Cassazione Penale, Sentenza n. 15834/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del GUP di Rimini, aveva assolto l'imputato da uno dei capi perché il fatto non sussisteva e confermato le restanti condanne pronunciate in rito abbreviato per reati previsti dal codice della strada. La difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per nullità derivante dall'omesso avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) con riferimento al capo a) dell'imputazione; 3) vizio motivazionale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenute negate senza adeguata valutazione degli elementi concreti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quanto all'omesso avviso ex art. 114 disp. att., la Corte d'appello avesse correttamente rilevato la presenza dell'avvertimento nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato e, comunque, che l'eventuale nullità sarebbe stata sanata dalla scelta del rito abbreviato, in linea con la giurisprudenza consolidata. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ha preso in considerazione il tasso alcoolemico elevato, l'incidente causato (capovolgimento dell'auto su rettilineo), il pericolo creato per gli altri utenti della strada e il danno alla proprietà privata, ritenendo che non ricorressero i presupposti per la tenuità. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato sulla base della significativa turbativa della circolazione e dell'elevato tasso alcolemico; non è richiesta la risposta a ogni singola deduzione difensiva ma l'indicazione degli elementi preponderanti ostativi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 c.2 lett. c), 2-bis e 2-sexies c.d.s. e art. 187 c.d.s.
Norme che regolano le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'influenza di sostanze; la Corte ha valorizzato il tasso alcolemico e le modalità dell'incidente come elementi che escludono la particolare tenuità e giustificano la misura della pena
art. 114 disp. att. c.p.p.
La previsione dell'avviso al soggetto sottoposto ad accertamento alcolimetrico è stata ritenuta adempiuta se risultante nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato; comunque, l'eventuale omissione può essere sanata dalla scelta del rito abbreviato secondo la giurisprudenza richiamata
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte richiede una valutazione concreta e complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso di specie la valutazione di merito ha escluso la tenuità per l'elevato tasso alcolemico, l'incidente e il pericolo creato
art. 133 c.1 c.p.
Criteri per la determinazione dell'entità della pena e per la valutazione della tenuità: la Corte ha ricordato che non è necessario esaminare ogni elemento possibile, ma indicare gli elementi ritenuti rilevanti per la decisione
art. 62-bis c.p.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito non è tenuto a rispondere ad ogni singola argomentazione difensiva, bastando l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla loro concessione
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Corte cost. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende per motivare l'assenza di esonero
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato può sanare alcune nullità formali relative agli atti di polizia giudiziaria se la giurisprudenza e gli atti contengono elementi utili a dimostrare l'adempimento degli obblighi di avviso
- Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessaria una valutazione concreta e complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; elementi come elevato tasso alcolemico, causazione di incidente e pericolo per terzi pesano fortemente contro la tenuità
- Il giudice di merito non è tenuto a rispondere puntualmente a ogni singola deduzione difensiva sulle attenuanti generiche: è sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto di preponderante rilievo che giustificano il diniego
- I verbali e la comunicazione di notizia di reato hanno valore probatorio rilevante e possono attestare l'adempimento degli avvisi all'indagato in materia di accertamenti alcolimetrici
- In Cassazione i ricorsi difettosi nella motivazione o non affrontanti criticamente le ragioni della decisione di merito rischiano l'inammissibilità; è quindi essenziale che il gravame evidenzi punti di diritto o di motivazione effettivamente viziati
- Il tasso alcolemico, le modalità dell'incidente e il danno a terzi sono fattori decisivi nella valutazione del bisogno di pena e nell'esclusione di cause di particolare tenuità
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