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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-338/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021. — Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty contro D.P. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione. — Causa C-338/20

Giurisprudenza europea62020CJ0338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso garantista l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI sulle sanzioni pecuniarie. In presenza di una notificazione priva della traduzione degli elementi essenziali della decisione in una lingua comprensibile al destinatario, lo Stato membro di esecuzione può opporsi al riconoscimento e all’esecuzione. La Corte collega tale conclusione ai diritti a un equo processo e di difesa garantiti dalla Carta e dall’articolo 6 CEDU, letti alla luce del principio del reciproco riconoscimento.

Riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria: la mancata traduzione degli elementi essenziali della decisione notificata al destinatario può giustificare il rifiuto di esecuzione nello Stato membro di esecuzione.

La questione giuridica

Se l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI consenta all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria quando la decisione è stata notificata al destinatario senza traduzione in una lingua a lui comprensibile, in violazione del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa.

Principio di diritto

L’autorità dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI, quando la decisione è stata notificata al destinatario senza traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi essenziali necessari per capire l’addebito e per esercitare effettivamente i diritti della difesa, e senza offrirgli la possibilità di ottenere tale traduzione su richiesta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2005/214/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1, lettera a), decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 3, decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 4, decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 5, decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 6, decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 7, decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 20, paragrafo 3, decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 6 CEDU
  • Direttiva 2015/413/UE
  • Direttiva 2010/64/UE

Riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria senza traduzione degli elementi essenziali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nell’ambito di un procedimento per il riconoscimento e l’esecuzione in Polonia di una sanzione pecuniaria inflitta nei Paesi Bassi a D.P. per un’infrazione al codice della strada. La Corte è chiamata a chiarire se la mancata traduzione della decisione notificata al destinatario possa legittimare il rifiuto di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2005/214/GAI.

Fatti e procedimento principale

Il CJIB, autorità centrale olandese per la riscossione delle sanzioni pecuniarie, ha chiesto al giudice polacco di riconoscere ed eseguire una decisione del 22 luglio 2019, divenuta definitiva il 2 settembre 2019, con cui a D.P. era stata inflitta una sanzione di EUR 210 per guida di un veicolo con due pneumatici non conformi ai requisiti. Dalle informazioni fornite emerge che la decisione era redatta in neerlandese, accompagnata da spiegazioni in inglese, francese e tedesco e da un rinvio a un sito internet con informazioni in polacco; tuttavia, non era stata notificata con traduzione in lingua polacca. D.P. ha dichiarato di aver ricevuto una lettera dai Paesi Bassi senza traduzione, non comprendendone il contenuto.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 consenta allo Stato di esecuzione di opporsi all’esecuzione quando la decisione sanzionatoria è stata notificata senza traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, in quanto ciò inciderebbe sul diritto a un processo equo.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la decisione quadro 2005/214/GAI, che istituisce un meccanismo di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
  • l’articolo 1, lettera a), sulla nozione di "decisione";
  • l’articolo 4, sulla trasmissione della decisione e del certificato;
  • l’articolo 5, che include tra i reati rilevanti le infrazioni al codice della strada;
  • l’articolo 6, che impone il riconoscimento senza formalità salvo motivi di diniego;
  • l’articolo 7, in particolare il paragrafo 2, lettera g), e il paragrafo 3, sui motivi di diniego e sulla consultazione tra autorità;
  • l’articolo 20, paragrafo 3, che consente il rifiuto in caso di possibile violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali dell’articolo 6 TUE. La Corte richiama inoltre gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e l’articolo 6 TUE; vengono menzionati anche l’articolo 6 CEDU, la direttiva 2015/413/UE e la direttiva 2010/64/UE come riferimenti evocati dal giudice del rinvio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la decisione quadro 2005/214 mira a garantire l’esecuzione transfrontaliera efficace delle sanzioni pecuniarie sulla base del reciproco riconoscimento, senza armonizzare il diritto penale degli Stati membri. Per questo motivo, i motivi di diniego devono essere interpretati restrittivamente.

La Corte osserva che il legislatore dell’Unione non ha disciplinato in modo dettagliato le modalità concrete di notifica della decisione al destinatario. L’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), rinvia alla normativa dello Stato della decisione per quanto riguarda l’informazione sul diritto di opporsi e sui termini di ricorso, purché la notifica sia effettiva e siano rispettati il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e i diritti della difesa.

Richiamando la Carta e la giurisprudenza della Corte EDU, la Corte afferma che il destinatario deve poter conoscere in modo chiaro e sufficiente la base fattuale e giuridica della sanzione, nonché i mezzi di ricorso e i termini per esperirli. In particolare, il rispetto dei diritti della difesa richiede che l’interessato sia informato in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell’addebito; non è necessario tradurre integralmente tutti gli atti, ma occorre tradurre o rendere comprensibili gli elementi essenziali della decisione.

La Corte precisa che tra tali elementi essenziali rientrano i fatti alla base della decisione, l’illecito constatato, la sanzione inflitta, i mezzi di ricorso, il termine per proporli e l’indicazione dell’organo competente. Se il destinatario chiede una traduzione, le autorità dello Stato della decisione devono adottare le misure necessarie affinché questa sia fornita nel più breve tempo possibile.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione quando la decisione sanzionatoria è stata notificata senza traduzione degli elementi essenziali in una lingua comprensibile al destinatario e senza offrirgli la possibilità di ottenerla su richiesta. Prima di rifiutare, l’autorità di esecuzione deve però verificare in concreto se il destinatario comprenda la lingua utilizzata e, se del caso, richiedere informazioni all’autorità dello Stato della decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza la tutela difensiva nei procedimenti di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, imponendo alle autorità di emissione di assicurare una comunicazione effettivamente comprensibile degli elementi decisivi della decisione. Per gli operatori, la sentenza evidenzia che il difetto di traduzione non è un vizio meramente formale, ma può incidere sulla validità dell’esecuzione nello Stato richiesto quando compromette la conoscenza dell’addebito e l’esercizio dei rimedi.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalereciproco riconoscimentosanzioni pecuniariediritti della difesatraduzione degli atti

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