Sentenza n. 197/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 3867/2023, resa tra le parti depositata in data 27 dicembre 2023 e notificata in data 5 gennaio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’odierna appellante per la declaratoria di nullità degli atti amministrativi presupposti emessi da R.F.I. s.p.a., decreto di occupazione di urgenza n. 71 del 16 dicembre 2013 e decreto di asservimento n. 52 del 18 luglio 2016; per la declaratoria di illegittimità dell’occupazione delle aree indicate in ricorso da parte del Comune di Palermo, di R.F.I. s.p.a. e di Nodo di Palermo Soc. consortile per azioni; e per l’accertamento del diritto della istante ad ottenere la restituzione ed il ripristino ex quo ante delle aree oggi individuate al N.C.T. del Comune di Palermo al foglio 29, particella 3013 (ex 451); foglio 29, particella 3018 (ex 2779); foglio 29, particella 3023 (ex 452); foglio 29, particella 3028 (ex 2658) e per il risarcimento del danno da occupazione illegittima e sine titulo; in via subordinata e sussidiaria, per la condanna di R.F.I. S.P.A., del Comune di Palermo e della società Nodo di Palermo S.C.P.A., al risarcimento dei danni mediante corresponsione dell’equivalente monetario corrispondente al valore dei beni occupati illegittimamente, oltre interessi legali a far data dalla domanda;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 3867/2023, che aveva respinto le domande di nullità degli atti ablativi, restituzione e ripristino delle aree, nonché risarcimento dei danni da occupazione asseritamente illegittima
Esito
Favorevole al resistente (enti esproprianti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, comproprietaria pro indiviso di terreni pervenuti per successione, ha contestato la conclusione del procedimento espropriativo relativo ad aree oggi individuate mediante specifiche particelle catastali. Ha dedotto che le aree sarebbero state occupate e trasformate senza un valido titolo, lamentando la mancata notificazione del decreto di asservimento n. 52 del 18 luglio 2016 agli intestatari catastali. Ha chiesto la restituzione e il ripristino dei fondi oppure, in subordine, il risarcimento del valore dei beni e dei danni da occupazione illegittima. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., erronea applicazione della disciplina espropriativa, violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dell’art. 42 Cost., nonché travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che le domande restitutoria e risarcitoria fossero tempestive anche senza impugnazione dei provvedimenti ablativi. Ha inoltre lamentato l’omessa disposizione di un supplemento istruttorio da parte del TAR. Con il secondo motivo ha contestato la condanna alle spese del primo grado. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la tardività della contestazione dei decreti ablativi e l’impossibilità della restituzione, evidenziando la trasformazione delle aree in asse viario.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello. In via preliminare ha rilevato che l’appellante non aveva impugnato lo specifico capo della sentenza di primo grado con cui il TAR aveva dichiarato tardiva l’azione relativa ai provvedimenti ablativi. Tale capo, non censurato, è divenuto coperto da giudicato. Il Collegio ha quindi ritenuto che la vicenda non configurasse una situazione di perdurante illegittimità dell’occupazione: il procedimento ablatorio si era concluso con il decreto di asservimento n. 52 del 2016, richiamante il decreto di occupazione d’urgenza n. 71 del 2013, e tali provvedimenti non erano stati impugnati tempestivamente. Di conseguenza, la giurisprudenza concernente l’irreversibile trasformazione dell’immobile e l’occupazione sine titulo è stata ritenuta inconferente, poiché la trasformazione era riconducibile alla realizzazione dell’opera pubblica nell’ambito di una procedura espropriativa conclusa. Il Collegio ha escluso anche l’omessa pronuncia, osservando che il TAR aveva esaminato la domanda e l’aveva respinta sulla base dell’esistenza del titolo ablatorio. Il motivo sulle spese è stato dichiarato infondato, poiché le spese seguono ordinariamente la soccombenza. Le spese del grado d’appello sono state tuttavia compensate in ragione della peculiarità della controversia. La questione relativa alla procura di RFI è stata ritenuta irrilevante, anche perché la società si era successivamente costituita con nuovo difensore munito di procura.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo che il TAR avesse esaminato e deciso le domande restitutoria e risarcitoria.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. nel processo amministrativo.
art. 42 Cost.
Invocato dall’appellante a tutela della proprietà, ma ritenuto non idoneo a superare la definitività del decreto di asservimento non tempestivamente impugnato.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dall’appellante a tutela del diritto di proprietà, senza incidere sulla conclusione del giudice circa l’esistenza di un titolo ablatorio divenuto incontestabile.
decreto di occupazione d’urgenza n. 71 del 16 dicembre 2013
Atto richiamato dal decreto di asservimento e inserito nella procedura ablativa conclusa.
decreto di asservimento n. 52 del 18 luglio 2016
Provvedimento costitutivo della servitù coattiva perpetua di galleria ferroviaria; la mancata impugnazione tempestiva ha impedito di qualificare l’occupazione come ancora illegittima o sine titulo.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado dichiara tardiva l’impugnazione di un provvedimento ablativo e tale capo non viene specificamente censurato in appello, sul punto si forma il giudicato, con conseguente preclusione della sua rimessione in discussione nel grado successivo.
- La realizzazione e la trasformazione di un’area non configurano un’occupazione perdurante illegittima o sine titulo quando il procedimento ablatorio si sia concluso con un decreto di asservimento non tempestivamente impugnato.
- Le domande restitutorie o risarcitorie fondate sull’illegittimità dell’occupazione non possono eludere la decadenza dall’impugnazione del titolo ablatorio, ove il giudice abbia accertato che l’occupazione e la trasformazione del bene trovano fondamento in quel titolo.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina la domanda restitutoria o risarcitoria e la respinge ritenendo che la trasformazione del fondo sia riconducibile a una procedura espropriativa conclusa con un provvedimento ablatorio.
- Nel giudizio amministrativo d’appello, le censure devono investire specificamente tutti i capi sfavorevoli della sentenza di primo grado; i capi non impugnati diventano definitivi e vincolano la decisione successiva.
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