Cassazione Penale, Sentenza n. 43105/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/12/2021 che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (ex artt. 314 e 315 c.p.p.). Il ricorrente era stato assolto con sentenza del 27/03/2019 divenuta irrevocabile il 12/07/2019 e aveva subito custodia cautelare in carcere dal 19/03/2011 al 19/05/2011. Il ricorrente ha sostenuto che, a causa della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, commi 2 e 8, del D.L. 18/2020 (e successive proroghe) nonché della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969, il termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p. per proporre la domanda doveva considerarsi sospeso e quindi la domanda depositata il 30/07/2021 era tempestiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte d'Appello di Lecce per il giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto che il termine biennale dell'art. 315 c.p.p. debba essere considerato termine processuale valido anche ai fini della sospensione (feriale e quella prevista dalla normativa emergenziale), richiamando orientamenti della giurisprudenza civile e della Corte costituzionale. In concreto, la Corte ha computato 31 giorni di sospensione per il periodo feriale di agosto 2019 e 63 giorni di sospensione per l'intervento dell'art. 83 del D.L. 18/2020; pertanto, alla data del deposito (30/07/2021) il termine decadenziale non era ancora maturato.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Individua la materia della riparazione per ingiusta detenzione quale titolo della domanda; la Corte lo richiama come fondamento della richiesta indennitaria.
art. 315 cod. proc. pen.
Prevede il termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione. La Corte ha interpretato tale termine come avente natura processuale anche ai fini della sospensione feriale e delle sospensioni emergenziali, poiché si tratta del termine entro il quale il processo deve essere instaurato quando la domanda costituisce l'unico rimedio per il diritto.
art. 83, commi 2 e 8, D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020)
Ha sospeso la decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali per il periodo indicato dall'ordinamento emergenziale. La Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione anche al termine biennale dell'art. 315 c.p.p., estendendo così la scadenza per la proposizione della domanda di riparazione.
legge 7 ottobre 1969 n. 742 (art. 1, sospensione feriale)
Stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. La Corte ha ritenuto che la sospensione feriale comprenda anche i termini per l'introduzione del processo fissati a pena di decadenza, dunque applicabile al termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p.
art. 4 legge 24 marzo 2001 n. 89
Citata in giurisprudenza come esempio di termini soggetti a sospensione; la Corte richiama l'analogia giurisprudenziale per confermare che termini per proporre azioni a pena di decadenza possono rientrare nella sospensione feriale.
Massime di principio
- Il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere considerato un termine processuale per l'introduzione dell'azione e, se l'azione rappresenta l'unico rimedio per il diritto, rientra nelle sospensioni dei termini (feriale ed emergenziale).
- Le sospensioni legislativamente previste (sospensione feriale ex legge n.742/1969 e sospensione per emergenza ex D.L. 18/2020) rideterminano la scadenza dei termini decadenziali: i giorni di sospensione devono essere computati e sottratti dal decorso del termine originario prima di dichiararne la scadenza.
- In casi simili è necessario documentare e calcolare separatamente le diverse sospensioni applicabili (es. ferie, misure emergenziali) per verificare la tempestività dell'atto introduttivo; una volta accertata la sospensione, un atto depositato subito dopo la fine del periodo di sospensione è da considerarsi tempestivo se il termine effettivo non è ancora maturato.
- Quando il diritto si tutela solo mediante azione giudiziale (azione esclusiva), i termini per l'introduzione della domanda devono essere interpretati in modo da non precludere ingiustamente l'esercizio del diritto a seguito di sospensioni normative.
- In sede difensiva conviene sempre indicare esplicitamente le sospensioni normative rilevabili (con precisione delle date e dei giorni sospesi) e richiedere il conteggio dei termini da parte del giudice, allegando eventuale giurisprudenza che riconosca l'applicabilità delle sospensioni ai termini di decadenza.
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