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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia in data 18 novembre 2025 prot. n. 242143 e per l’accertamento del diritto all’accesso agli atti richiesto in data 10 novembre 2025 dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202502374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva integralmente soddisfatto la pretesa di accesso della società ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’accordo tra le parti.

TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti adottato dall’Agenzia delle Entrate il 18 novembre 2025, relativo all’istanza presentata il 10 novembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’annullamento del diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di accesso agli atti e per l’accertamento del relativo diritto di accesso. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha consentito alla ricorrente, in data 21 gennaio 2026, di accedere integralmente alla documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato che la propria pretesa era stata pienamente soddisfatta e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese secondo l’accordo intervenuto tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La controversia è stata proposta con il rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessata materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro un diniego di accesso, l’amministrazione consente integralmente l’accesso alla documentazione richiesta, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessata materia del contendere presuppone che la pretesa sostanziale dedotta in giudizio sia stata pienamente soddisfatta durante il processo; la mera modifica parziale della situazione amministrativa non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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