Sentenza n. 111/2026 - Potenza, Sezione 1
per l’accertamento del diritto dell’Ispettore Antincendio Lorenzo Viceconte ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86/2001 per il periodo 1.1.2017-31.12.2018; e, per l’effetto, la condanna del Ministero dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al pagamento della somma di € 12.515,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riconoscimento dell’indennità di trasferimento per il periodo 1.1.2017-31.12.2018
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già in servizio presso la Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Terranova del Pollino, è transitato il 1° gennaio 2017 presso la sede dei Vigili del Fuoco di Potenza, ove ha prestato servizio fino al 19 febbraio 2017, ed è stato poi assegnato al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lauria. Ha chiesto il riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001, per il periodo 1.1.2017-31.12.2018, quantificandola in euro 12.515,40 oltre rivalutazione e interessi. L’Amministrazione ha richiamato l’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177/2016. Il ricorrente ha sostenuto che l’esclusione prevista dall’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 86/2001, relativa ai trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti o articolazioni, non fosse applicabile al transito del personale del Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni. Ha inoltre dedotto la spettanza degli accessori sul credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, affermando preliminarmente la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, poiché il ricorrente appartiene al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. per la natura patrimoniale della controversia e ha rilevato che le istanze presentate dal ricorrente avevano interrotto la prescrizione. Nel merito, ha interpretato l’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177/2016 in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 1-bis, della l. n. 86/2001, escludendo che l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni rientri automaticamente nella deroga concernente la soppressione o dislocazione di reparti o articolazioni. La deroga, in quanto eccezionale rispetto al diritto all’indennità per trasferimento d’autorità, non è estensibile analogicamente. L’indennità non spetta soltanto quando la precedente sede sia stata materialmente soppressa perché non più necessaria nella riorganizzazione territoriale, non quando essa sia stata incorporata nell’Arma dei Carabinieri, come nella fattispecie. Poiché il ricorrente ha provato che le sedi successive di Potenza e Lauria distavano più di 10 chilometri dalla precedente sede di Terranova del Pollino, il diritto all’indennità è stato riconosciuto. Il TAR ha però escluso la rivalutazione monetaria, ritenendo l’indennità di natura meramente indennitaria e non retributiva, e ha riconosciuto esclusivamente gli interessi legali sui singoli ratei, dalla relativa scadenza fino al soddisfo. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. n. 86/2001
al personale ad ordinamento militare e/o delle Forze di Polizia trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, sita in un Comune diverso da quello della sede di provenienza, compete un’indennità mensile pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi 12 mesi
La disposizione riconosce l’indennità mensile al personale trasferito d’autorità in un Comune diverso, quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001
l’indennità di cui al comma 1, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 Km., a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni
La disposizione ha natura derogatoria ed è applicabile restrittivamente; non può essere estesa analogicamente al mero assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni.
art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016
al personale del Corpo Forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente Decreto si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001
Il rinvio all’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 86/2001 esclude l’indennità solo nei casi riconducibili alla soppressione materiale della precedente sede o articolazione, non in ogni ipotesi di transito derivante dall’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Ricompresa la posizione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico.
art. 2948, n. 4, c.c.
Il credito patrimoniale derivante dall’indennità è soggetto alla prescrizione quinquennale, interrotta dalle istanze del dipendente.
art. 1282, comma 1, c.c.
Sul credito pecuniario certo, liquido ed esigibile spettano gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al pagamento.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 29 c.p.a. e agli artt. 91 e 92 c.p.c., quale fondamento della regolazione delle spese di lite.
art. 29 c.p.a.
Richiamato per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la disciplina della liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- La deroga al diritto all’indennità di trasferimento prevista per il personale trasferito a seguito della soppressione o dislocazione di reparti o articolazioni, avendo natura eccezionale, non può essere applicata analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
- L’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni non esclude di per sé il diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001; l’esclusione opera quando la precedente sede sia stata materialmente soppressa perché non più necessaria nella riorganizzazione territoriale.
- Il dipendente trasferito d’autorità ha diritto all’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 quando la nuova sede si trovi in un Comune diverso e a distanza superiore a dieci chilometri dalla precedente sede, salvo che ricorra la specifica deroga normativa.
- Le controversie patrimoniali relative all’indennità di trasferimento del personale appartenente ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono soggette alla prescrizione quinquennale.
- L’indennità di trasferimento ha natura indennitaria e non retributiva; in caso di ritardo nel pagamento spettano gli interessi legali sui singoli ratei dalla loro maturazione, ma non la rivalutazione monetaria.
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