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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02162/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società formalmente agricola, pronunciata dal Tribunale su istanza di una creditrice e della Procura. La società ha reclamato sostenendo di non essere assoggettabile a fallimento perché impresa agricola. La Corte d'appello ha respinto il reclamo, ritenendo che la società conservasse la qualifica di imprenditore commerciale, poiché l'attività di produzione di energia da biomasse era stata solo interrotta temporaneamente e non vi era stato un mutamento dell'oggetto sociale, inoltre le biomasse utilizzate provenivano anche da un'impresa agricola terza. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ha sostenuto che la natura agricola ai fini dell'esenzione dal fallimento dovesse valutarsi alla data di apertura del procedimento prefallimentare, con conseguente irrilevanza della precedente attività commerciale; 2) ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 13-quater, d.lgs. 99/2004 e dell'art. 1, comma 423, l. 266/2005, sostenendo che la produzione di energia da biomasse dovesse considerarsi attività agricola o comunque connessa senza ulteriori indagini; 3) ha censurato, tramite i criteri di interpretazione contrattuale, l'accertamento di merito sulla prevalenza dell'attività industriale di produzione di energia rispetto all'attività agricola, in relazione al contratto con l'impresa agricola Bovone.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato la permanenza della qualifica commerciale anche al momento dell'istanza di fallimento; infondato perché, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, rileva l'attività da cui origina l'insolvenza e il pregresso svolgimento di attività commerciale resta decisivo se a essa sono riconducibili i debiti insoluti. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: è stata esclusa l'interpretazione proposta dell'art. 14, comma 13-quater, d.lgs. 99/2004, ritenuta contraria al significato letterale della norma; è stata invece dichiarata inammissibile la censura relativa all'art. 1, comma 423, l. 266/2005, perché la questione dei presupposti fattuali per la sua applicazione non era stata trattata in fatto in sede di merito ed è inammissibile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché sotto la veste della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale mirava in realtà a un riesame del fatto, senza indicare in modo pertinente come la decisione di merito avesse violato gli artt. 1362 e 1363 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, legge fall.

    L'esenzione dal fallimento dell'impresa agricola va coordinata con l'accertamento in fatto della concreta attività d'impresa e non impedisce il fallimento se è accertata la permanenza di attività commerciale prevalente o rilevante ai fini dell'insolvenza.

  • art. 2135 c.c.

    La nozione di imprenditore agricolo va interpretata secondo il suo contenuto legale e non può essere estesa fino a ricomprendere, senza ulteriori verifiche, la mera produzione di energia da biomasse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere usata per censurare valutazioni di fatto o per proporre una lettura della sentenza impugnata che non corrisponde alla sua effettiva ratio decidendi.

  • art. 5, comma 2, legge fall.

    Ai fini dell'insolvenza rileva l'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, anche se originate da attività commerciale cessata.

  • art. 14, comma 13-quater, d.lgs. n. 99 del 2004

    "L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli... costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile"

    La norma riguarda la qualificazione come coltivazione del fondo della cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati alla produzione di biomasse entro determinati limiti; non qualifica, di per sé, come attività agricola la successiva produzione di energia mediante biomasse.

  • art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.

    L'interpretazione non può discostarsi dal significato proprio delle parole, quando il testo della norma è chiaro.

  • art. 1, comma 423, legge n. 266 del 2005

    "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali... costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile"

    La norma è di natura fiscale e, nel caso concreto, la sua applicazione dipende da accertamenti di fatto sui limiti quantitativi della produzione e sui presupposti fattuali; tali accertamenti non possono essere compiuti per la prima volta in cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    Il giudice di merito deve ricostruire la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo; tuttavia la censura è inammissibile se mira solo a ottenere un nuovo esame del fatto.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, ma la denuncia di violazione del canone è inammissibile se non evidenzia un effettivo errore ermeneutico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della soccombente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assoggettabilità a fallimento di una società che rivendichi natura agricola, non è decisivo soltanto ciò che l'impresa dichiari o svolga al momento dell'istanza, ma occorre verificare l'attività concretamente esercitata e la sua incidenza sulla genesi dell'insolvenza.
  • La cessazione temporanea o involontaria dell'attività commerciale prevalente non elimina, di per sé, la fallibilità quando i debiti insoluti derivano proprio da quella precedente attività commerciale.
  • La qualificazione di un'attività come agricola o connessa non può essere estesa oltre il tenore letterale delle norme speciali che disciplinano biomasse ed energia, specie quando la disposizione riguarda la sola produzione vegetale o i limiti fiscali della produzione energetica.
  • La censura di violazione dei criteri di interpretazione del contratto è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta l'accertamento dei presupposti fattuali di una disciplina normativa, quando tali presupposti non siano stati esaminati nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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