Cassazione Penale, Sentenza n. 20639/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno presentato due motivi: 1) Violazione di legge e lesione del diritto di difesa per aver ricevuto le conclusioni del Procuratore generale solo il giorno prima dell'udienza, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con modificazioni, con conseguente impossibilità di replicare, in particolare sulla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2) Errata qualificazione del fatto: i ricorrenti contestano la ricostruzione come reato di falsa attestazione (art. 495 c.p.) e chiedono la derubricazione in sostituzione di persona (art. 494 c.p.) o comunque in un reato meno grave (art. 494 o 496), sostenendo che il ritrovamento immediato dei loro documenti sul cruscotto rendeva la dichiarazione inidonea a ingannare e che nessuno sarebbe stato indotto in errore.
La decisione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i ricorsi come infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, benché vi sia stato un deposito/comunicazione tardiva delle conclusioni del Procuratore generale, i ricorrenti non hanno dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa: la requisitoria era generica, la difesa non ha puntualmente indicato in cosa la tardiva conoscenza abbia effettivamente compresso le proprie scelte difensive e la sentenza di merito non si è richiamata alle considerazioni del Procuratore generale. Inoltre la difesa non ha poi impugnato specificamente il punto relativo all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, mostrando acquiescenza. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la corretta qualificazione per l'art. 495 c.p.: la giurisprudenza ritiene che, in assenza di altri strumenti di identificazione, la dichiarazione di generalità resa a pubblici ufficiali integri una 'attestazione' e la sua falsità integra il reato di falsa attestazione. Il successivo ritrovamento dei documenti nel veicolo è fatto indipendente dalla condotta degli imputati e non intacca la tipicità della falsa attestazione commessa al momento della dichiarazione. Inoltre la sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p. ha carattere sussidiario e non si applica quando la menzogna costituisce attestazione resa a pubblico ufficiale, dovendosi applicare l'art. 495 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione (la sentenza prosegue con la condanna al pagamento ma il testo inviato è troncato).
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n.176
Disciplina il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte rileva la violazione del termine ma osserva che la rilevanza della tardività presuppone la dimostrazione del concreto pregiudizio per la difesa
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la parte pubblica aveva resistito al riconoscimento; la Corte richiama che la difesa non ha impugnato specificamente questo punto in cassazione
art. 495 cod. pen.
Falsa attestazione di generalità: la Corte conferma che la dichiarazione mendace resa ad un pubblico ufficiale in assenza di altri mezzi di identificazione costituisce attestazione e integra il reato di cui all'art. 495
art. 494 cod. pen.
Sostituzione di persona: norma di carattere sussidiario; si applica solo quando la condotta non assume la forma più grave della falsa attestazione resa a pubblico ufficiale
art. 496 cod. pen.
Falsità materiale o ideologica in atto pubblico: richiamata nella giurisprudenza comparativa, ma la Corte spiega che la fattispecie rilevante qui è quella di attestazione di identità (art. 495) e non altre ipotesi
art. 521 cod. proc. pen.
Principio richiamato in tema di motivazione della sentenza di impugnazione: la Corte verifica la correttezza motivazionale della decisione di merito
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Norma di riferimento per le nullità a regime intermedio: la Corte osserva che la dichiarazione di nullità per tardivo deposito presuppone la dimostrazione del pregiudizio concreto alla difesa
d.l. 23 maggio 2008 n.92 conv. in l. 24 luglio 2008 n.125
Intervento normativo che ha inciso sulla configurazione dell'art. 495 c.p.; la Corte richiama la giurisprudenza formatasi dopo tale modifica per spiegare il concetto di 'attestazione' delle generalità
art. 4 l. 110 del 1975
Norma richiamata nel capo di imputazione di merito (reati contestati originariamente); citata nel contesto delle imputazioni di primo grado
Massime di principio
- Il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità: la parte che lamenta il vizio deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa e indicare in che modo la tardiva conoscenza abbia inciso sulle scelte difensive.
- Se la requisitoria tardiva è generica e la motivazione della sentenza non si fonda sulle considerazioni del Procuratore generale, è difficile che la tardività costituisca motivo idoneo a far cassare la sentenza.
- La dichiarazione mendace delle generalità resa a un pubblico ufficiale, in assenza di altri mezzi di identificazione, costituisce 'attestazione' e integra il reato di falsa attestazione previsto dall'art. 495 c.p.; il successivo ritrovamento di documenti non modifica la tipicità del fatto commesso al momento della dichiarazione.
- Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) ha carattere sussidiario: quando la menzogna assume la forma di attestazione resa a un pubblico ufficiale prevale l'applicazione dell'art. 495 c.p.
- In sede difensiva, per contestare efficacemente un deposito tardivo del pubblico ministero, è opportuno specificare puntualmente il contenuto della requisitoria e descrivere il pregiudizio concreto subito, collegando tale pregiudizio agli elementi decisivi della sentenza impugnata.
- Se la difesa non impugna specifici punti di merito (es. il rigetto di una causa di non punibilità), la mancata deduzione in cassazione può essere considerata acquiescenza e ostare a successive censure su quel punto.
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