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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2097/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., l'inosservanza degli artt. 179 e 601, comma 5, c.p.p., per la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al suo unico difensore di fiducia, avv. Fabio Ambrosio. In particolare, pur essendo stata depositata la nomina dell'avv. Ambrosio con revoca di ogni precedente difensore, il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato al precedente difensore revocato (avv. Cesare Amodio), che, non essendo più il difensore di fiducia, non avrebbe dovuto ricevere la notificazione; di conseguenza l'avv. Ambrosio non ebbe conoscenza dell'udienza e non partecipò.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha accertato che la notificazione del decreto di citazione per l'appello era stata effettuata al difensore revocato e non al nuovo difensore di fiducia, con la conseguente mancata partecipazione di quest'ultimo al processo di appello. Tale vizio ha determinato la nullità assoluta del rapporto processuale e della sentenza di appello ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione delle norme sul procedimento; qui utilizzata come parametro di deduzione del vizio di legge relativo alla notifica e alla nullità.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'invalidità degli atti processuali quando è mancata la notificazione prevista alle persone indicate dalla legge; la Corte l'ha interpretata come ragione di nullità assoluta per la mancata notifica al difensore di fiducia nominato.

  • art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

    Riguarda le notificazioni in materia di appello; è stata richiamata come norma violata quando il decreto di citazione non è stato notificato al difensore attualmente nominato.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la designazione di un difensore sostituto immediatamente reperibile quando il difensore di fiducia non è presente; la Corte ha precisato che la presenza di un sostituto non può sanare la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore effettivamente nominato.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità degli atti compiuti in violazione delle norme inderogabili; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione alla mancata notificazione al difensore di fiducia, determinando la nullità assoluta.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan)

    Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui la mancata notifica al difensore di fiducia integra nullità assoluta non sanabile dalla mera presenza di un sostituto.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per l'appello deve essere effettuata al difensore di fiducia effettivamente nominato: la notifica al difensore revocato non è idonea e determina nullità assoluta degli atti processuali e della sentenza di appello.
  • La presenza in udienza di un difensore sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. non sanifica la violazione della regola della notifica al difensore di fiducia nominato.
  • La nullità assoluta per violazione delle norme inderogabili sulla notificazione comporta, di norma, l'annullamento della sentenza di appello e la rimessione degli atti al giudice competente per il prosieguo; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio rende invalida la procedura impugnata.
  • In situazioni analoghe è essenziale depositare e verificare tempestivamente l'iscrizione/annotazione in cancelleria della nomina del difensore e accertarsi che le notificazioni future siano indirizzate al difensore attuale, per evitare nullità processuali.

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