Cassazione Penale, Sentenza n. 40077/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza irrigante condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte d'Appello di Roma. Il ricorrente deduce: (1) carenza e insufficienza della prova sulla sua partecipazione alla presunta truffa, chiedendo la valutazione dell'assenza di riconoscimenti testimoniali, la mancata acquisizione di tabulati telefonici e la mancata considerazione della documentazione bancaria e delle certificazioni mediche; (2) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. per il riconoscimento della recidiva, senza adeguata verifica della maggiore colpevolezza o pericolosità concreta; (3) vizio nella determinazione della pena (artt. 69, 132, 133 c.p.), ritenuta superiore al minimo edittale in misura ingiustificata nonostante la collaborazione dell'imputato, la sua età e precarie condizioni economiche e di salute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) il primo motivo era, in sostanza, una impugnazione di fatto non consentita in questa sede (ricostruzione probatoria dei giudici di merito ritenuta esaustiva e non manifestamente illogica); (2) il riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. era motivato correttamente, sulla base della progressione criminosa e dei precedenti; (3) la determinazione della pena, seppur poco superiore al minimo edittale, risultava congrua e adeguatamente motivata in relazione alla gravità del danno, alla capacità a delinquere e all'assenza di resipiscenza. Conseguenze pratiche: il verdetto di condanna (pena risultante dalla sentenza di merito: 1 anno e 6 mesi di reclusione e €700 di multa) è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che incrimina la truffa; è il reato contestato al ricorrente e la base della condanna confermata in sede di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate; la Corte ha ritenuto le censure attinenti alla valutazione di fatto e dunque non sindacabili in cassazione nei termini proposti
art. 358 cod. proc. pen.
Invocato come vizio procedurale; la Corte ha ritenuto che le contestazioni non configurassero un vizio di diritto rilevante per la legittimità, essendo principalmente questioni di fatto
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme proceduralmente rilevanti nella deduzione del ricorrente; comunque la Cassazione ha escluso che le censure sollevate incidessero sul piano della legittimità della motivazione rispetto a tali articoli
art. 530 cod. proc. pen.
Citato come norma attinente alla pronuncia di sentenza; la Corte non ha ritenuto fondate le eccezioni di illegittimità al riguardo, essendo prevalenti le valutazioni di merito
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine a profili di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non censurabile in sede di legittimità
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento della recidiva con la progressione criminosa e i numerosi precedenti, argomentazione ritenuta adeguata dalla Cassazione
art. 69 cod. pen.
Richiamato in tema di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di individualizzazione della pena in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità del reo
art. 132 cod. pen.
Norma sui criteri generali della pena; la Corte ha valutato che la scelta della pena, seppur poco superiore al minimo, era complessivamente adeguata e sufficientemente motivata
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato il principio secondo cui è richiesta motivazione rafforzata solo in caso di discostamento significativo dal minimo edittale, mentre una pena poco superiore può essere adeguatamente giustificata con richiamo all'adeguatezza
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma di una decisione basata su una diversa valutazione dei fatti o della prova: le censure che implicano una rilettura del materiale probatorio sono inammissibili
- Per il riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.) è necessario un accertamento motivato della maggiore pericolosità o della progressione criminosa; la semplice esistenza di precedenti non sempre basta, ma può essere sufficiente se adeguatamente collegata alla dinamica del reato attuale
- La determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva; se la pena è poco al di sopra del minimo edittale la motivazione può essere meno analitica, purché risulti chiaro il richiamo ai criteri di adeguatezza previsti dall'art. 133 c.p.
- La mancata acquisizione di prove invocate (es. tabulati telefonici) e la valorizzazione di documentazione bancaria o di certificazioni mediche sono profili di fatto che devono essere adeguatamente sollevati e provati nei gradi di merito; in Cassazione la critica a questi aspetti è spesso inammissibile se si riduce a diversa valutazione probatoria
- La collaborazione dell'imputato e le condizioni personali (età, salute, stato economico) possono influenzare il trattamento sanzionatorio ma vengono valutate in contrappunto con la gravità del fatto, il danno arrecato e la capacità a delinquere emersa dai precedenti
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