Cassazione Penale, Sentenza n. 14955/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per violazione dell'art. 6, sesto comma, L. 401/1989 (divieto di accesso agli stadi e di transito/sosta in luoghi limitrofi) disposto dal Questore nel 2019, sostenendo che la loro presenza fosse avvenuta in un'area mercatale recintata non compresa nelle vie specificamente indicate nel DASPO; chiedevano inoltre il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo assenza di abitualità e lieve offensività della condotta
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione delle corti di merito che hanno considerato la presenza degli imputati nelle immediate vicinanze dello stadio (mercato adiacente) come violazione delle prescrizioni del DASPO; ha però accolto il secondo motivo in parte, ritenendo insufficiente la valutazione operata dalla Corte d'appello circa i requisiti dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità e non abitualità). Ne è conseguito l'annullamento parziale della sentenza limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità e il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio esclusivamente sul punto dell'art. 131-bis, mentre il resto della sentenza (accertamento di responsabilità e determinazione della pena) è stato confermato
Norme richiamate
art. 6, sesto comma, Legge 401/1989
Il divieto di accesso agli stadi e di transito/sosta nei luoghi limitrofi può comprendere la presenza nelle immediate vicinanze dell'impianto (es. mercato adiacente), e l'elencazione di strade specifiche prevista nel provvedimento ha natura integrativa/ulteriore ma non necessariamente esaustiva
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la valutazione della particolare tenuità dell'offesa (modalità della condotta e lieve entità del danno/ pericolo, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.) e la non abitualità del comportamento; entrambi i requisiti devono essere esaminati espressamente e non confusi con parametri estranei
art. 133 c.p.
I criteri indicati dall'art. 133 c.p. (modalità della condotta, danno/pericolo, personalità del reo, ecc.) sono il parametro per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis
Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Fornisce il criterio sull'abitualità: il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello in esame; peraltro occorre considerare specifiche condanne per reati analoghi e non meri precedenti generici
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita i motivi utilizzabili in cassazione ai termini stabiliti e impone che i motivi siano formulati nei limiti previsti dall'art. 173
art. 624 c.p.p.
Richiamata in relazione al principio della formazione progressiva del giudicato: dopo annullamento parziale il giudice del rinvio è limitato alla verifica dei profili annullati e non può estendere la pronuncia ai punti non connessi
Massime di principio
- La presenza 'nelle immediate vicinanze' di uno stadio (anche in un'area recintata adiacente come un mercato) può integrare la violazione di prescrizioni interdittive sul divieto di accesso/transito/sosta stabilite con DASPO; l'elencazione di specifiche vie nel provvedimento va intesa come ulteriore precisazione, non necessariamente esaustiva
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è necessario che il giudice effettui una valutazione specifica e motivata di entrambi i requisiti: (a) la particolare tenuità dell'offesa valutata con i criteri dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo), e (b) la non abitualità del comportamento, che richiede l'assenza di condanne per reati della stessa natura (secondo Tushaj occorrono almeno due illeciti analoghi oltre a quello in esame per ritenere l'abitualità)
- Non è sufficiente, ai fini dell'art. 131-bis, richiamare generiche 'indoli negative' o la vicinanza temporale con un provvedimento interdittivo: il giudice deve argomentare sui singoli indici normativi previsti per la particolare tenuità e per l'abitualità
- In caso di annullamento parziale da parte della Cassazione per questioni attinenti all'art. 131-bis, il giudice del rinvio è vincolato a riesaminare esclusivamente i presupposti della causa di non punibilità e non può pronunciare sul resto della decisione né dichiarare estinzione per prescrizione se questa è intervenuta dopo la sentenza annullata (principio della formazione progressiva del giudicato)
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