Sentenza n. 1161/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.10.2025, n. 1008, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28 ottobre 2025, n. 1008, passata in giudicato, che aveva disposto l’emissione della carta del docente e l’accredito di € 1.500 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per complessivi € 1.500, oltre agli accessori. Il Ministero ha dedotto di avere eseguito parzialmente la pronuncia, versando € 500 il 6 febbraio 2026, e ha prodotto un prospetto predisposto dai propri uffici. La ricorrente ha contestato l’idoneità del documento, rilevando che era un prospetto formato unilateralmente dal debitore e che indicava erroneamente il riconoscimento del bonus per l’anno scolastico 2023/24, non compreso nella sentenza. Nelle more del giudizio la ricorrente ha comunicato l’integrale pagamento del dovuto, insistendo per le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero, virtualmente soccombente, considerando che la maggior parte della somma è stata corrisposta dopo l’instaurazione del processo e che il prospetto inizialmente prodotto era errato. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa della ricorrente pienamente soddisfatta;
La soddisfazione integrale della pretesa azionata, intervenuta nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del creditore durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’adempimento integrale interviene in prevalenza dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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