Sentenza n. 4103/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo pec, con il quale il Direttore f.f. della UOC NPIA-Distretto 7-ASL Roma 2 ha respinto l’accesso defensionale ai documenti di cui all’istanza formulata dalla ricorrente in data 18.7.2025 ai sensi dell’art. 24 comma 7 l. n. 241/1990; per la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso, attraverso l’acquisizione di copia in carta semplice, alla documentazione richiesta con la suddetta istanza presentata in data 18 luglio 2025 e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116 c.p.a.; per la condanna dell’amministrazione resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulla predetta istanza, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso difensivo alla cartella clinica del figlio minore, contenente dati sanitari ipersensibili
Esito
Favorevole al ricorrente (madre del minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’ASL all’istanza di accesso documentale difensivo del 18 luglio 2025, avente a oggetto la cartella clinica integrale del figlio minore, relativa al periodo gennaio 2020-settembre 2022 e comprendente valutazioni neuropsichiatriche e psicologiche, verbali d’équipe e comunicazioni con i genitori, la tutrice e i servizi sociali. L’istanza era finalizzata alla tutela del diritto di difesa della ricorrente nel procedimento civile pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma, concernente i provvedimenti sull’affidamento e sul collocamento del minore nonché la richiesta di reintegrazione nella responsabilità genitoriale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 24, comma 7, e dell’art. 22 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione. L’ASL aveva motivato il diniego richiamando la decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale, la conseguente perdita della rappresentanza legale del minore e l’assenza del consenso del genitore titolare della responsabilità genitoriale alla comunicazione dei dati sanitari. Il TAR ha preliminarmente stralciato la memoria di replica dell’ASL perché depositata oltre il termine dimidiato previsto per il rito camerale sull’accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il diniego e dichiarato il diritto della ricorrente all’ostensione della cartella clinica del minore, ordinando all’ASL di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto corretta, in astratto, la considerazione dell’ASL secondo cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta la perdita della rappresentanza legale del minore e che la comunicazione a terzi di dati sanitari richiede una base giuridica, nonché il consenso del soggetto legittimato alla rappresentanza del minore quando necessario. Tuttavia, il diniego è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione quanto al bilanciamento imposto dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 e dall’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Trattandosi di dati sanitari ipersensibili, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare non solo l’interesse diretto, concreto e attuale e il collegamento tra documenti e situazione giuridica, ma anche la stretta indispensabilità dell’accesso e la parità di rango dei diritti tutelati. La richiesta della ricorrente risultava articolata e specificamente collegata al giudizio civile e alle relazioni cliniche utilizzate nei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale; la documentazione era quindi strumentale, almeno in astratto, alla difesa di diritti fondamentali della ricorrente e del minore. Non era invece rilevante, per negare l’accesso, la possibilità di chiedere l’esibizione della documentazione nel giudizio civile: secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 20/2020, l’accesso difensivo non è in via generale escluso dalla disponibilità di strumenti processuali di acquisizione della prova. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono valutare l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel giudizio pendente, salvo il caso di collegamento manifestamente assente e di uso pretestuoso o temerario dell’accesso. L’ostensione è stata comunque circoscritta alla finalità difensiva dichiarata: il documento non può essere liberamente trattato per finalità diverse, con possibile responsabilità amministrativa, penale e civile in caso di trattamento illecito. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il giudizio in materia di accesso e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esibizione dei documenti richiesti.
art. 73, comma 1, c.p.a.
In combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a., determina il termine dimidiato per il deposito delle memorie nel rito camerale sull’accesso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il rito camerale e, in combinato disposto con l’art. 73, comma 1, c.p.a., il termine dimidiato per gli atti difensivi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L’interesse legittimante richiede un collegamento concreto e attuale tra la situazione giuridica tutelata e il documento richiesto.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
L’accesso difensivo a dati sanitari è ammesso solo quando la conoscenza sia strettamente indispensabile per la tutela di interessi giuridici.
art. 60 d.lgs. n. 196/2003
Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
Per l’accesso a dati sanitari occorre che la situazione giuridica da tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato oppure riguardi un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.
art. 2-ter d.lgs. n. 196/2003
La comunicazione, inclusa la consultazione e la messa a disposizione, di dati personali a soggetti diversi dall’interessato richiede una base giuridica.
art. 6, par. 3, lett. b), Regolamento (UE) 2016/679
La comunicazione di dati personali deve fondarsi su una base giuridica prevista dall’ordinamento.
art. 330 c.c.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta, nel caso esaminato, la perdita della rappresentanza legale del minore.
Adunanza plenaria, sentenza n. 20/2020
La necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.
L’accesso difensivo può essere esercitato anche quando siano disponibili strumenti processuali di acquisizione documentale; la pendenza di un processo non è necessaria e l’amministrazione o il giudice dell’accesso non devono valutare in via anticipata l’ammissibilità, rilevanza o decisività della prova, salvo l’assenza manifesta del collegamento con le esigenze difensive.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità del minore, dei titolari della responsabilità genitoriale o della tutela e degli altri dati identificativi.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- L’accesso difensivo a documenti contenenti dati sanitari o altri dati ipersensibili non può essere escluso per il solo difetto del consenso dell’interessato o del suo rappresentante legale: l’amministrazione deve svolgere un concreto bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa, verificando interesse diretto, concreto e attuale, collegamento documentale, stretta indispensabilità e parità di rango dei diritti coinvolti.
- Quando l’istanza di accesso a dati sanitari espone in modo specifico il collegamento tra la documentazione richiesta e un giudizio concernente diritti fondamentali, il diniego è illegittimo se si limita a richiamare l’assenza del consenso o della rappresentanza legale senza motivare sul requisito della stretta indispensabilità e sulla parità di rango della situazione giuridica tutelata.
- La disponibilità di strumenti processuali per chiedere l’esibizione dei documenti nel giudizio civile non esclude, in via generale, l’accesso documentale difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, rilevanza o decisività del documento nel processo cui l’istante intende destinarlo; tale valutazione spetta al giudice del processo principale, salvo che il collegamento con le esigenze difensive sia manifestamente assente o l’istanza risulti pretestuosa o temeraria.
- L’accoglimento dell’accesso a dati sanitari non attribuisce al richiedente una disponibilità libera e generale dei dati: la documentazione può essere utilizzata esclusivamente per la finalità difensiva dichiarata, restando ferme le responsabilità previste in caso di trattamento illecito.
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