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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15089/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il ricorso articolava due motivi: violazione di legge (art. 275, comma 4 e art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione. Successivamente il ricorrente ha dichiarato personalmente la rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. Non essendo esaminati i motivi nel merito a causa della rinuncia, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ritenuta equa alla luce dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 4

    Richiamata dal ricorrente come presunta violazione; la Corte non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta inammissibilità dovuta alla rinuncia.

  • art. 299 cod. proc. pen., comma 4-ter

    Indicata dal ricorrente tra le norme violate; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso; utilizzata solo ai fini formali nell'esposizione dei motivi.

  • art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte come norma che determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse in seguito alla rinuncia personale del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (500 euro), considerata equa in relazione ai profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia personale al ricorso comporta la sopravvenuta carenza d'interesse e rende il ricorso inammissibile, determinando l'impossibilità di esaminare i motivi nel merito.
  • Quando il ricorrente rinuncia dopo aver instaurato il giudizio, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il rinunciante alle spese processuali.
  • L'avvio di un impugnazione e la sua successiva rinuncia possono comportare sanzioni economiche (es. somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616) se la condotta del ricorrente è ritenuta colposa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per evitare conseguenze economiche, il difensore dovrebbe valutare attentamente i tempi e le conseguenze della rinuncia e, se possibile, concordare con la controparte o chiedere al giudice eventuali misure alternative prima della rinuncia formale.
  • La rinuncia impedisce di preservare questioni di diritto non decise: i profili di illegittimità denunciati nel ricorso non potranno più essere valutati nel presente grado se la rinuncia determina l'inammissibilità.

Testo integrale

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