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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48823/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo volto alla confisca diretta e per equivalente della somma di 171.293,42 euro, ritenuta profitto del delitto contestato (artt. 110, 81 cpv., 483 c.p., 76 d.P.R. 445/2000, 10‑quater d.lgs. 74/2000). Il ricorso in Cassazione deduceva, con due motivi: (1) violazione dei termini procedurali (violazione del termine di dieci giorni richiamato dagli artt. 309, comma 10, e 327, comma 7, c.p.p.), con la richiesta di perdita di efficacia della misura ablativa; (2) insufficienza e apparente contraddittorietà della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, attinente alla contestazione della paternità di una firma su un accordo sindacale del 28/12/2019 che la difesa attribuiva al precedente amministratore.

La decisione

Il difensore ha rinunciato al ricorso dopo che, con provvedimento del 30/06/2023, il P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione dei beni. Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui, in caso di inammissibilità dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non deve essere disposta la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria ordinariamente prevista dall'art. 616 c.p.p.; pertanto non sono state imposte le predette sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamate come motivi di cassazione: lett. c) per vizio di motivazione e lett. e) per violazione di norme processuali; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, senza decidere nel merito sulle censure.

  • art. 309, comma 10, e art. 327, comma 7, cod. proc. pen.

    Rilevati dalla difesa per sostenere la violazione del termine di dieci giorni per la decisione sul riesame; la questione procedurale è stata prospettata ma non è stata risolta nel merito a causa della rinuncia e della sopravvenuta revoca del sequestro.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede sanzioni per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha precisato che, ove l'inammissibilità derivi da causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, la sanzione e la condanna alle spese non devono essere pronunciate.

  • artt. 110, 81 cpv., 483 cod. pen.; art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000; art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norme sostanziali richiamate per definire il delitto e l'oggetto della confisca (profitti di reato, falsità documentale, rilevanza ai fini fiscali): il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma ritenuta profitto del reato contestato.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; atto formale rispettato nella procedura.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso dopo la sopravvenuta revoca della misura ablativa rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il procedimento di Cassazione viene chiuso senza decisione nel merito.
  • Se la perdita di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (per es. revoca del provvedimento impugnato da parte dell'autorità procedente), la Corte non deve irrogare le sanzioni e non deve condannare alle spese ex art. 616 c.p.p.
  • Le censure procedurali (es. violazione di termini di decidere) devono essere tempestivamente prospettate e possono diventare irrilevanti se, durante il processo, intervengono provvedimenti che rendono priva di effetto la misura oggetto del ricorso.
  • Le doglianze sulla mancanza di "gravi indizi" richiedono una precisa analisi probatoria e documentale: contestare l'attribuzione di atti a una persona (es. firma su un accordo) impone produzione di prove chiare che ne dimostrino l'errore o l'estraneità.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare patrimoniale (sequestro preventivo finalizzato alla confisca), occorre distinguere le questioni procedurali (termini, competenze) dalle doglianze di merito (sussistenza di indizi, riconducibilità dei beni) poiché la sopravvenienza di fatti può incidere sull'interesse ad agire.

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