Cassazione Penale, Sentenza n. 5039/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato l'ordinanza impugnata nulla per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione, ha annullato senza rinvio il provvedimento e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 665 c.4 c.p.p.: il giudice dell'esecuzione che ha emesso l'ordinanza riconoscente la continuazione sarebbe stato competente materialmente ma non funzionalmente, perché la competenza secondo l'art. 665 va attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso concreto la Corte di appello di Bari aveva riformato sostanzialmente una sentenza di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche (rielaborazione della decisione di primo grado), per cui la competenza per la materia esecutiva spettava alla Corte di appello di Bari e non al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari che aveva emesso l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen. - comma 1
"il giudice competente per l'esecuzione sia quello che lo ha deliberato"
Stabilisce il principio generale che il giudice competente per l'esecuzione è colui che ha pronunciato la decisione. Serve da base al criterio di individuazione del giudice esecutore quando esistono più sentenze sullo stesso soggetto.
art. 665 cod. proc. pen. - comma 2
"quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello"
Distingue i casi in cui, nonostante l'appello, rimane competente il giudice di primo grado (conferma o riforma limitata alla pena/misure/disposizioni civili) da quelli in cui la riforma è sostanziale e implica la competenza dell'appello.
art. 665 cod. proc. pen. - comma 4
"la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendo riguardo al momento della presentazione della domanda"
Criterio risolutivo per individuare l'unico giudice dell'esecuzione quando esistono più sentenze: si prende il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile alla data della domanda; norma di carattere funzionale, assoluta e inderogabile.
Massime di principio
- Quando nei confronti dello stesso soggetto esistono più sentenze di condanna emesse da giudici diversi, la competenza per le questioni esecutive va individuata con riferimento all'art. 665 c.p.p.: il giudice che ha emesso il provvedimento irrevocabile per ultimo è quello competente (criterio temporale).
- Se una delle sentenze è di appello, va applicato l'art. 665 c.2: se l'appello ha confermato o riformato solo la pena/misure/disposizioni civili, il giudice di primo grado resta competente; se l'appello ha rielaborato sostanzialmente la pronuncia (es. riconoscimento di attenuanti generiche), la competenza spetta al giudice di appello.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di appello è considerato una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado e determina la competenza dell'appello per le questioni esecutive.
- Un provvedimento emesso da giudice dell'esecuzione funzionalmente incompetente è annullabile; la corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice correttamente competente.
- In caso di istanza volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, la competenza dovrà essere valutata in base al momento della presentazione della domanda e all'ultimo provvedimento irrevocabile intervenuto; le parti devono verificare lo stato degli eventuali giudicati per individuare il giudice corretto prima di proporre o resistere alla domanda.
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