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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20639/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno presentato due motivi: 1) Violazione di legge e lesione del diritto di difesa per aver ricevuto le conclusioni del Procuratore generale solo il giorno prima dell'udienza, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con modificazioni, con conseguente impossibilità di replicare, in particolare sulla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2) Errata qualificazione del fatto: i ricorrenti contestano la ricostruzione come reato di falsa attestazione (art. 495 c.p.) e chiedono la derubricazione in sostituzione di persona (art. 494 c.p.) o comunque in un reato meno grave (art. 494 o 496), sostenendo che il ritrovamento immediato dei loro documenti sul cruscotto rendeva la dichiarazione inidonea a ingannare e che nessuno sarebbe stato indotto in errore.

La decisione

La Suprema Corte ha respinto entrambi i ricorsi come infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, benché vi sia stato un deposito/comunicazione tardiva delle conclusioni del Procuratore generale, i ricorrenti non hanno dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa: la requisitoria era generica, la difesa non ha puntualmente indicato in cosa la tardiva conoscenza abbia effettivamente compresso le proprie scelte difensive e la sentenza di merito non si è richiamata alle considerazioni del Procuratore generale. Inoltre la difesa non ha poi impugnato specificamente il punto relativo all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, mostrando acquiescenza. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la corretta qualificazione per l'art. 495 c.p.: la giurisprudenza ritiene che, in assenza di altri strumenti di identificazione, la dichiarazione di generalità resa a pubblici ufficiali integri una 'attestazione' e la sua falsità integra il reato di falsa attestazione. Il successivo ritrovamento dei documenti nel veicolo è fatto indipendente dalla condotta degli imputati e non intacca la tipicità della falsa attestazione commessa al momento della dichiarazione. Inoltre la sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p. ha carattere sussidiario e non si applica quando la menzogna costituisce attestazione resa a pubblico ufficiale, dovendosi applicare l'art. 495 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione (la sentenza prosegue con la condanna al pagamento ma il testo inviato è troncato).

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n.176

    Disciplina il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte rileva la violazione del termine ma osserva che la rilevanza della tardività presuppone la dimostrazione del concreto pregiudizio per la difesa

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la parte pubblica aveva resistito al riconoscimento; la Corte richiama che la difesa non ha impugnato specificamente questo punto in cassazione

  • art. 495 cod. pen.

    Falsa attestazione di generalità: la Corte conferma che la dichiarazione mendace resa ad un pubblico ufficiale in assenza di altri mezzi di identificazione costituisce attestazione e integra il reato di cui all'art. 495

  • art. 494 cod. pen.

    Sostituzione di persona: norma di carattere sussidiario; si applica solo quando la condotta non assume la forma più grave della falsa attestazione resa a pubblico ufficiale

  • art. 496 cod. pen.

    Falsità materiale o ideologica in atto pubblico: richiamata nella giurisprudenza comparativa, ma la Corte spiega che la fattispecie rilevante qui è quella di attestazione di identità (art. 495) e non altre ipotesi

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio richiamato in tema di motivazione della sentenza di impugnazione: la Corte verifica la correttezza motivazionale della decisione di merito

  • art. 182, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per le nullità a regime intermedio: la Corte osserva che la dichiarazione di nullità per tardivo deposito presuppone la dimostrazione del pregiudizio concreto alla difesa

  • d.l. 23 maggio 2008 n.92 conv. in l. 24 luglio 2008 n.125

    Intervento normativo che ha inciso sulla configurazione dell'art. 495 c.p.; la Corte richiama la giurisprudenza formatasi dopo tale modifica per spiegare il concetto di 'attestazione' delle generalità

  • art. 4 l. 110 del 1975

    Norma richiamata nel capo di imputazione di merito (reati contestati originariamente); citata nel contesto delle imputazioni di primo grado

Massime di principio

  • Il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità: la parte che lamenta il vizio deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa e indicare in che modo la tardiva conoscenza abbia inciso sulle scelte difensive.
  • Se la requisitoria tardiva è generica e la motivazione della sentenza non si fonda sulle considerazioni del Procuratore generale, è difficile che la tardività costituisca motivo idoneo a far cassare la sentenza.
  • La dichiarazione mendace delle generalità resa a un pubblico ufficiale, in assenza di altri mezzi di identificazione, costituisce 'attestazione' e integra il reato di falsa attestazione previsto dall'art. 495 c.p.; il successivo ritrovamento di documenti non modifica la tipicità del fatto commesso al momento della dichiarazione.
  • Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) ha carattere sussidiario: quando la menzogna assume la forma di attestazione resa a un pubblico ufficiale prevale l'applicazione dell'art. 495 c.p.
  • In sede difensiva, per contestare efficacemente un deposito tardivo del pubblico ministero, è opportuno specificare puntualmente il contenuto della requisitoria e descrivere il pregiudizio concreto subito, collegando tale pregiudizio agli elementi decisivi della sentenza impugnata.
  • Se la difesa non impugna specifici punti di merito (es. il rigetto di una causa di non punibilità), la mancata deduzione in cassazione può essere considerata acquiescenza e ostare a successive censure su quel punto.

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