Ordinanza n. 1073/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della Deliberazione di Giunta Comunale n. 141, del 28.10.2025, avente ad oggetto «Presa d'atto definitiva della “Valutazione di Dettaglio della Pericolosità Idraulica del Comune di Gorgonzola” e controdeduzioni alle osservazioni pervenute», nonché dei relativi allegati (doc. 1); - della «Valutazione di dettaglio della pericolosità idraulica del Comune di Gorgonzola», redatta da F4 Ingegneria S.r.l. e recepita/fatta propria dalla Giunta comunale con la suddetta deliberazione, ove e in quanto occorra quale atto presupposto e, comunque, endoprocedimentale, in ogni parte lesiva (doc. 2); - del documento intitolato “Riscontro alle osservazioni pervenute”, redatto da F4 Ingegneria S.r.l. in data 20.10.2025 e richiamato quale presupposto tecnico essenziale della Deliberazione di Giunta Comunale n. 141/2025 (doc. 3); nonché, se ed in quanto occorrer possa: - della nota/comunicazione prot. n. 34117/2025 del 19.09.2025 (trasmessa a mezzo PEC a Ivy S.r.l. e Giardini di Cambiago S.r.l.), recante comunicazione di intervenuta redazione dell'elaborato “valutazione di dettaglio” e avvio della fase partecipativa con invito alla presentazione di osservazioni entro l'08.10.2025 (doc. 4); - dell'avviso pubblico recante avvio del procedimento di recepimento della “Valutazione di dettaglio della pericolosità idraulica del Comune di Gorgonzola” e fissazione del termine per la presentazione delle osservazioni (doc. 5); - nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi gli atti endoprocedimentali sin qui emessi dal Comune di Gorgonzola nell'ambito del procedimento in questione, anche se non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, di proporre istanza cautelare in corso di causa e di agire nel presente giudizio e/o in separata sede per il risarcimento dei danni patiti e patiendi; e, comunque, per la condanna del Comune di Gorgonzola a riesercitare il potere e a rideterminarsi sulla disciplina idraulica incidente sull'ARU7 e sulle conseguenti determinazioni urbanistico-edilizie, in modo pienamente conforme alla disciplina applicabile e, segnatamente, all'art. 31, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI del bacino del Po e alle metodologie regionali (Allegato 4 alla DGR IX/2616/2011, e relativi atti attuativi e di indirizzo, ivi inclusa la DGR X/6738/2017), nonché, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, completezza istruttoria e buon andamento, con ogni conseguente statuizione; in via subordinata, ove l’adito Tribunale ritenesse che gli atti impugnati non avessero natura (ancora) pienamente lesiva ovvero che l'assetto di tutela più appropriato fosse quello di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., per l'accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Gorgonzola e, comunque, del mancato completamento dell'attività amministrativa dovuta in relazione al procedimento culminato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 28.10.2025, nella parte in cui l'Amministrazione si è arrestata alla sola pericolosità, senza definire, secondo le metodologie regionali applicabili nei territori di Fascia C posti a tergo della Fascia B di progetto, la correlata valutazione e zonizzazione del rischio e le conseguenti condizioni operative; e per l'accertamento: del conseguente obbligo del Comune di Gorgonzola di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso che completi il percorso valutativo sino alla determinazione motivata della classe di rischio e della relativa zonizzazione, con l'esplicitazione delle conseguenze operative in termini urbanistico-edilizi; nonché, per l'effetto, per la condanna: del Comune di Gorgonzola a concludere il procedimento con l'adozione del suddetto provvedimento espresso, entro il termine che l’adito TAR vorrà fissare, con ogni consequenziale statuizione, ivi inclusa, se del caso, la nomina di un Commissario ad acta in ipotesi di persistente inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale di recepimento della valutazione di dettaglio della pericolosità idraulica, con relativi elaborati tecnici e atti presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato in via principale la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 28 ottobre 2025, la valutazione di dettaglio della pericolosità idraulica, il riscontro alle osservazioni e gli ulteriori atti procedimentali connessi, chiedendone l'annullamento e la riedizione del potere in conformità alla disciplina del PAI e alle metodologie regionali. In via subordinata, ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., sostenendo che il Comune non avrebbe completato l'attività amministrativa dovuta, essendosi limitato alla valutazione della pericolosità senza determinare la classe di rischio, la relativa zonizzazione e le conseguenze operative in termini urbanistico-edilizi. Le due domande sono state prospettate in rapporto alternativo: se il Comune avesse determinato la classe di rischio, l'esito sarebbe stato contestabile mediante l'azione demolitoria; se invece non avesse provveduto, sarebbe configurabile l'inerzia sull'atto dovuto.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda di annullamento né quella subordinata avverso il silenzio. Ha ritenuto che le domande connesse fossero soggette a riti diversi: la domanda di annullamento al rito ordinario e l'azione contro il silenzio al rito camerale. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., in presenza di più domande connesse proposte nello stesso giudizio e soggette a riti diversi, deve applicarsi il rito ordinario. Il Collegio ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario, la cancellazione della causa dal ruolo camerale e la reiscrizione nel ruolo ordinario, fissando per il prosieguo la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
Quando nello stesso giudizio sono proposte più domande connesse soggette a riti diversi, il giudice applica il rito ordinario e dispone la conversione del rito.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio-inadempimento, proposta in via subordinata dalla ricorrente e non ancora decisa.
art. 31, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI del bacino del Po
Richiamato dalla ricorrente quale parametro sostanziale per la riedizione del potere in materia di disciplina idraulica.
Allegato 4 alla DGR IX/2616/2011
Richiamato dalla ricorrente quale metodologia regionale applicabile alla valutazione idraulica.
DGR X/6738/2017
Richiamata dalla ricorrente tra gli atti regionali attuativi e di indirizzo rilevanti per la valutazione e zonizzazione del rischio.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.
- La conversione del rito per connessione tra domanda demolitoria e azione avverso il silenzio non comporta la decisione anticipata sul merito delle domande, che devono essere trattate nel rito ordinario successivamente fissato.
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