Sentenza n. 618/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e delibera di Giunta di destinazione dell’area a parco pubblico attrezzato; occupazione del terreno senza tempestivo decreto di esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto due ricorsi riuniti. Con il primo ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, iniziata nel 1979 per la realizzazione di una scuola materna e mai definita con un valido e tempestivo decreto di esproprio, nonché la restituzione del terreno previa riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Con il secondo ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha disposto l’acquisizione sanante dell’area ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e la delibera di Giunta che aveva previsto la destinazione del terreno a parco pubblico attrezzato. Sono stati dedotti incompetenza, violazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e degli artt. 6, 7 e 10 l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzione, sviamento e violazione dei principi costituzionali di legalità, tipicità, tutela della proprietà e buon andamento. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il Comune non fosse titolare del potere di acquisizione sanante, che l’acquisizione fosse preclusa dal precedente giudicato civile e che mancassero ragioni attuali ed eccezionali di interesse pubblico, essendo presenti sul terreno soltanto i pilastri di un fabbricato mai completato. Ha inoltre contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’incongruità dell’indennizzo. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità del secondo ricorso e l’insussistenza della titolarità esclusiva del ricorrente, deducendo che egli fosse soltanto comproprietario per la metà.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione e ha ritenuto tempestivo il ricorso contro le delibere. Ha riconosciuto al ricorrente la legittimazione a chiedere la tutela della proprietà comune e l’annullamento degli atti acquisitivi, pur qualificandolo come comproprietario pro indiviso per la metà: gli atti successivi al rogito del 1979 non erano trascritti e non dimostravano il trasferimento esclusivo della proprietà. La domanda risarcitoria è stata quindi esaminata soltanto pro quota. Sono state respinte le censure relative alla radicale incompetenza del Comune: l’acquisizione ex art. 42-bis può essere disposta dall’autorità che utilizza il bene per fini di interesse pubblico e il Comune era l’ente utilizzatore dell’area, mentre la Regione aveva esercitato il potere di dichiarazione di pubblica utilità. È stata inoltre esclusa l’efficacia di giudicato sostanziale della precedente sentenza della Corte d’appello, che aveva deciso una questione di legittimazione degli eredi dell’originario proprietario. Il ricorso è stato invece accolto per carenza dei presupposti sostanziali e motivazionali dell’art. 42-bis. L’amministrazione non aveva dimostrato un utilizzo consolidato dell’area per finalità pubbliche: dal 1979 erano stati realizzati soltanto i pilastri della scuola materna, mai completata. La futura e generica previsione di un parco pubblico attrezzato, priva di concreta individuazione delle risorse necessarie e diversa dall’opera originariamente prevista, non integrava un’attuale ed eccezionale ragione di interesse pubblico, né dimostrava l’assenza di alternative ragionevoli alla restituzione. Le delibere sono state pertanto annullate. Il Comune è stato condannato a restituire il terreno al ricorrente quale comproprietario, previa integrale riduzione in pristino. È stato inoltre riconosciuto il risarcimento per il mancato godimento del bene durante l’occupazione illegittima, decorrente dall’ottobre 1984, limitatamente alla quota del 50% spettante al ricorrente. Sono stati liquidati euro 30.000 per il valore di dieci ulivi presenti al momento dell’immissione in possesso ed euro 35.250 per il mancato guadagno derivante dai frutti, ridotto per tenere conto dei costi di produzione; l’importo complessivo di euro 65.250 è stato riconosciuto per metà, pari a euro 32.625, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e ulteriore mancato guadagno fino alla restituzione. Non sono stati riconosciuti il valore venale dell’area né le spese di demolizione, perché la restituzione era accompagnata dalla riduzione in pristino. È stata respinta la richiesta di ulteriori interessi compensativi per mancata prova del maggior danno. Il Comune è stato condannato anche alle spese dei due giudizi riuniti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Il provvedimento di acquisizione deve essere specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con gli interessi privati, evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative.
L’acquisizione sanante è un potere autoritativo eccezionale e deve essere sorretta da una motivazione rafforzata. Sono necessari un utilizzo effettivo e consolidato del bene per finalità pubbliche, ragioni attuali ed eccezionali di interesse pubblico, la comparazione con gli interessi del proprietario e la dimostrazione dell’assenza di alternative ragionevoli. Una futura e generica destinazione dell’area non è sufficiente.
art. 2043 c.c.
L’occupazione sine titulo, protrattasi dopo la mancata conclusione della procedura espropriativa, costituisce illecito permanente e obbliga l’amministrazione a eliminare l’occupazione oppure ad acquisire il bene nel rispetto dell’art. 42-bis, oltre a risarcire il mancato godimento del bene.
art. 2056 c.c.
La liquidazione del mancato guadagno deve tenere conto dei costi necessari alla produzione del reddito, sicché il reddito lordo stimato per i frutti degli ulivi è stato ridotto in via equitativa.
art. 1314 c.c.
L’obbligazione risarcitoria pecuniaria è divisibile; ciascun comproprietario può agire per la propria quota, dovendo allegare e provare sia la comproprietà sia la misura della quota azionata.
artt. 2643 e 2650 c.c.
Gli atti di trasferimento di diritti immobiliari non trascritti non sono opponibili ai terzi e la continuità delle trascrizioni impedisce di dimostrare, nei confronti dell’amministrazione, il trasferimento esclusivo della proprietà mediante scritture private non trascritte.
art. 1102 c.c.
Ciascun comproprietario è legittimato a proporre le azioni dirette alla tutela della cosa comune, compresa l’impugnazione dell’atto amministrativo che ne dispone l’acquisizione e la domanda di restituzione.
art. 2909 c.c.
Una sentenza civile che definisce in rito la legittimazione degli attori in un distinto rapporto processuale non produce giudicato sostanziale sui diritti oggetto della controversia successiva.
art. 119 c.p.a.
null
art. 42 Cost.
La tutela costituzionale della proprietà impone che l’acquisizione pubblica del bene occupato senza titolo avvenga soltanto nel rispetto del principio di legalità e dei presupposti rigorosi dell’art. 42-bis.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
L’occupazione e l’acquisizione della proprietà devono rispettare il principio di legalità e garantire una tutela effettiva contro espropriazioni prive di base normativa e di adeguata giustificazione pubblicistica.
Massime di principio
- L’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è legittima soltanto quando l’autorità che utilizza il bene dimostri, con motivazione rafforzata, l’esistenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, la prevalenza di tali ragioni sugli interessi privati e l’assenza di ragionevoli alternative alla restituzione.
- La mera occupazione protratta nel tempo e la presenza sul bene di opere incomplete o non funzionali alla collettività non integrano un utilizzo consolidato per finalità pubbliche idoneo a giustificare l’acquisizione sanante.
- Una destinazione futura, generica e non finanziariamente definita dell’area a un’opera pubblica diversa da quella originariamente prevista non costituisce, da sola, un’attuale ed eccezionale ragione di interesse pubblico ai sensi dell’art. 42-bis.
- In caso di occupazione illegittima, il proprietario ha diritto alla restituzione del bene previa riduzione in pristino e al risarcimento del mancato godimento fino alla restituzione, salvo che l’amministrazione proceda validamente all’acquisizione ex art. 42-bis, che assorbe le conseguenze restitutorie e risarcitorie secondo la disciplina legale.
- Il comproprietario è legittimato ad agire autonomamente per la tutela della cosa comune, ma la domanda risarcitoria pecuniaria può essere accolta soltanto entro i limiti della quota di comproprietà allegata e provata.
- Il precedente giudicato civile limitato alla legittimazione processuale degli attori in un diverso giudizio non impedisce all’amministrazione di esercitare il potere ex art. 42-bis e non preclude l’accertamento successivo dei diritti dominicali e risarcitori.
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