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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14575/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale accoglimento dell'appello, aveva escluso la solidarietà tra i soci ma aveva confermato la condanna di ciascun ex socio al risarcimento dei debiti sociali nei limiti di Euro 100.667,50, calcolati anche tenendo conto del valore degli immobili trasferiti ai soci (atto del 28/12/2010 indicante "anticipo della liquidazione"). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2495, II comma c.c., sostenendo che il limite della responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società doveva essere determinato esclusivamente dal bilancio finale di liquidazione e che l'assegnazione degli immobili non avrebbe dovuto essere computata in quanto si sarebbe trattato di una cessione a titolo oneroso in compensazione di crediti (prodotta una nota di rettifica del notaio e accertamenti della Guardia di Finanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul computo del limite di responsabilità ex art. 2495 II comma: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la rettifica notarile prodotta dai soci, priva di specificazioni sulla natura dell'erogazione/compensazione e senza riscontri contabili nel bilancio, non fosse idonea ad escludere che il trasferimento dei beni ai soci costituisse distribuzione di attivo rilevante ai fini della responsabilità dei soci. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza e i principi relativi alla qualificazione delle erogazioni dei soci (conferimento, finanziamento, compensazione) e all'onere di prova a carico del socio che pretende la restituzione o la qualificazione come rimborso. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; è stato altresì rilevato l'obbligo processuale per il ricorrente di un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato secondo DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione" (formulazione applicabile ratione temporis)

    Il limite della responsabilità dei soci dopo la cancellazione si determina in funzione delle somme effettivamente riscosse a seguito della liquidazione; la qualificazione di attribuzioni ai soci come 'riscossione' dipende dalla natura dell'operazione e dalla prova di come è stata contabilizzata/effettivamente ricevuta

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    Riforma richiamata che ha modificato la disciplina applicabile ratione temporis di cui all'art. 2495

  • art. 2740 cod. civ.

    Principio generale secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni; rilevanza per la garanzia dei crediti sociali e per l'esame di qualsiasi bene distribuito ai soci quale potenziale garanzia escutibile

  • art. 2467 cod. civ.

    Disciplina la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto agli altri creditori e viene richiamata per valutare se pagamenti/cedute ai soci possano essere qualificati come finanziamenti postergati o come distribuzioni imponibili alla garanzia dei creditori

  • art. 1813 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla natura dei finanziamenti soci come contratti di mutuo (quando si voglia sostenere la natura di rimborso)

  • art. 2492 cod. civ.

    Richiamato per affermare che i creditori non hanno titolo, in via diretta, di proporre reclamo sul bilancio finale di liquidazione; i beni eventualmente distratti non sono comunque automaticamente recuperabili con un rimedio processuale sul bilancio

  • art. 360, comma I n. 3 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata sul vizio di violazione di legge (motivo dedotto in Cassazione)

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Riferimento alla ammissibilità di documenti nuovi nel giudizio d'appello (previgente testuale applicazione ratione temporis)

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per la statuizione relativa al possibile obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Giurisprudenza citata (es. S.U. n. 6070/2013; Cass. Sez. 1 n. 29325/2020; Cass. Sez. 1 n. 7471/2017; Cass. Sez. 1 n. 12994/2019)

    Costante orientamento che: (i) dopo la cancellazione la responsabilità può trasferirsi sui soci nei limiti dell'attivo distribuito; (ii) la qualificazione delle erogazioni dei soci dipende da manifestazione di volontà, conteggi contabili e fatto concreto; (iii) l'onere della prova della natura della dazione gravava sul socio che ne chiedeva il riconoscimento come rimborso

Massime di principio

  • Il limite della responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società si determina in base a quanto effettivamente 'riscosso' a seguito della liquidazione: attribuzioni di beni ai soci effettuate in pendenza della liquidazione possono essere ricondotte alla distribuzione di attivo e quindi conteggiate ai fini dell'art. 2495.
  • Una rettifica notarile redatta in epoca successiva all'atto di trasferimento, basata su dichiarazioni dei soci, è di per sé insufficiente a mutare la qualificazione dell'operazione: è necessaria prova documentale e contabile (iscrizioni in bilancio, fatture, contratto di cessione onerosa, evidenza di imputazioni IVA/tassazione) che dimostri la natura di reale compensazione/rimborso.
  • Il soggetto che sostiene che una attribuzione ai soci sia in realtà il rimborso di un credito (ad es. finanziamento soci) ha l'onere di provare la natura dell'erogazione e la sua contabilizzazione; in mancanza, il trasferimento può essere considerato distribuzione di attivo rilevante verso i creditori.
  • I finanziamenti soci possono essere soggetti a postergazione (art. 2467) e quindi privi di immediata esigibilità rispetto agli altri creditori: occorre valutare concrete condizioni societarie e l'iscrizione in bilancio per verificare se il rimborso fosse legittimamente esigibile.
  • I creditori sociali non possono agire direttamente sul bilancio finale di liquidazione per recuperare beni sottratti; pertanto, per tutelare la propria posizione, il creditore deve far valere il proprio credito nei confronti dei soci nei limiti delle somme riscosse dalla liquidazione, e il giudice esaminerà la sussistenza di tali somme anche valutando fatti e documenti prodotti.
  • Prassi consigliata: in ipotesi similari, raccogliere e documentare preventivamente elementi contabili e fiscali (bilancio di liquidazione, fatture, registrazioni IVA, contratti/accordi scritti, ricevute di pagamento, evidenze di contabilizzazione dei finanziamenti o conferimenti) prima di sostenere la natura di cessione onerosa o compensazione; senza questi elementi la qualificazione favorevole al socio è difficile da ottenere.

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