Cassazione Penale, Sentenza n. 38290/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14/10/2022. L'imputato deduceva: 1) violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. per mutamento di un giudice nel collegio e mancato consenso della difesa alla lettura degli atti assunti da diverso collegio; 2) nullità per omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dagli imputati e violazione dell'art. 143, comma 2, c.p.p. e dell'art. 6 CEDU (mancata informazione dell'accusa); 3) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., per vizi nella valutazione delle prove e motivazione apparente (assenza di escussione di testi e degli agenti, contraddizioni nella ricostruzione dei fatti); 4) violazione dell'art. 6 CEDU e art. 512 c.p.p. per il fatto che la condanna si sarebbe fondata unicamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, poi irreperibile, senza possibilità di controesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) primo motivo aspecifico e privo di confronto con la motivazione di merito; richiamata la giurisprudenza (SS.UU. n. 41736/2019) che impone alla difesa l'onere di chiedere la rinnovazione dell'istruttoria in caso di mutamento del giudice e consente la lettura degli atti già assunti senza consenso delle parti se non è richiesta la ripetizione degli esami; 2) il secondo motivo non poteva essere introdotto in cassazione perché la questione della traduzione non era stata devoluta alla Corte d'appello (violazione del principio devolutivo); 3) il terzo motivo riguarda la valutazione di fatti e prove, materia non sindacabile in cassazione se non per vizio di diritto, e la sentenza d'appello costituisce doppia conforme con il primo grado; 4) il quarto motivo è aspecifico e non si confronta con l'ampia motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni predibattimentali, adeguatamente corroborate. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione equitativa di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Il mutamento di un componente del collegio non impedisce la lettura degli atti già acquisiti; grava sulla difesa l'onere di chiedere la rinnovazione dell'istruttoria se ritiene necessaria la ripetizione delle prove
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
L'accertamento della conoscenza della lingua italiana è indagine di merito; questioni di traduzione non sollevate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione
art. 6 CEDU
I principi sul diritto a un equo processo richiedono garanzie per l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali e il diritto al contraddittorio; però la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero state acquisite con garanzie e adeguatamente corroborate, e che l'irreperibilità non fosse prevedibile
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La valutazione delle fonti di prova e la loro riduzione a giudizio costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non per vizio di diritto
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina sulle motivazioni della decisione: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito ben argomentata e non affetta da contraddittorietà o illogicità tali da integrare vizio di diritto
art. 512, cod. proc. pen.
L'uso a conforto probatorio di dichiarazioni non rese in dibattimento è ammesso se raccolte con le garanzie procedurali e se la loro utilizzazione non priva l'imputato di tutela effettiva; la Cassazione ha ritenuto rispettate tali condizioni nel caso concreto
art. 616, cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata con condanna al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamata la modalità di trattazione con contraddittorio scritto prevista dalla normativa emergenziale (richiesto nel procedimento)
Giurisprudenza (SS.UU. n. 41736 del 30/5/2019, Bajrami)
Principio richiamato: in caso di cambio del giudice la difesa deve chiedere la rinnovazione dell'istruttoria se ritiene necessario il riesame delle prove; altrimenti è possibile la lettura degli atti già assunti
Massime di principio
- La Cassazione sindaca questioni di diritto e vizî giuridici, non una rivalutazione in fatto delle prove: se si contesta la valutazione probatoria occorre dimostrare un vizio di diritto e non proporre una ricostruzione alternativa dei fatti
- Se durante il processo cambia la composizione del collegio, la difesa che ritiene necessaria la ripetizione delle prove deve tempestivamente chiedere la rinnovazione dell'istruttoria; altrimenti la lettura degli atti già acquisiti è ammissibile
- I profili relativi alla conoscenza della lingua e all'omessa traduzione degli atti devono essere dedotti e sviluppati davanti al giudice di merito e in appello; non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate come elemento probatorio se raccolte con le garanzie previste e se corroborate da altri elementi (verbale di arresto, referto medico, riscontri oggettivi); la semplice irreperibilità successiva della fonte non invalida automaticamente la prova se l'irreperibilità non era prevedibile
- Presentare in cassazione motivi generici o aspecifici che non contrastano direttamente la motivazione del giudice di merito espone al rigetto per inammissibilità e a possibili sanzioni per aver determinato l'inammissibilità
- Il principio devolutivo delle impugnazioni impone che le questioni rilevanti siano sollevate nel grado di merito competente; la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per questioni non affrontate prima
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