Cassazione Penale, Sentenza n. 36576/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la rideterminazione della pena disposta in appello con il concordato ex art. 599-bis c.p.p. (pena ridotta a 3 anni di reclusione e euro 16.000,00 di multa per il reato continuato ex art. 73, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Tarasco deduce violazione di legge per l'omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; D'Angelo deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel contesto del concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore Generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; invece sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati dalle parti (inclusa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) o alla qualificazione giuridica del fatto quando tale qualificazione era oggetto del concordato. Per l'effetto, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La sentenza riguarda l'applicazione della fattispecie di traffico di sostanze stupefacenti (commi 1-4) per la quale è stata rideterminata la pena; il motivo basato su diverso inquadramento alla luce del comma 5 è stato ritenuto inammissibile perché oggetto del concordato.
art. 599-bis c.p.p.
Lo strumento del concordato in appello comporta che le parti, concordando su punti essenziali, rinuncino a dedurre successivamente in cassazione doglianze diverse da quelle espressamente ammesse (limitatamente a formazione della volontà, consenso del P.G. e divergenze nel contenuto della pronuncia). Il principio elaborato per l'art. 599, comma 4, si applica sostanzialmente anche all'attuale art. 599-bis.
art. 129 c.p.p.
Le questioni relative alla sussistenza di cause di non punibilità previste da questa norma, se non riservate, risultano inammissibili in cassazione quando il giudizio in appello si sia risolto con un concordato che implica rinuncia alle doglianze.
art. 599, comma 4 c.p.p. (richiamato)
Il principio di rinuncia alle doglianze derivante dall'accordo delle parti, sviluppato con riferimento all'art. 599, comma 4, è stato esteso dalla giurisprudenza all'attuale concordato ex art. 599-bis.
Massime di principio
- Accettando un concordato ex art. 599-bis c.p.p. in appello le parti rinunciano in via generale a impugnare in cassazione questioni oggetto dell'accordo; quindi molte censure sulla qualificazione giuridica del fatto o su profili che potevano essere trattati in appello risultano inammissibili.
- In cassazione contro una sentenza formatasi mediante concordato sono ammissibili in via principale soltanto i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore Generale e alle eventuali difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice.
- Le doglianze che riguardano la mancata valutazione di cause di non punibilità (es. art. 129 c.p.p.) sono incompatibili con la rinuncia implicita del concordato e pertanto di norma inammissibili, a meno che tali questioni non siano state espressamente riservate.
- L'unica eccezione alla regola della rinuncia è l'impugnazione fondata sull'illegittimità della pena inflitta (pena illegale), che resta sindacabile in cassazione anche dopo concordato.
- Chi voglia conservare la possibilità di far valere in Cassazione determinate questioni (es. non punibilità o diversa qualificazione giuridica) dovrebbe evitare di sottoscrivere un concordato che le comprenda o ottenere l'esplicita riserva di tali doglianze al momento dell'accordo.
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