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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15132 - Corte di Cassazione

Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine - Dazi all'importazione ed alla esportazione - Diritti doganali) - In genere regime di traffico di perfezionamento attivo - Importazione di olio d'oliva - Prodotti compensatori secondari - Tassi di rendimento forfettari - Applicazione - Condizioni - Inseparabilità degli elementi costitutivi - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Importazione temporanea in regime di perfezionamento attivo di olio di sansa greggio dalla Tunisia per raffinazione e successive riesportazioni; controversia sulla qualificazione e tassazione del prodotto compensatorio secondario (miscuglio di oleine e stearine) risultante dalla lavorazione. La contribuente sosteneva che la stearina non fosse separabile dagli altri scarti e dunque che l'intero miscuglio dovesse essere classificato alla voce NC 382319900 (tassazione più favorevole). L'Agenzia aveva invece classificato separatamente la stearina (NC 15220039) e applicato, per la determinazione delle rese, i tassi forfettari previsti dalla normativa comunitaria (art. 517 Reg. CEE 2454/93 e allegato 69).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto applicabile l'art. 517 del Reg. CEE 2454/93 e l'allegato 69 che stabiliscono tassi di rendimento forfettari per il regime di perfezionamento attivo. La Nota generale dell'allegato 69 limita l'applicazione dei tassi forfettari ai casi in cui la merce importata sia 'sana, genuina e commerciabile' e non sia stata sottoposta a lavorazioni speciali per requisiti qualitativi; nel caso di specie la raffinazione era ordinaria e non rientrava nelle eccezioni. La Corte ha affermato che se i singoli elementi degli scarti possono essere fisicamente separati vanno classificati separatamente; se invece sono inseparabili devono presumersi le rese forfettarie stabilite a priori dalla normativa comunitaria. Pertanto è stata confermata l'applicazione delle percentuali forfettarie previste dall'allegato (e la conseguente tassazione) e la società è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2454/93, art. 517

    I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato

    Stabilisce la facoltà/obbligo di applicare tassi forfettari di resa per specifiche lavorazioni in regime di perfezionamento attivo; tali tassi sono utilizzabili indipendentemente dalle rese effettive quando ricorrano le condizioni previste dall'allegato.

  • Regolamento CEE n. 2454/93, Allegato 69 (Tassi forfettari di rendimento)

    Nota di carattere generale: i tassi forfettari di rendimento si applicano solamente alle merci importate sane, genuine e commerciabili ... e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.

    Individua percentuali di resa forfettarie (es. per 'frazioni di olio di oliva non raffinate' 95% olio raffinato, 3% stearina, restante acidi grassi) e disciplina l'applicazione delle rese forfettarie quando gli elementi del residuo non sono separabili o quando si tratta di casi ordinari di raffinazione.

  • Nomenclatura combinata (NC) - voci citate

    NC 1510001; NC 15220039; NC 382319900

    La classificazione doganale delle diverse frazioni (olio raffinato, stearina, oleine/acidi grassi) determina la tariffa doganale applicabile; se le frazioni sono separabili vanno classificate singolarmente secondo la NC, altrimenti si applicano le percentuali forfettarie previste dall'allegato 69.

Massime di principio

  • Se i singoli componenti di un sottoprodotto sono fisicamente separabili, ciascuno va classificato nella corrispondente voce di nomenclatura combinata e tassato di conseguenza.
  • Se i componenti non sono separabili, si applicano le percentuali di resa forfettarie previste dall'allegato 69 del Reg. 2454/93; le rese effettive inferiori o diverse non prevalgono salvo prova che sussista una lavorazione speciale esclusa dal forfettario.
  • La Nota generale dell'allegato 69 esclude l'applicazione delle rese forfettarie solo per lavorazioni speciali finalizzate a requisiti qualitativi specifici; l'onere di dimostrare l'esistenza di una lavorazione speciale o la separabilità grava sulla parte che sostiene l'eccezione.
  • Per ottenere la classificazione favorevole il contribuente dovrebbe documentare analiticamente la separabilità (prove di laboratorio, processi impiantistici che consentono separazione distinta, certificazioni tecniche), altrimenti l'Amministrazione può applicare i tassi forfettari comunitari.
  • In regime di perfezionamento attivo le percentuali forfettarie hanno natura presuntiva e vengono considerate affidabili perché predeterminate a livello comunitario con criteri tecnico-scientifici; le controversie su tali percentuali devono quindi affrontare la questione della separabilità o dell'esistenza di trattamenti speciali.

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