Cassazione Penale, Ordinanza n. 31064/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. e aveva rideterminato la pena per un furto in abitazione aggravato. Con un unico motivo deduceva violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse motivato in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento, pur in presenza di profili che avrebbero dovuto condurre a una declaratoria assolutoria o comunque liberatoria. La Suprema Corte ha però rilevato che, nel modulo definitorio prescelto in appello, l'accordo tra le parti con rinuncia agli altri motivi preclude la deduzione in cassazione di questioni attinenti alla responsabilità, anche se rilevabili d'ufficio, e che non sussiste un autonomo dovere di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in tale contesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo il motivo proposto non consentito perché volto a rimettere in discussione la responsabilità penale dopo la rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio operata nel concordato ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La Corte lo qualifica come istituto che consente la decisione in camera di consiglio su richiesta delle parti quando vi sia accordo, totale o parziale, sull'accoglimento dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi; se l'accordo incide sulla pena, le parti devono indicare anche la pena concordata. Nel relativo modulo definitorio il giudice d'appello limita la cognizione ai soli motivi non rinunciati.
art. 589 c.p.p.
nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice
È richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti di definizione concordata in appello.
art. 129 c.p.p.
La Corte esclude che, nel giudizio definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sussista un autonomo dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento; il motivo fondato su tale norma è quindi non spendibile per riaprire la questione della responsabilità dopo la rinuncia ai motivi non sanzionatori.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Viene applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
art. 624-bis c.p.
Indica il reato oggetto della condanna in appello, definito con concordato sulla pena.
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante contestata in relazione al reato di furto in abitazione oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello è emessa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non rinunciati dalle parti; i motivi oggetto di rinuncia non possono essere riproposti in cassazione.
- Nel procedimento definito con accordo sui motivi di appello e sulla pena, non è configurabile un autonomo obbligo di motivazione del giudice d'appello sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la scelta negoziale delle parti delimita il thema decidendum.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro una sentenza resa in appello ex art. 599-bis c.p.p., miri a rimettere in discussione la responsabilità penale pur avendo l'interessato rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
- In presenza di ricorso inammissibile per ragioni immediatamente rilevabili, la Corte può provvedere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →