Direttiva 2009/156
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la disciplina precedente sulle condizioni di polizia sanitaria per gli equidi, con l’obiettivo di facilitare gli scambi e prevenire la diffusione di malattie infettive o contagiose. Definisce requisiti sanitari, identificativi e documentali per i movimenti tra Stati membri e per le importazioni da paesi terzi, prevedendo inoltre controlli ufficiali e misure di salvaguardia. Particolare attenzione è dedicata alla peste equina, alle malattie soggette a denuncia e alla tracciabilità tramite certificati sanitari e documenti di identificazione.
Condizioni di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di equidi, con regole su identificazione, certificazione, controlli e misure contro le malattie.
Ambito di applicazione
Si applica agli equidi, intesi come animali domestici o selvatici della specie equina, asinina e loro ibridi, disciplinandone i movimenti tra Stati membri e le importazioni nella Comunità da paesi terzi. Riguarda anche gli equidi registrati, gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi da macello, oltre alle aziende in cui sono tenuti o allevati. Sono previste deroghe specifiche per movimenti in prossimità delle frontiere interne, manifestazioni culturali o analoghe, pascolo o lavoro temporaneo, nonché regimi particolari per la peste equina e per l’ammissione temporanea di equidi registrati provenienti da paesi terzi.
Condizioni di polizia sanitaria per i movimenti e le importazioni di equidi
La direttiva costituisce una codificazione della disciplina già contenuta nella direttiva 90/426/CEE e mira a uniformare nell’Unione le condizioni sanitarie applicabili ai movimenti di equidi tra Stati membri e alle importazioni da paesi terzi. Il legislatore europeo richiama, nei considerando, l’esigenza di favorire lo sviluppo del settore equino e di eliminare le disparità tra ordinamenti nazionali, garantendo al contempo la prevenzione della diffusione di malattie infettive o contagiose e tenendo conto del benessere animale durante il trasporto.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda gli equidi in generale, inclusi animali domestici o selvatici della specie equina e asinina e i relativi incroci. Essa si applica sia ai movimenti intracomunitari sia alle importazioni nella Comunità da paesi terzi, con regole distinte per equidi registrati, equidi da allevamento e da reddito ed equidi da macello.
L’articolo 2 precisa le definizioni operative fondamentali:
- "azienda" come azienda agricola o di addestramento, stalla o altro locale o impianto in cui gli equidi siano tenuti o allevati abitualmente;
- "equide registrato" come equide identificato mediante documento di identificazione rilasciato dall’autorità di allevamento competente o da un’organizzazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse;
- "equidi da macello" e "equidi da allevamento e da reddito";
- "veterinario ufficiale" come veterinario designato dalla competente autorità centrale;
- "ammissione temporanea" come soggiorno nel territorio della Comunità per un periodo non superiore a 90 giorni, da fissare secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2.
Movimenti intracomunitari: regola generale e deroghe
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare il movimento di equidi registrati e le spedizioni verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatti i requisiti sanitari di cui agli articoli 4 e 5. Restano possibili deroghe generali o limitate per:
- movimenti sportivi o ricreativi in prossimità delle frontiere interne;
- partecipazione a manifestazioni culturali o analoghe;
- pascolo o lavoro temporaneo in prossimità delle frontiere interne.
Gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe devono comunicarne il contenuto alla Commissione.
Requisiti sanitari per la spedizione all’interno dell’Unione
L’articolo 4 impone una serie di condizioni cumulative. Gli equidi devono essere clinicamente sani al momento dell’ispezione, che deve avvenire entro 48 ore prima dell’imbarco o del carico; per gli equidi registrati, l’ispezione è richiesta solo per gli scambi intracomunitari, salvo l’articolo 6.
Inoltre, il veterinario ufficiale deve accertare, sulla base delle dichiarazioni del proprietario e dell’allevatore, che negli ultimi 15 giorni gli animali non siano stati in contatto con equidi infetti o malati. Gli equidi non devono provenire da aziende oggetto di specifici divieti sanitari e devono essere correttamente identificati.
Per i divieti di provenienza da aziende colpite da malattie, la direttiva distingue due ipotesi:
- se non tutti gli animali sensibili dell’azienda sono stati abbattuti, il divieto dura in genere da 15 giorni a 6 mesi, a seconda della malattia; per la durina, nel caso di stallone, il divieto perdura fino alla castrazione;
- se tutti gli animali sensibili sono stati abbattuti e i locali disinfettati, il divieto dura 30 giorni, ridotti a 15 per il carbonchio ematico.
Le malattie considerate includono durina, morva, encefalomielite equina, anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia e carbonchio ematico.
Identificazione e documenti sanitari
Gli equidi registrati devono essere muniti del documento di identificazione previsto dalla direttiva 90/427/CEE, che deve attestare il rispetto delle condizioni sanitarie. Per gli equidi da allevamento e da reddito, l’identificazione avviene secondo il metodo stabilito dalla procedura dell’articolo 21, paragrafo 2.
Per i movimenti intracomunitari, l’articolo 8 prevede:
- per gli equidi registrati, il documento di identificazione accompagnato dall’attestato sanitario di cui all’allegato II, quando destinati agli scambi intracomunitari;
- per gli equidi da allevamento, produzione e macello, un certificato sanitario conforme all’allegato III.
Il certificato o l’attestato devono essere compilati entro 48 ore prima dell’imbarco o, al più tardi, l’ultimo giorno lavorativo precedente, nella lingua ufficiale dello Stato membro di spedizione e di destinazione, hanno validità di 10 giorni e devono essere composti da un solo foglio. Gli equidi non registrati possono essere accompagnati da un certificato unico per l’intera fornitura.
Regime speciale per la peste equina
La peste equina riceve una disciplina particolarmente rigorosa. L’articolo 5 consente la spedizione da territori infetti solo se sono rispettate condizioni specifiche, tra cui:
- spedizione limitata a determinati periodi dell’anno in funzione dell’attività degli insetti vettori;
- assenza di sintomi il giorno dell’ispezione;
- doppia prova diagnostica con esito negativo o, se vaccinati, senza aumento degli anticorpi;
- permanenza per almeno 40 giorni in un centro di quarantena;
- protezione dagli insetti vettori durante la quarantena e il trasporto al luogo di spedizione.
La parte di territorio considerata infetta comprende almeno una zona di protezione con raggio minimo di 100 km intorno al focolaio e una zona di sorveglianza di almeno 50 km oltre la zona di protezione, nella quale non deve essere stata praticata vaccinazione nei 12 mesi precedenti.
Gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati e marchiati, e la vaccinazione deve risultare nel documento di identificazione o nel certificato sanitario. Le modalità tecniche di controllo della peste equina sono richiamate alla direttiva 92/35/CEE.
Programmi nazionali di lotta alle malattie
L’articolo 4, paragrafo 6, consente agli Stati membri di sottoporre alla Commissione programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro malattie cui gli equidi siano sensibili. Il programma deve descrivere, tra l’altro, la situazione sanitaria, la giustificazione costo/beneficio, la zona geografica, gli statuti aziendali, le procedure di controllo e le conseguenze della perdita dello statuto. La Commissione valuta e, se del caso, approva il programma, potendo imporre garanzie complementari, purché equivalenti a quelle applicate a livello nazionale.
Controlli e salvaguardie nel mercato interno
L’articolo 9 rinvia alla direttiva 90/425/CEE per i controlli all’origine, i controlli da parte dello Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia. L’articolo 10 attribuisce agli esperti veterinari della Commissione la possibilità di svolgere controlli in loco in collaborazione con le autorità nazionali, con obbligo per lo Stato membro interessato di prestare tutta l’assistenza necessaria.
Importazioni da paesi terzi: elenco autorizzato e criteri di selezione
Gli articoli 11 e 12 costruiscono un regime di importazione basato su un elenco di paesi terzi autorizzati, da adottare o modificare secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2. L’autorizzazione può riguardare l’intero territorio di un paese terzo oppure una sua parte, in applicazione del principio di regionalizzazione.
Nel valutare l’inserimento nell’elenco si considerano, tra l’altro:
- lo stato di salute di equidi, altri animali domestici e fauna selvatica;
- la normativa del paese terzo in materia di salute e benessere animale;
- l’organizzazione e i poteri dei servizi veterinari;
- le garanzie offerte rispetto a condizioni equivalenti a quelle dell’Unione;
- l’appartenenza all’OIE e la tempestività delle informazioni sulle malattie;
- i risultati di controlli e ispezioni comunitarie nel paese terzo;
- le norme di prevenzione e lotta contro le malattie animali infettive o contagiose.
La Commissione deve rendere accessibili al pubblico gli elenchi aggiornati, che possono anche includere modelli di certificati sanitari.
Requisiti sanitari per l’importazione
L’articolo 13 stabilisce requisiti di base inderogabili: gli equidi devono provenire da paesi terzi indenni da peste equina, da almeno due anni da encefalomielite equina venezuelana e da almeno sei mesi da durina e morva. È possibile prevedere che tali requisiti si applichino solo a parti del territorio di un paese terzo e possono essere richieste garanzie aggiuntive per malattie esotiche.
L’articolo 14 richiede che, prima del carico, gli equidi siano rimasti ininterrottamente nel territorio autorizzato per il periodo fissato nelle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 15 e che provengano da aziende sottoposte a controllo veterinario.
L’articolo 15 aggiunge che le importazioni sono possibili solo se gli animali rispettano le norme sanitarie specifiche adottate per specie e categoria, prendendo come base gli articoli 4 e 5. Per i paesi terzi non indenni da stomatite vescicolosa o arterite virale da almeno sei mesi sono previste condizioni supplementari, inclusa la prova sierologica negativa o altre prove riconosciute per gli equidi maschi.
Certificazione all’importazione e arrivo degli equidi da macello
Ai sensi dell’articolo 16, gli equidi importati devono essere identificati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e accompagnati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore. Il certificato deve:
- essere rilasciato il giorno del carico o, per i cavalli registrati, l’ultimo giorno lavorativo precedente l’imbarco;
- essere redatto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario e in una dello Stato membro in cui si effettua il controllo all’importazione;
- accompagnare gli animali in originale;
- attestare la conformità alla direttiva e alle misure adottate in applicazione della stessa;
- constare di un solo foglio;
- essere rilasciato per un solo destinatario o, per gli equidi da macello, per una fornitura marchiata e identificata.
L’articolo 17 dispone che gli equidi da macello siano avviati direttamente, o tramite un centro di raccolta, a un macello e macellati entro il termine fissato nelle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 15. L’autorità competente può inoltre designare il macello per motivi di polizia sanitaria.
Controlli nei paesi terzi, sospensione e misure particolari
L’articolo 18 prevede controlli in loco, effettuati da esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione, per verificare il rispetto della direttiva e in particolare delle condizioni richieste per l’inserimento del paese terzo nell’elenco autorizzato. Se emergono fatti gravi relativi a un’azienda, la Commissione adotta immediatamente una sospensione provvisoria dell’autorizzazione e la decisione finale è presa secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 3.
I controlli sono svolti per conto della Comunità, che ne sopporta le spese, e periodicità e modalità sono fissate secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2. L’articolo 19 consente inoltre di limitare le importazioni a specie o categorie determinate, disciplinare l’ammissione temporanea e la reintroduzione degli equidi registrati, definire i casi in cui l’ammissione temporanea diviene definitiva e istituire un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie.
Allegati tecnici e procedura comitologica
Gli allegati I-IV disciplinano rispettivamente le malattie soggette a obbligo di denuncia, il modello di attestato sanitario per gli equidi registrati, il modello di certificato sanitario per gli scambi e i metodi diagnostici per la peste equina. L’allegato IV contiene, in particolare, tre prove ELISA obbligatorie per la diagnosi sierologica della peste equina: una ELISA competitiva, una ELISA indiretta e una ELISA bloccante, con indicazioni su procedura, lettura, validazione e interpretazione dei risultati.
L’articolo 20 prevede che tali allegati possano essere modificati secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 3. Quest’ultimo istituisce il supporto del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e rinvia alla decisione 1999/468/CE, fissando il termine a tre mesi per il paragrafo 2 e a quindici giorni per il paragrafo 3.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 22 abroga la direttiva 90/426/CEE, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato V, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari dell’atto e devono quindi procedere alla sua trasposizione nell’ordinamento nazionale nei termini eventualmente applicabili alle disposizioni da recepire, con i margini di discrezionalità lasciati loro dalla natura stessa della direttiva, nel rispetto del risultato imposto a livello europeo.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria per i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni da paesi terzi. L’articolo 2 contiene le definizioni chiave: azienda, equidi, equide registrato, equidi da macello, equidi da allevamento e da reddito, Stato membro o paese terzo indenne da peste equina, malattie soggette all’obbligo di denuncia, veterinario ufficiale e ammissione temporanea (non superiore a 90 giorni, da fissare secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2).
Movimenti tra Stati membri
L’articolo 3 consente il movimento di equidi registrati e la spedizione verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le condizioni degli articoli 4 e 5. Sono ammesse deroghe generali o limitate per movimenti sportivi o ricreativi vicino alle frontiere interne, per manifestazioni culturali o analoghe e per pascolo o lavoro temporaneo in prossimità delle frontiere; gli Stati membri che le applicano devono informarne la Commissione.
Requisiti sanitari, identificazione e programmi di controllo
L’articolo 4 impone che gli equidi non presentino segni clinici di malattia al momento dell’ispezione, effettuata entro 48 ore prima dell’imbarco o del carico; per gli equidi registrati l’ispezione è richiesta solo per gli scambi intracomunitari, salve le deroghe dell’articolo 6. Gli equidi non devono essere stati in contatto con animali infetti nei 15 giorni precedenti, non devono provenire da aziende soggette a divieti sanitari specificati e devono essere identificati: gli equidi registrati tramite documento di identificazione ai sensi della direttiva 90/427/CEE, gli altri secondo il metodo fissato dalla procedura dell’articolo 21, paragrafo 2. Il paragrafo 6 consente agli Stati membri di sottoporre alla Commissione programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro malattie sensibili, entro termini storici differenziati per gruppi di Stati membri, con eventuale approvazione e possibilità di garanzie complementari equivalenti a quelle nazionali. L’articolo 6 consente deroghe reciproche, in presenza di un regime alternativo equivalente, all’ispezione prevista per gli equidi registrati e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Trasporto e certificazione per gli scambi intracomunitari
L’articolo 7 richiede trasporto nel più breve tempo possibile, direttamente o tramite centri di raccolta autorizzati, con veicoli puliti, disinfettati e idonei a garantire protezione sanitaria e benessere animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005. Per gli equidi da macello è possibile una deroga limitata, con marchio specifico e obbligo di macellazione entro 5 giorni dall’arrivo. L’articolo 8 prevede il documento di identificazione con attestato sanitario per gli equidi registrati destinati agli scambi intracomunitari e il certificato sanitario per gli equidi da allevamento, produzione e macello; certificato/attestato devono essere compilati entro 48 ore prima dell’imbarco o, al più tardi, l’ultimo giorno lavorativo precedente, in lingua dello Stato membro di spedizione e di destinazione, hanno validità di 10 giorni e consistono in un solo foglio. Gli equidi non registrati possono essere coperti da un certificato unico per l’intera fornitura.
Controlli ufficiali e Commissione
L’articolo 9 rinvia alle regole della direttiva 90/425/CEE per i controlli all’origine, i controlli nello Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia. L’articolo 10 autorizza controlli in loco da parte degli esperti veterinari della Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti; le modalità applicative sono adottate secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2.
Regime delle importazioni da paesi terzi
L’articolo 11 subordina l’importazione nella Comunità al rispetto degli articoli 12-16. L’articolo 12 prevede che l’importazione sia autorizzata solo da paesi terzi inseriti in un elenco adottato o modificato secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2; l’autorizzazione può riguardare tutto il territorio o solo una parte, secondo la situazione sanitaria e il principio di regionalizzazione. Nella selezione si considerano stato sanitario degli animali e della fauna, normativa sul benessere animale, organizzazione dei servizi veterinari, garanzie equivalenti, appartenenza all’OIE, rapidità delle informazioni sulle malattie, controlli comunitari ed esperienza di importazione. La Commissione rende pubbliche le versioni aggiornate dell’elenco, che può includere anche modelli di certificati sanitari.
Condizioni sanitarie di ingresso da paesi terzi
L’articolo 13 richiede che gli equidi provengano da paesi terzi indenni da peste equina, da due anni da encefalomielite equina venezuelana e da sei mesi da durina e morva; possono essere previste regionalizzazioni e ulteriori garanzie per malattie esotiche. L’articolo 14 impone che, prima del carico, gli equidi siano rimasti ininterrottamente nel territorio o nella parte di territorio autorizzata per il periodo fissato nelle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 15 e provengano da aziende sotto controllo veterinario. L’articolo 15 richiede, oltre ai requisiti dell’articolo 13, l’osservanza di norme sanitarie specifiche adottate per specie e categorie; per paesi non indenni da stomatite vescicolosa o arterite virale da almeno sei mesi, sono previste condizioni aggiuntive, inclusa prova sierologica negativa o altre prove riconosciute per gli equidi maschi, con possibile delimitazione delle categorie interessate previo parere dell’EFSA.
Certificazione all’importazione e destinazione degli equidi da macello
L’articolo 16 impone che gli equidi importati siano identificati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e accompagnati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore, rilasciato il giorno del carico o, per i cavalli registrati, l’ultimo giorno lavorativo precedente, in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario e una dello Stato membro di controllo, in originale, su un solo foglio e per un solo destinatario o fornitura. Il certificato deve attestare la conformità alla direttiva e alle misure adottate in sua applicazione. L’articolo 17 prevede che gli equidi da macello arrivino direttamente, o tramite centro di raccolta, a un macello designato e siano abbattuti entro il termine fissato nelle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 15.
Controlli nei paesi terzi e misure speciali
L’articolo 18 prevede controlli in loco da parte di esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione per verificare l’effettiva applicazione della direttiva, in particolare dell’articolo 12, paragrafo 2. In caso di fatti gravi relativi a un’azienda, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri e adotta senza indugio una sospensione provvisoria dell’autorizzazione; la decisione finale è adottata secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 3. I controlli sono a carico della Comunità e periodicità e modalità sono fissate secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2. L’articolo 19 consente inoltre di limitare le importazioni a specie o categorie particolari, disciplinare l’ammissione temporanea e la reintroduzione degli equidi registrati o destinati a fini particolari, stabilire le condizioni per trasformare un’ammissione temporanea in definitiva e designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie.
Peste equina, allegati tecnici e procedura comitologica
L’articolo 5 disciplina in modo dettagliato la peste equina: le spedizioni da territori infetti sono ammesse solo a condizioni stringenti, con definizione di zona di protezione e di sorveglianza, obblighi di vaccinazione e registrazione degli animali vaccinati, prove sierologiche, quarantena minima di 40 giorni e protezione dagli insetti vettori. Il rinvio alla direttiva 92/35/CEE riguarda le regole di controllo e lotta alla malattia. Gli articoli 20 e 21 prevedono che gli allegati I-IV possano essere modificati secondo la procedura di regolamentazione; la Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e i termini di cui alla decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi (paragrafo 2) e quindici giorni (paragrafo 3).
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 22 abroga la direttiva 90/426/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato V, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI. L’articolo 23 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 24 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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