Cassazione Penale, Sentenza n. 51657/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 13/01/2023 (che confermava la condanna di primo grado del 26/09/2018) per il reato di danneggiamento aggravato; il ricorrente deduceva vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. (per la modesta entità del danno) e contestava l'accertamento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, richiamando circostanze personali e la documentazione psichiatrica che attestava disturbi collegabili alla tossicodipendenza e un disturbo borderline della personalità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui si è trattato di mera reiterazione dei motivi già esaminati e disattesi in appello (quali contestazione della recidiva), confermando la correttezza del giudizio di merito su tali profili. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo specifico relativo all'omessa motivazione della Corte di appello circa l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. (modesta entità del danno): sulla base dell'atto di appello la difesa aveva svolto un motivo specifico e la Corte d'appello non aveva risposto. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale circostanza attenuante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e le statuizioni non toccate restano irrevocabili
Norme richiamate
art. 635, comma secondo, n. 1, c.p.
Norma richiamata per configurare il reato di danneggiamento aggravato commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici; è stata la norma di riferimento per la condanna confermata in sede di merito
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
Norma richiamata in combinazione con l'art. 635 per l'aggravamento del reato in relazione al bene colpito (cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici); applicazione confermata dalla Corte di merito
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
Circostanza attenuante della modesta entità del danno: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia dato risposta motivata al motivo d'appello specifico su tale attenuante e ha quindi annullato la sentenza limitatamente a questo profilo, rinviando per un nuovo esame
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse le doglianze che si limitano a reiterare motivi già affrontati e motivatamente respinti in sede di merito; tali censure sono considerate non specifiche e il ricorso è dichiarato inammissibile
- Se la difesa solleva in appello un motivo dotato di specificità (ad es. la configurabilità di una particolare attenuante) la corte di merito è obbligata a rispondere esplicitamente: l'omessa risposta costituisce vizio di motivazione che può determinare l'annullamento parziale e il rinvio
- La circostanza attenuante per modesta entità del danno (art. 62, comma 1, n. 4, c.p.) richiede una valutazione motivata e comparativa del valore del danno con il fatto commesso; se tale valutazione non è presente o non è argomentata, la decisione può essere cassata su questo punto
- La valutazione della recidiva e della pericolosità sociale può tenere conto di precedenti penali, condotte successive e comportamento in carcere; rilievi psichiatrici non automaticamente escludono la recidiva, ma devono essere adeguatamente valutati e motivati dalla corte di merito
- In caso di carenza nella motivazione su profili specifici, la Cassazione può disporre il rinvio ad altra sezione della corte d'appello per assicurare un riesame imparziale e completo del punto omesso
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