linea generale, autocertificazione del fabbricante; per le classi IIa, IIb e III, intervento di organismo notificato secondo gli allegati IX-XI; per i dispositivi su misura si applica l’allegato XIII; per dispositivi specifici e situazioni particolari si applicano procedure aggiuntive (es. sostanze medicinali, tessuti/cellule umani o animali, sostanze assorbite dal corpo). L’articolo 53 regola la scelta dell’organismo notificato e il divieto di domande parallele; l’articolo 54 introduce la consultazione della valutazione clinica per taluni dispositivi ad alto rischio; l’articolo 55 prevede un meccanismo di esame per le valutazioni di tali dispositivi; l’articolo 56 disciplina i certificati di conformità, la loro durata massima quinquennale e la possibilità di sospensione/ritiro; l’articolo 57 istituisce il sistema elettronico sugli organismi notificati e certificati. L’articolo 58 disciplina il cambio volontario di organismo notificato; gli articoli 59 e 60 prevedono deroghe per interesse pubblico e il certificato di libera vendita.
Valutazione clinica e indagini cliniche
Il capo VI fissa l’impianto generale della valutazione clinica e delle indagini cliniche. L’articolo 61 richiede che la conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione sia dimostrata con evidenze cliniche sufficienti; per dispositivi impiantabili e di classe III, in linea generale, sono necessarie indagini cliniche, salvo eccezioni limitate basate su equivalenza o su dispositivi legacy conformi alle direttive previgenti. L’articolo 62 elenca i requisiti generali per le indagini cliniche condotte per dimostrare la conformità: autorizzazione dello Stato membro, parere etico, sponsor stabilito nell’Unione o rappresentante legale, tutela dei soggetti vulnerabili, consenso informato, idoneità del dispositivo e del sito. Gli articoli 63-68 disciplinano consenso informato, soggetti incapaci, minori, donne in gravidanza/allattamento, misure nazionali supplementari e procedure in emergenza. L’articolo 69 impone sistemi di risarcimento danni. Gli articoli 70-78 disciplinano domanda, valutazione nazionale e coordinata, modifiche sostanziali, misure correttive, conclusione e pubblicazione dei risultati; la procedura coordinata per studi multinazionali diventa obbligatoria in via generale dal 27 maggio 2027, dopo una fase volontaria. Gli articoli 79-82 riguardano revisione della procedura e altre indagini cliniche. L’articolo 73 istituisce il sistema elettronico per le indagini cliniche, interoperabile con la banca dati UE sui medicinali. L’articolo 74 disciplina le indagini cliniche su dispositivi CE quando effettuate al di fuori o nell’ambito della destinazione d’uso; l’articolo 75 regola le modifiche sostanziali; gli articoli 76 e 80 disciplinano misure correttive e segnalazione di eventi avversi gravi e difetti; l’articolo 77 richiede la relazione finale e la sintesi dei risultati; l’articolo 81 consente atti di esecuzione su moduli, sistemi e termini.
Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato
L’articolo 83 impone ai fabbricanti un sistema di sorveglianza post-commercializzazione proporzionato al rischio, integrato nel sistema qualità, per raccogliere e analizzare dati su qualità, prestazioni e sicurezza durante l’intero ciclo di vita del dispositivo. L’articolo 84 richiede un piano PMS; l’articolo 85 il rapporto PMS per la classe I; l’articolo 86 il PSUR per le classi IIa, IIb e III, con aggiornamenti almeno annuali per IIb e III e biennali per IIa. Gli articoli 87-90 disciplinano la segnalazione di incidenti gravi, azioni correttive di sicurezza, relazioni sulle tendenze, analisi degli incidenti, coordinamento tra autorità e analisi dei dati di vigilanza. L’articolo 91 consente atti di esecuzione su moduli, termini e coordinamento; l’articolo 92 istituisce il sistema elettronico per vigilanza e PMS. Gli articoli 93-100 disciplinano la sorveglianza del mercato, i poteri ispettivi, la valutazione di dispositivi sospetti, le procedure per rischi inaccettabili o non conformità, le misure preventive di protezione della salute, le buone prassi amministrative e il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato.
Cooperazione tra Stati membri, MDCG, esperti e laboratori specializzati
Gli articoli 101-108 stabiliscono l’architettura istituzionale di cooperazione: designazione delle autorità competenti nazionali, cooperazione con la Commissione, istituzione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG), compiti di coordinamento, sviluppo di orientamenti, supporto alla Commissione e agli Stati membri, designazione di gruppi di esperti e laboratori specializzati e gestione dei conflitti di interesse. L’articolo 106 prevede consulenze scientifiche, tecniche e cliniche su valutazione clinica e dispositivi specifici, anche con eventuale tariffazione; l’articolo 107 impone dichiarazioni sugli interessi; l’articolo 108 incoraggia registri e banche dati di categorie specifiche per sicurezza a lungo termine e tracciabilità.
Riservatezza, protezione dei dati, tariffe e sanzioni
Gli articoli 109-113 disciplinano riservatezza, protezione dei dati personali, tariffe e sanzioni. La riservatezza copre dati personali, segreti commerciali, proprietà intellettuale e l’efficace attuazione del regolamento, con scambi riservati tra autorità e Commissione. La protezione dei dati si coordina con la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001, secondo i ruoli rispettivi di Stati membri e Commissione. Gli Stati membri possono riscuotere tariffe, ma devono informare la Commissione e gli altri Stati membri almeno tre mesi prima e garantirne trasparenza. Le sanzioni per le violazioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere notificate alla Commissione entro il 25 febbraio 2020.
Disposizioni finali, atti delegati e transizione
Gli articoli 114-116 disciplinano procedura di comitato e atti delegati; l’articolo 115 conferisce alla Commissione numerosi poteri delegati per cinque anni dal 25 maggio 2017, con rinnovo tacito salvo opposizione. Gli articoli 117-119 modificano la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009. L’articolo 120 contiene la disciplina transitoria: validità dei certificati rilasciati ai sensi delle direttive previgenti, regole per dispositivi già immessi sul mercato, continuità di applicazione di talune notifiche e sistemi fino alla piena operatività di Eudamed, e termini specifici per UDI e certificati. L’articolo 121 prevede una valutazione della Commissione entro il 27 maggio 2027. L’articolo 122 abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, con alcune sopravvivenze transitorie; l’articolo 123 stabilisce l’entrata in vigore e la data di applicazione generale al 26 maggio 2020, con scadenze differenziate per disposizioni specifiche.
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