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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16738/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione di un avviso di rettifica catastale relativo a una porzione di fabbricato sito in Brescia, inizialmente censita in categoria D/5 e oggetto di una procedura DOCFA del 2016 conseguente a una diversa distribuzione interna degli ambienti. La società contribuente aveva chiesto, in sostanza, di separare gli uffici direzionali dai locali operativi e di ottenere per tali porzioni la classificazione in categoria A/10, mentre l'Ufficio aveva ripristinato la categoria D/5 per l'intero compendio o per le porzioni interessate. L'Agenzia ricorre per cassazione articolando tre motivi: con il primo denuncia falsa applicazione della disciplina catastale sostenendo che l'immobile, per caratteristiche oggettive e tipologiche, dovesse restare nel gruppo D e che la separazione degli uffici direzionali fosse incompatibile con la destinazione bancaria unitaria; con il secondo denuncia vizi di motivazione dell'atto impositivo e violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari; con il terzo censura l'applicazione della legge n. 208 del 2015 (c.d. disciplina degli 'imbullonati'), assumendo che essa non consentisse la separazione catastale degli uffici direzionali in assenza di impianti rientranti nella nuova disciplina.

Norme richiamate

  • artt. 5 e 8 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamati per affermare i criteri generali dell'accertamento catastale e la corretta classificazione degli immobili in base alle loro caratteristiche oggettive e tipologiche.

  • artt. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212 e 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Evocati in relazione al requisito di motivazione dell'avviso di rettifica catastale.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina catastale e alla procedura di classamento.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato per la procedura DOCFA di aggiornamento catastale.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Interpretata come disciplina che incide sulla stima catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, escludendo dalla rendita macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; non come base per riclassificare uffici direzionali in A/10 separandoli dalla porzione bancaria.

  • art. 1, commi 21, 22 e 24, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Il comma 21 delimita l'oggetto della stima diretta per immobili dei gruppi D ed E; il comma 22 consente l'aggiornamento catastale per rideterminare la rendita; il sistema non muta il regime degli oneri probatori della procedura DOCFA.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 8, 40, 61 e 63

    Usati per affermare che la classificazione catastale va compiuta in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche dell'unità immobiliare, considerando la prevalenza della destinazione che contribuisce al reddito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di riportare testualmente la motivazione dell'atto amministrativo censurato.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Applicato per la decisione nel merito dopo la cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia catastale, la classificazione di una porzione immobiliare deve essere coerente con la sua destinazione ordinaria, con le caratteristiche oggettive del bene e con la prevalenza della parte che concorre alla formazione del reddito.
  • La disciplina della legge n. 208 del 2015 sugli 'imbullonati' consente di escludere dalla stima diretta componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, ma non legittima, di per sé, la riclassificazione di locali ancora strumentali alla medesima funzione originaria in una categoria ordinaria diversa.
  • La separazione materiale o organizzativa di uffici direzionali rispetto ai locali operativi non basta, da sola, a mutare la categoria catastale se la porzione resta funzionalmente asservita all'attività bancaria originaria.
  • Nel giudizio di legittimità contro avvisi di classamento o rettifica catastale, chi contesta la motivazione dell'atto deve riportarne in ricorso i passaggi essenziali, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La procedura DOCFA e l'aggiornamento catastale ex legge n. 208 del 2015 non alterano il regime dell'onere probatorio: resta necessario dimostrare i presupposti fattuali della diversa classificazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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