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Sentenza

Sentenza n. 1712/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202100031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della dichiarazione del Comune circa il venir meno dell’interesse all’esecuzione dell’ordinanza e dell’adesione della parte ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente all’accordo delle parti.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di messa in sicurezza relativa a terreni siti in Arezzo, con ordine di eseguire opere provvisionali e una verifica tecnica e statica, nonché successivo accertamento di inottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza di messa in sicurezza n. 340 del 9 giugno 2020, il relativo allegato e gli atti presupposti e conseguenziali, compreso l’accertamento di inottemperanza. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità o l’annullamento della nota comunale di accertamento dell’inottemperanza e degli artt. 16, 19 e 74 del Regolamento edilizio comunale, ove interpretati come attributivi ai dirigenti comunali della competenza a emettere provvedimenti di quel tipo. I vizi dedotti comprendevano incompetenza assoluta o difetto assoluto di attribuzione, difetto di un elemento essenziale del provvedimento nullo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di non avere ulteriore interesse all’esecuzione dell’ordinanza impugnata e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha aderito a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ... ritiene che il ricorso vada definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.

    La sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione della controversia, riconosciuta dall’amministrazione e accettata dalla parte ricorrente, consente di definire il giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    adeguate opere provvisionali in ottemperanza alle vigenti normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9/4/2008 n. 81)

    La normativa è richiamata nell’ordinanza comunale quale fondamento degli obblighi di messa in sicurezza e di verifica tecnica e statica; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione dichiara di non avere più interesse all’esecuzione dell’atto impugnato e il ricorrente aderisce a tale dichiarazione, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza necessità di esaminare nel merito i vizi di legittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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