Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia trae origine da un appalto pubblico del 3 febbraio 1989 per la costruzione di un edificio polivalente per istituti tecnici in Comune di Figline Valdarno. In un precedente giudizio di cassazione, deciso con ordinanza n. 29986/2020, la Corte aveva cassato la sentenza di merito, ma nel dispositivo e nella parte conclusiva della motivazione aveva indicato per errore l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, mentre nella motivazione analitica risultava accolto il secondo motivo e respinti il primo e il terzo, con assorbimento del quarto. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, chiedendo che il dispositivo fosse allineato alla motivazione e sostituisse il riferimento al terzo motivo con quello al secondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che il contrasto tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza n. 29986/2020 non integrava un vizio sostanziale, ma un mero errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Poiché dalla motivazione della precedente ordinanza emergeva chiaramente che era stato accolto solo il secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo e del terzo, la Corte ha disposto la correzione del testo dell'ordinanza sostituendo ai riferimenti errati al terzo motivo quelli corretti al secondo motivo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la correzione, nel procedimento di legittimità, degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione
art. 287 c.p.c.
unitamente all'art. 391-bis c.p.c., è il fondamento della correzione dell'errore materiale nel caso di contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per correzione, in presenza dei relativi presupposti
art. 13 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato solo nel precedente giudizio di cassazione in relazione alla pretesa di equo compenso per variazioni quantitative nei lavori di fondazione
art. 1372 c.c.
richiamato solo nel precedente giudizio di cassazione insieme alle clausole contrattuali e al capitolato speciale
art. 2041 c.c.
richiamato solo nel precedente giudizio di cassazione rispetto alla domanda relativa a opere asseritamente extra-contratto
art. 2041 c.c.
richiamato solo nel precedente giudizio di cassazione rispetto alla domanda relativa a opere asseritamente extra-contratto
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo di una decisione della Corte di cassazione, quando sia dovuto a un'evidente divergenza materiale tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, integra un errore materiale correggibile e non un vizio sostanziale della decisione.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il contenuto corretto sia desumibile ictu oculi dal testo complessivo del provvedimento, senza necessità di interpretazioni o di una nuova valutazione delle questioni decise.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. la Corte si limita a riallineare il dispositivo alla motivazione, senza rimettere in discussione il merito della precedente decisione e senza pronunciare sulle spese.
Come è indicizzato
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