Sentenza n. 4684/2026 - Milano, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 487/2025 emessa e pubblicata in data 20.11.2025 dal Tribunale di Lodi, sez. Lavoro, nel procedimento iscritto al n. 667/2025 rg del Tribunale di Lodi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 487/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 487/2025, pubblicata il 20 novembre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici oggetto del giudizio e condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione. Il titolo era stato notificato l'11 dicembre 2025 e, secondo il ricorrente, era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e le spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha accertato il passaggio in giudicato, la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni, e ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta del ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'amministrazione. Il TAR ha respinto la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già misura per fronteggiare l'inerzia e ricorrono inoltre ragioni ostative concrete, considerata la complessità e articolazione dell'attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non assistenziale, facoltativa e di importo modesto del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Il giudice dell'ottemperanza, verificata l'inottemperanza al giudicato, ordina all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la stessa va respinta in considerazione innanzitutto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
L'astreinte può essere negata quando, in concreto, il giudice abbia già predisposto la nomina di un commissario ad acta e sussistano ulteriori ragioni ostative alla penalità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In tale contesto, risulta dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’esecuzione della sentenza sia riconducibile, principalmente, all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della Carta elettronica del docente.
Nel valutare le ragioni ostative all'astreinte nei confronti dell'amministrazione, possono rilevare le difficoltà concrete dell'adempimento, comprese la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più soggetti e l'eccezionale carico di contenzioso seriale; può inoltre rilevare la natura non assistenziale e facoltativa del beneficio.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata, pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'amministrazione, quando ricorrano ragioni ostative concrete, valutate in rapporto alle difficoltà di adempimento, ai vincoli e agli interessi pubblici coinvolti e alle caratteristiche della prestazione, anche se è stato nominato un commissario ad acta.
- Nel valutare l'astreinte per il ritardo nell'attivazione della Carta elettronica del docente possono assumere rilievo la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più soggetti e di strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale, nonché la natura facoltativa e non assistenziale del beneficio.
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