Sentenza n. 10043/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 11572/2024, pubblicata il 14 novembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 19616/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 11572/2024, notificata all'amministrazione e non eseguita. Il giudicato aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici indicati, secondo il sistema proprio del beneficio e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e chiesto l'integrale attuazione della pronuncia. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero, a fronte dell'allegazione dell'inesecuzione, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento o a chiarire le modalità di esecuzione. Il giudice ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi dare attuazione al diritto accertato dal giudice civile. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Considerata la reiterata inerzia ministeriale in controversie analoghe, il Collegio ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal titolo giudiziale posto in esecuzione quale base per la corresponsione di interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito a quella dell'effettivo accredito del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve dare concreta attuazione alla pretesa riconosciuta nel titolo, senza poter rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati dalla decisione passata in giudicato.
- Quando il privato deduce l'inadempimento di un'obbligazione risultante da un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuto adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine congruo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell'interessato e fissando un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'amministrazione.
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