Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04763/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato a una società a responsabilità limitata una sanzione amministrativa per tardivi versamenti periodici dell’IVA relativi al 2009, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997. La società aveva proposto ricorso, rigettato in primo grado. In appello, però, i soci della società cancellata dal registro delle imprese e uno di essi anche quale ex liquidatore avevano ottenuto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul presupposto che la cancellazione della società fosse avvenuta l’11 novembre 2014, prima dell’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, ritenuto non retroattivo. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.: secondo la ricorrente, la CTR, pur avendo correttamente richiamato il principio dell’estinzione della società e del successivo fenomeno successorio in capo ai soci, avrebbe erroneamente chiuso il processo per cessazione della materia del contendere invece di proseguirlo nei confronti degli ex soci, quali successori processuali della società estinta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, aveva determinato l’estinzione della società e il subentro dei soci nei rapporti obbligatori e nella legittimazione processuale dell’ente, con conseguente necessità di proseguire il giudizio nei loro confronti. La CTR ha dunque errato nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla sola base del fatto che la cancellazione fosse intervenuta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 175/2014. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente; i rapporti obbligatori non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che subentrano anche nella legittimazione processuale. Il regime vale anche per le società di persone per effetto dell’interpretazione estensiva delle Sezioni Unite.

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    La riforma del diritto societario ha introdotto il regime dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    La disposizione sul differimento quinquennale degli effetti estintivi non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva; si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 110 c.p.c.

    I soci della società estinta subentrano nel processo come successori processuali dell’ente.

  • art. 13 del d.lgs. 471/1997

    Costituisce la base normativa della sanzione amministrativa irrogata per tardivi versamenti periodici IVA.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e il trasferimento ai soci dei rapporti obbligatori residui, con conseguente successione processuale nei giudizi pendenti.
  • Nel processo tributario, quando la cancellazione della società interviene nel corso del giudizio, il giudice non deve dichiarare cessata la materia del contendere per il solo fatto dell’estinzione dell’ente, ma deve verificare la prosecuzione del processo nei confronti dei soci successori.
  • Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 ha applicazione solo per le cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina e non opera retroattivamente.
  • L’ex liquidatore della società estinta non è legittimato passivamente rispetto alla pretesa tributaria relativa al debito sociale, salvo eventuali autonome azioni risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.