Sentenza del 02/03/2021 n. 1294 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Irpef.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un accertamento IRPEF fondato sulla presunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600: l'Amministrazione aveva ritenuto imponibili somme/versamenti emersi in sede di verifica; il contribuente contestava l'imposizione sostenendo la non imponibilita' delle operazioni e chiedendo che fosse valutata la prova contraria.
La decisione
La Corte ha affermato che la presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2 del DPR 600/73 è di natura juris tantum e può essere vinta dal contribuente. Ha precisato che il contribuente deve indicare e dimostrare la non imponibilità delle operazioni esaminate, specificando la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti e riferendosi sia ai termini soggettivi dei rapporti attivi e passivi sia alle diverse cause giustificative. La pronuncia riconosce quindi la possibilità di prova contraria e definisce il contenuto dell'onere probatorio a carico del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32
La presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2 è di natura juris tantum: costituisce presunzione che ammette prova contraria. Non basta contestare la presunzione; il contribuente deve provare la non imponibilità delle somme e documentare l'origine e la destinazione dei movimenti contestati.
Cass. ord. 20958/20
La decisione di legittimità richiamata conferma il principio che la presunzione fiscale puo' essere superata mediante prova documentale e chiarisce l'onere probatorio del contribuente in sede di accertamento.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 32 DPR 600/73 è rebuttable: il contribuente può scalfirla dimostrando la non imponibilità delle somme contestate.
- L'onere probatorio a carico del contribuente comprende l'indicazione e la dimostrazione della provenienza e della destinazione di ciascun pagamento contestato.
- La prova deve collegare i movimenti monitorati a specifici rapporti giuridici (creditore/debitore) e a precise cause giustificative (es. rimborso, prestito, pagamento per conto di terzi, accrediti non imponibili).
- Documenti probatori efficaci: contratti, fatture, ricevute, estratti conto bancari che traccino l'iter del denaro, dichiarazioni o attestazioni di terzi, riconciliazioni contabili e ogni atto che permetta di ricostruire il nesso giuridico-economico.
- Semplici affermazioni o generiche deduzioni non sono sufficienti: la documentazione deve essere congruente, coerente e riferibile temporalmente ai pagamenti contestati.
- In presenza di prova documentale idonea, l'accertamento deve essere annullato o modificato nella parte relativa alle somme dimostrate non imponibili.
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