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Sentenza

Sentenza del 02/03/2021 n. 1294 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un accertamento IRPEF fondato sulla presunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600: l'Amministrazione aveva ritenuto imponibili somme/versamenti emersi in sede di verifica; il contribuente contestava l'imposizione sostenendo la non imponibilita' delle operazioni e chiedendo che fosse valutata la prova contraria.

La decisione

La Corte ha affermato che la presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2 del DPR 600/73 è di natura juris tantum e può essere vinta dal contribuente. Ha precisato che il contribuente deve indicare e dimostrare la non imponibilità delle operazioni esaminate, specificando la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti e riferendosi sia ai termini soggettivi dei rapporti attivi e passivi sia alle diverse cause giustificative. La pronuncia riconosce quindi la possibilità di prova contraria e definisce il contenuto dell'onere probatorio a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32

    La presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2 è di natura juris tantum: costituisce presunzione che ammette prova contraria. Non basta contestare la presunzione; il contribuente deve provare la non imponibilità delle somme e documentare l'origine e la destinazione dei movimenti contestati.

  • Cass. ord. 20958/20

    La decisione di legittimità richiamata conferma il principio che la presunzione fiscale puo' essere superata mediante prova documentale e chiarisce l'onere probatorio del contribuente in sede di accertamento.

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 32 DPR 600/73 è rebuttable: il contribuente può scalfirla dimostrando la non imponibilità delle somme contestate.
  • L'onere probatorio a carico del contribuente comprende l'indicazione e la dimostrazione della provenienza e della destinazione di ciascun pagamento contestato.
  • La prova deve collegare i movimenti monitorati a specifici rapporti giuridici (creditore/debitore) e a precise cause giustificative (es. rimborso, prestito, pagamento per conto di terzi, accrediti non imponibili).
  • Documenti probatori efficaci: contratti, fatture, ricevute, estratti conto bancari che traccino l'iter del denaro, dichiarazioni o attestazioni di terzi, riconciliazioni contabili e ogni atto che permetta di ricostruire il nesso giuridico-economico.
  • Semplici affermazioni o generiche deduzioni non sono sufficienti: la documentazione deve essere congruente, coerente e riferibile temporalmente ai pagamenti contestati.
  • In presenza di prova documentale idonea, l'accertamento deve essere annullato o modificato nella parte relativa alle somme dimostrate non imponibili.

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