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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08206/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto nella sentenza della Prima Sezione: (1) si censura che la Corte, annullando con rinvio sul capo 1) (associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, art. 74 d.p.r. 309/90), ha omesso di disporre una nuova valutazione anche sul capo 47 (associazione di tipo mafioso, art. 416-bis c.p.), nonostante il ricorrente sostenga che dovesse essere riconsiderata la contestazione associativa anche sotto tale capo; (2) si deduce il travisamento delle dichiarazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia Arena e Moscato: si sostiene che la dichiarazione di Arena non fosse autonoma ma derivata da fonti giudiziarie e riguardasse un procedimento diverso, e che vi siano contrasti tra le versioni su aspetti rilevanti (es. iniziativa/iniziazione del ricorrente).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non configurino un errore di fatto ammissibile ai sensi dell'art. 625-bis, ma costituiscano valutazioni giuridiche o di merito che esulano dall'ambito del rimedio straordinario; inoltre non è ravvisabile una svista percettiva sul contenuto della decisione impugnata. In dettaglio: la sentenza impugnata ha delimitato correttamente il rinvio chiedendo al giudice del rinvio di approfondire la partecipazione del ricorrente ad ambedue le strutture solo con riferimento al capo 1, mentre per il capo 47 la motivazione è stata ritenuta esauriente; le censure sulle dichiarazioni dei collaboratori sono valutazioni di merito non integranti un travisamento di fatto, e la specifica questione sull'autonomia genetica della dichiarazione di Arena non era stata previamente dedotta nella cassazione che ha originato la sentenza impugnata. Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio riguarda esclusivamente errori di fatto evidenti e percettivi non riconducibili a valutazioni critiche; non è utilizzabile per censurare valutazioni di merito o di diritto.

  • art. 74 d.p.r. 309/90

    Norma sull'associazione finalizzata al commercio di stupefacenti; la Corte ha disposto il rinvio affinché il giudice di merito approfondisca la partecipazione del ricorrente rispetto alla struttura associativa contestata al capo 1.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sull'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente a tale reato (capo 47) fosse già esaustiva e non richiedesse nuova valutazione nel rinvio.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in relazione a ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha applicato tale previsione irrogando il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato: serve per correggere errori di fatto percettivi e manifesti, non per rimettere in discussione valutazioni probatorie o giuridiche operate dalla Corte.
  • Le contestazioni relative alla valutazione della credibilità e all'autonomia genetica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituiscono di norma valutazioni di merito; devono essere impugnate con i mezzi ordinari (impugnazioni in grado e ricorsi nei limiti previsti) e non mediante il procedimento di rettifica per errore di fatto.
  • Se una specifica censura non è stata precedentemente dedotta nella cassazione che ha formato oggetto della decisione impugnata, non può essere valorizzata come errore di fatto in un successivo ricorso ex art. 625-bis.
  • Quando la Corte di cassazione dispone un rinvio limitato (tema preciso da riesaminare), la delimitazione del perimetro del rinvio è vincolante a meno che non emerga un errore manifesto nella decisione di rinvio.
  • Ricorsi ritenuti inammissibili possono comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende); è quindi importante valutare preliminarmente la pertinenza del vizio denunciato rispetto alla natura stretta dell'istituto invocato.

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