Sentenza n. 1487/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Soprintendenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito del terzo condono edilizio, nonché il Piano Paesaggistico degli ambiti 14-17 della provincia di Siracusa nella parte relativa al vincolo costiero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato realizzato nel 1998 senza titolo edilizio e interessato da domanda di condono presentata nel 2004, hanno contestato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica. Hanno dedotto la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e del provvedimento conclusivo, l’insufficienza della motivazione, il richiamo apodittico alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, la necessità che la Soprintendenza esprimesse un parere anziché dichiarare l’istanza inammissibile, l’erronea individuazione dell’area come ricadente nella fascia costiera di 300 metri dalla battigia e l’illegittimo ampliamento del vincolo mediante il Piano Paesaggistico. Hanno inoltre sostenuto che il vincolo sarebbe sopravvenuto rispetto alla domanda di condono e che, in tale ipotesi, l’autorità paesaggistica sarebbe comunque tenuta a rendere un parere. Nel corso del giudizio hanno prospettato anche che il bacino artificiale antistante la foce del torrente San Calogero fosse parte del demanio idrico fluviale, non una porzione del demanio marittimo, e che la distanza dovesse essere calcolata in modo lineare anziché radiale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, il terzo condono per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli specifici richieda congiuntamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’abuso alle opere minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto-legge e il previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Poiché l’abuso indicato nella domanda di condono comportava la creazione di nuove superfici e volumetrie ed era riconducibile alla tipologia 1, esso non era suscettibile di sanatoria paesaggistica, anche nell’ipotesi di vincolo sopravvenuto. Il provvedimento aveva quindi natura vincolata e non era necessario il preavviso di rigetto, poiché la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche mediante il richiamo per relationem alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Il TAR ha inoltre escluso la sopravvenienza del vincolo, rilevando che esso derivava già dalla legge n. 431/1985, poi trasfusa nell’art. 142, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004, e dunque precedeva la realizzazione del fabbricato. Quanto alla fascia di rispetto, il Collegio ha ritenuto che il bacino artificiale, stabilmente collegato al mare e destinato all’attracco delle imbarcazioni, fosse demanio marittimo in base alle sue caratteristiche naturali e alla sua attitudine agli usi del mare, indipendentemente dalla qualificazione contenuta nella successiva concessione amministrativa. Le sponde del bacino erano quindi assimilabili alla battigia e rilevavano per il calcolo della fascia vincolata di 300 metri. La censura relativa al calcolo lineare anziché radiale è stata dichiarata nuova, perché proposta soltanto nell’ultima memoria, e comunque generica e non provata. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
opere realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli
Il terzo condono consente la sanatoria di opere vincolate solo quando ricorrano congiuntamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la natura minore dell’intervento e il previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Le opere comportanti nuova superficie o nuova volumetria non sono sanabili, anche se il vincolo è sopravvenuto.
art. 142, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 42/2004
fascia di 300 metri dalla battigia
Il vincolo paesaggistico costiero si applica alla fascia di 300 metri dalla battigia; per i bacini artificiali stabilmente collegati al mare e funzionali agli usi del mare, il limite esterno del bacino è assimilato alla battigia.
art. 1, comma 1, lettera a), l. n. 431/1985
La previsione originaria del vincolo costiero era già vigente prima della realizzazione del fabbricato e il Piano Paesaggistico successivo ha avuto funzione ricognitiva del vincolo legale.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento può essere resa mediante richiamo per relationem a un atto richiamato, quando tale atto consenta di comprendere adeguatamente le ragioni della decisione.
art. 28 Codice della navigazione
fanno parte del demanio marittimo: “a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”
La demanialità marittima dei bacini e canali dipende dal collegamento con il mare e dalla loro attitudine funzionale a servire agli usi del mare; tale natura deriva direttamente dalla legge e dalle caratteristiche oggettive del bene, non dal successivo provvedimento amministrativo di concessione.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle opere minori di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria e il previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Un abuso edilizio che comporti la creazione di nuove superfici o nuove volumetrie in area sottoposta a vincolo paesaggistico non può essere sanato ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, anche quando il vincolo sia sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’opera.
- Quando la domanda di sanatoria riguarda un abuso non suscettibile di regolarizzazione per la presenza di condizioni ostative vincolanti, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento, poiché l’apporto partecipativo non potrebbe modificare l’esito necessario del procedimento.
- Per i bacini d’acqua salmastra o artificiali stabilmente collegati al mare e destinati a usi quali la navigazione o l’attracco, la natura di demanio marittimo deriva dalle caratteristiche fisiche e dalla funzione del bene; le relative sponde sono assimilate alla battigia ai fini della fascia paesaggistica di 300 metri.
- Il Piano Paesaggistico ha funzione ricognitiva quando il vincolo paesaggistico costiero deriva direttamente dalla legge; la sua approvazione non costituisce il momento genetico del vincolo né rende quest’ultimo sopravvenuto rispetto a opere realizzate dopo l’entrata in vigore della previsione legislativa.
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