Ordinanza n. 178/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia (Sezione prima) n. 956 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione prima, n. 956 del 2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. Nel giudizio si è costituita un'impresa controinteressata, che ha altresì proposto appello incidentale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello principale né di quello incidentale, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica, senza pronunciarsi in via definitiva sui motivi dell'appello principale o dell'appello incidentale e senza sospendere autonomamente gli effetti della sentenza impugnata oltre quanto funzionale alla trattazione ravvicinata del merito. Ha ritenuto che le questioni controverse richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 119, comma 3, c.p.a., richiamato dall'art. 120, comma 9, c.p.a. La data dell'udienza sarà stabilita con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare in appello.
art. 119, comma 3, c.p.a.
art. 119, comma 3, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, quando la trattazione ravvicinata del merito costituisce misura adeguata.
art. 120, comma 9, c.p.a.
richiamato dall’art. 120, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata per applicare, nel rito relativo alle procedure di affidamento, il meccanismo di sollecita fissazione dell'udienza pubblica previsto dall'art. 119, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, anziché attraverso una decisione immediata sul fumus dei motivi.
- La sollecita fissazione dell'udienza pubblica può costituire una misura cautelare adeguata quando la ravvicinata definizione del merito assicura una tutela effettiva e proporzionata rispetto alle esigenze rappresentate dall'appellante.
- La concessione della tutela cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica non comporta la definizione dei motivi dell'appello né dell'appello incidentale, che restano da esaminare nella fase di merito.
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