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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04947/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per l'occupazione abusiva dell'alloggio comunale, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per occupazione abusiva di un alloggio del Comune. Con il primo motivo deduceva l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni per asserita violazione dell'art. 62 c.p.p.; con il secondo censurava la motivazione della condanna per il reato di occupazione abusiva ex artt. 633-639-bis c.p.; con il terzo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il quarto contestava il diniego delle sanzioni sostitutive. La Corte osserva che i primi e il terzo motivo si risolvono nella pedissequa riproposizione di censure già dedotte in appello e disattese, quindi prive di specificità; il secondo motivo mira invece a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; il quarto è reputato manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva fondato il diniego delle sanzioni sostitutive su argomenti logici, tra cui la reiterazione nel tempo della condotta e una prognosi sfavorevole sulla capacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene non specifica, essendo mera riproposizione dei motivi di appello.

  • artt. 633-639-bis c.p.

    indicati come base normativa del reato di occupazione abusiva dell'alloggio comunale oggetto di condanna; la Corte ritiene non sindacabile in cassazione la motivazione della condanna, poiché la censura tende a una rivalutazione del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato per la richiesta di particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che il diniego fondato su elementi logici e puntuali, come la durata dell'occupazione e il danno economico al Comune, non è censurabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità.

  • art. 62 cod. pro. pen.

    richiamato nel testo come norma processuale invocata per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato; la Corte la considera in concreto non decisiva rispetto al valore meramente giustificativo di tali dichiarazioni per il sopralluogo.

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel capo sulla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre, senza specifica critica, i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né una diversa lettura degli elementi fattuali posti a base della decisione di condanna.
  • Le dichiarazioni dell'imputato, se utilizzate solo come premessa giustificativa di un'attività investigativa e non come autonomo fondamento probatorio decisivo, non determinano di per sé un vizio rilevante in cassazione quando la motivazione di merito spieghi il loro effettivo ruolo.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione; è legittimo se fondato su elementi concreti come la durata della condotta, il danno prodotto e la complessiva gravità del fatto.
  • Il diniego delle sanzioni sostitutive è espressione di un giudizio di merito che può fondarsi anche sulla reiterazione della condotta e su una prognosi sfavorevole circa il rispetto delle prescrizioni, senza che ciò integri illogicità se il giudice valuti l'incidenza del fatto sulla capacità a delinquere dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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