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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13323/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità/violazione di legge dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato per mancata indagine sulla effettiva volontà del richiedente e carenza istruttoria; 2) vizio nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute contraddittorie su chiamata ai Carabinieri, prelievo di somme il giorno prima e dichiarazioni ai sanitari; 3) vizio di motivazione per omessa escussione della persona offesa nonostante richiesta difensiva in abbreviato e in appello; 4) mancato assorbimento delle lesioni nel delitto di rapina (contestazione sulla corretta qualificazione e assorbimento delle condotte); 5) erronea ritenuta dell'aggravante dell'uso dell'arma, sostenendo che il coltello non fu usato per minacciare e che il riferimento all'arma è emerso solo in fasi successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In sintesi: motivo 1 respinto perché il GIP e la Corte territoriale avevano motivato adeguatamente il diniego di integrazione istruttoria e valutato la volontà del richiedente; motivo 2 ritenuto improcedibile nel merito in sede di legittimità essendo la riconsiderazione dei fatti e della credibilità della persona offesa riservata al giudice di merito; motivo 3 considerato meramente reiterativo e aspecifico, già risolto in sede di merito; motivo 4 rigettato con richiamo al principio legale per cui le lesioni, se non esaurite in percosse, non sono assorbite nel reato di rapina ma integrano concorso formale o aggravamento ex art. 61 n. 2 c.p.; motivo 5 respinto poiché la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e congrua circa la mancata immediata menzione del coltello da parte della vittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Norma richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione; indica la procedura adottata per il contraddittorio scritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come base normativa per la condanna alle spese processuali e per la disposizione che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa.

  • art. 628 c.p.

    Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte richiama il paradigma legale relativo all'uso della violenza o della minaccia come elemento costitutivo del reato contestato.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato per spiegare che, se l'agente cagiona lesioni personali con modalità che eccedono la mera percosse, si integra un aggravamento del reato-strumento (o concorso formale), e quindi le lesioni non sono assorbite nel reato di rapina ma ne costituiscono un'aggravante o reato autonomo.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e della credibilità delle fonti; la riconsiderazione di fatti o la scelta tra interpretazioni alternative è rimessa al giudice di merito se motivato.
  • Una motivazione logica, congrua e coerente del giudice di merito che espliciti le ragioni della valutazione della prova rende il sindacato di legittimità inammissibile quando i rilievi sono meri ripetizioni o valutazioni alternative dei fatti.
  • La mancata ammissione di prove supplementari in sede di rito abbreviato o in istruttoria deve essere adeguatamente motivata; se il giudice fornisce motivazione congrua circa l'inutilità o l'inidoneità dell'integrazione, tale scelta è difficile da rimettere in discussione in cassazione.
  • Le lesioni personali cagionate nel corso di una rapina non sono automaticamente assorbibili nel reato di rapina: se eccedono la dimensione della percossa, operano il concorso di reati o l'aggravamento ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.
  • La menzione di un'arma in dichiarazioni rese in un secondo momento non invalida automaticamente la credibilità della vittima se il giudice di merito spiega plausibilmente le ragioni del ritardo (paura, ritardo nella rievocazione, condizioni emotive), e tali spiegazioni sono valutabili in sede di merito ma difficilmente rimovibili in cassazione.

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