Sentenza n. 1226/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento I) della nota protocollo AOO.C_G230.24/03/2026.0014357 - istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. 380/2001 prot. n. 52121 del 13/11/2025 - ottemperanza sentenza Tar Campania 211/2026, con la quale è stata rigettata l’istanza di fiscalizzazione presentata da Coppola Giovanni in relazione all’immobile di via Cauciello n. 56, Pagani; II) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di fiscalizzazione relativa al maggior volume realizzato mediante sopraelevazione abusiva delle murature perimetrali e demolizione e ricostruzione del tetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina comunale che ha negato l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, deducendo l’illegittimità del diniego dell’istanza di fiscalizzazione presentata in relazione a un maggior volume realizzato su un immobile. Dal provvedimento emerge che il Comune aveva motivato il diniego rilevando la tardività dell’istanza rispetto al termine di novanta giorni fissato dall’ordinanza di demolizione, l’insufficienza della perizia tecnica di parte a dimostrare oggettivamente l’impossibilità della demolizione e l’assenza dei presupposti per disporre ulteriori accertamenti tecnici. L’opera era stata colpita dall’ordinanza di demolizione n. 14 del 30 gennaio 2017; l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 era stata respinta nel 2020 senza impugnazione; successivamente era stata adottata l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza n. 7 del 30 gennaio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, decidendolo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il giudice ha ritenuto decisivo che il termine di novanta giorni per ottemperare all’ordinanza di demolizione fosse inutilmente decorso. Alla scadenza di tale termine, l’amministrazione era divenuta proprietaria ipso iure del bene abusivo e il responsabile dell’abuso aveva perso la legittimazione a presentare l’istanza di fiscalizzazione. Il TAR ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023. La decisione è stata fondata sulla carenza di legittimazione sopravvenuta e non sull’esame nel merito dell’effettiva impossibilità tecnica della demolizione o della sufficienza della perizia. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
È richiamato nell’oggetto dell’istanza di fiscalizzazione; il giudice non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Disciplina la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per gli interventi eseguiti in parziale difformità; il diniego comunale è impugnato, ma la causa è definita per carenza di legittimazione del richiedente.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il precedente diniego dell’accertamento di conformità, non impugnato, è divenuto definitivo e concorre alla ricostruzione della vicenda amministrativa.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa interlocuzione con le parti, quando la causa è manifestamente definibile.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, il principio applicato dal TAR riguarda l’acquisizione gratuita dell’area e del bene abusivo al patrimonio comunale a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione; non viene però richiamato testualmente come norma decisiva.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine fissato dall’ordinanza di demolizione, l’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale si produce ipso iure; da quel momento il responsabile dell’abuso non è più legittimato a chiedere la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001.
- La presentazione tardiva dell’istanza di fiscalizzazione, successiva alla scadenza del termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione e al consolidamento dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale, comporta l’inammissibilità dell’istanza per carenza di legittimazione del responsabile dell’abuso.
- Quando la carenza di legittimazione del richiedente rende inammissibile l’impugnazione del diniego di fiscalizzazione, non è necessario esaminare nel merito la prova dell’impossibilità tecnica della demolizione né la necessità di ulteriori accertamenti tecnici.
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