Cassazione Civile, Sentenza n. 37417/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla dovuta applicazione della TIA (tariffa per l'igiene ambientale) per varie annualità (2006-2010) su superfici industriali (magazzini, officine, depositi). ASM contestava la sentenza della CTR che aveva escluso la debenza della TIA per dette superfici sulla base dell'art. 195 d.lgs. 152/2006 (divieto di assimilazione dei rifiuti prodotti in aree produttive), sostenendo che la disciplina richiamata non era mai entrata in vigore per la mancata adozione del decreto ministeriale attuativo e che, invece, la TIA ha carattere universale (presupposto impositivo: mera detenzione dei locali), con l'onere in capo al contribuente di provare la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili per ottenere esenzioni o riduzioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ASM, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla CTR dell'Umbria in diversa composizione perché verifichi, conformandosi ai principi di diritto enunciati, se ciascuna società abbia assolto gli oneri informativi e probatori richiesti per ottenere l'esenzione (parziale) delle superfici dedotte in causa. Il Collegio ha ribadito la continuità della normativa previgente in mancanza del decreto ministeriale attuativo (art. 265/152/2006) e il carattere «universale» della TIA, riservando l'esclusione solo alle parti di superficie in cui si producono di regola rifiuti speciali e subordinando l'esenzione alla prova documentale del contribuente; ha inoltre rimesso alla Corte di merito la decisione sulle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), art. 195, comma 2, lett. e)
"Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico"
La Corte interpreta la norma alla luce delle disposizioni transitorie: in assenza del decreto ministeriale attuativo, resta in vigore la disciplina previgente e continua a sussistere il potere regolamentare comunale di assimilare rifiuti speciali a urbani; la disposizione individua categorie di rifiuti non assimilabili ma la piena operatività richiedeva il decreto attuativo.
d.lgs. 152/2006, art. 265, comma 1
"Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto"
La norma transitoria mantiene applicabili le previgenti norme di attuazione fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del Codice, giustificando la continuità delle regole comunali in materia di assimilazione in mancanza del decreto ministeriale.
d.lgs. 22/1997, art. 49 (richiamato)
"La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato ... a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale"
La tariffa ha carattere universale e soggettivo: la regola è l'assoggettamento alla tariffa di tutti i locali esistenti nel territorio comunale, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti.
d.lgs. 507/1993, art. 62, comma 3
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali"
La disposizione individua l'eccezione alla tassazione riguardando parti di superficie dove di regola si formano rifiuti speciali; la Corte evidenzia che l'esenzione riguarda la parte di superficie interessata e che l'onere della prova spetta al contribuente.
d.lgs. 4/2008 (modifiche al d.lgs. 152/2006)
Rilevato nel testo come fonte di modificazione normativa ratione temporis: ha inciso sulle formulazioni richiamate dall'art. 195 e sulle disposizioni applicabili nel periodo oggetto di causa.
Massime di principio
- In assenza del decreto ministeriale attuativo dei criteri di assimilazione, rimane applicabile la normativa previgente per effetto delle disposizioni transitorie: i regolamenti comunali conservano il potere di assimilare rifiuti speciali a urbani e costituiscono titolo per la riscossione della TIA fino a diversa disposizione normativa
- La TIA ha carattere generale: tutti i locali presenti nel territorio comunale sono potenzialmente assoggettabili alla tariffa; l'esclusione riguarda specifiche parti di superficie in cui si formano di regola rifiuti speciali
- L'onere di allegare e provare il diritto all'esenzione o alla riduzione spetta al contribuente: è necessario fornire documentazione probatoria (ad es. attestazioni di conferimento/recupero, dati operativi, certificazioni del gestore del recupero) per dimostrare produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili
- L'eventuale esenzione o riduzione incide in concreto sulla componente variabile della tariffa (quantitativa): la disciplina pratica della tariffazione può quindi prevedere riduzioni proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviate al recupero
- In contenziosi analoghi il giudice di merito dovrà verificare caso per caso se la documentazione prodotta ricada nei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale; l'assenza di decreto ministeriale non esclude a priori l'applicazione di regole comunali valide nel periodo controverso
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