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Ordinanza

Ordinanza n. 10202/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento del silenzio inadempimento sull’istanza proposta dal sig. Senno Emanuele, protocollo n. 40824 spedita in data 10.07.2024, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Spagna presso l’Università Universidad Antonio de Nebrija Madrid, conseguito in data 07.03.2024

Giustizia amministrativa202500918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. Ha ritenuto che la dichiarazione depositata dopo la sentenza definitiva non costituisse una rinuncia al ricorso, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, non era necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti giurisdizionali.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione coattiva, anche tramite commissario ad acta, della sentenza che aveva ordinato di provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo estero

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente aveva originariamente agito per l'accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Spagna. Il giudizio era stato definito con sentenza favorevole, che aveva ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Successivamente, con istanza depositata l'11 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla definizione coattiva del procedimento amministrativo, anche mediante commissario ad acta, sulla base della sentenza.

Massime di principio

  • La rinuncia della parte vittoriosa agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata costituisce una facoltà liberamente esercitabile e non richiede un'apposita intermediazione o statuizione del giudice.
  • Quando, dopo una sentenza che abbia ordinato all'amministrazione di provvedere e previsto un commissario ad acta in caso di inerzia, la parte vittoriosa rinuncia alla definizione coattiva del procedimento, il giudice non deve adottare ulteriori statuizioni e può dichiarare il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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